[lid] – Il 25 giugno 2018 è entrato in vigore il D.lgs. n. 54 del 18 maggio 2018, recante le “Disposizioni per disciplinare il regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 17 ottobre 2007 n. 161”.
Tale D.lgs. ha introdotto nel Codice delle leggi antimafia, nella Legge Fallimentare, nel Decreto sulle Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (c.d. Prodi-bis) e nella L. 3/2012 nuove norme in tema di incompatibilità̀ per i professionisti nominati dall’autorità̀ giudiziaria e, conseguentemente, risultano mutate le condizioni affinché́ i professionisti – nominati amministratore giudiziario, curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, commissario di grandi imprese insolventi, gestore della liquidazione e liquidatore nella composizione delle crisi da sovraindebitamento (oltre che i rispettivi coadiutori) – possano valutare la propria compatibilità̀ per svolgere adeguatamente l’incarico affidato dall’autorità̀ giudiziaria. Vengono, inoltre, disciplinate: le dichiarazioni che devono essere rese dal professionista nominato; la vigilanza sui nuovi vincoli; il sistema sanzionatorio civilistico (che si aggiunge a quello penale, per le dichiarazioni non veritiere rese alle Pubbliche Amministrazioni).
Dal 25 giugno 2018, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 54 del 2018, sono state introdotte nuove cause di incompatibilità̀ nel caso di particolari rapporti (parentela, affinità̀, o assidua frequentazione derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché́ il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) tra l’incaricato ed i magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico.
Viene anche introdotto l’obbligo di dichiarare l’esistenza di questi eventuali rapporti con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte d’appello.
È stato così modificato l’articolo 28 della L.F. cui è stato aggiunto un ultimo comma:
«Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell’articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì̀ le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto decreto».
Questa nuova disciplina delle incompatibilità̀ e degli obblighi di dichiarazione riguarda anche le nomine che riguardano l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e nella composizione delle crisi da sovraindebitamento (liquidatori e gestori per la liquidazione).
Quindi, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovremo ricordarci del nuovo obbligo di dichiarare l’insussistenza di rapporti che possono determinare l’incompatibilità̀.
Tali obblighi non riguardano gli incarichi già̀ in essere al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa ma è buona norma, nel caso, dichiarare la circostanza al giudice delegato per mettere il Tribunale in condizioni di provvedere sull’eventuale sostituzione.
Identici obblighi gravano anche sui coadiutori nominati in base all’articolo 32 legge Fallimentare.
Questi dovranno però rilasciare la dichiarazione al curatore entro due giorni dal momento in cui hanno avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio all’attività̀.
Il curatore, entro i due giorni successivi, provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità̀, il curatore non potrà avvalersi del coadiutore nominato.
A tal uopo è interessante l’ordinanza del Tribunale di Perugia n. 2020/2564 r.g.a.c. e la Sentenza n. 29/2017 pubbl. il 12/01/2017 RG n. 2584/2010 Repert. n. 104/2017 del 12/01/2017.
Sentenza n. 717/2021 pubbl. il 30/12/2021 RG n. 963/2018 Repert. n. 1344/2021 del 30/12/2021; Comparsa costituzione Tribunale di Roma – Giudice Dott.ssa C. Pratesi; R.G. 21396/2021- Prima udienza 3 marzo 2022
A questo punto a fronte di quanto sopra descritto sorgono alcune domande.
La prima. Non sarebbe interessante che gli organi competenti – anche tramite l’invio degli ispettori del Ministero della Giustizia –verifichino quanto scritto in una comunicazione assertiva del Dottor Luigi Camilloni, a partire dal conflitto di interessi da parte dei vari Curatori dei Fallimenti con i loro coadiutori e degli altri organi delle procedure concorsuali, dai motivi delle loro nomine, alla verifica delle relazioni dei vari Curatori fallimentari e delle relative integrazioni, all’acquisizione degli eventuali esposti e ricorsi contro la procedura fallimentare, al lavoro svolto dai vari curatori fallimentari e all’attività̀ del Comitato dei Creditori dei fallimenti delle medie e grandi imprese insolventi presso il Tribunale fallimentare di Perugia?
La seconda. Sarebbe altrettanto interessante verificare tutte le dichiarazioni che devono essere rese dal professionista nominato al momento dell’accettazione degli incarichi, visto che corre l’obbligo di dichiarare l’insussistenza di rapporti che possono determinare l’incompatibilità?
La terza. Non sarebbe opportuno e doveroso verificare presso la Corte di Appello di Perugia, ogni documento e dichiarazione utile rese dai professionisti al momento dell’accettazione degli incarichi, al fine di accertare eventuali responsabilità?
Indubbiamente è una situazione che impone l’invio degli ispettori del Ministero della Giustizia per non lesinare ogni sforzo al fine dell’accertamento dello stato delle cose che riguardano i vari fallimenti presso il Tribunale fallimentare di Perugia.
L’augurio è che gli ispettori del Ministero della Giustizia vadano a verificare l’operato dei giudici del Tribunale Fallimentare di Perugia ma soprattutto quello dei curatori nominati in merito ai vari fallimenti delle medie e grandi imprese insolventi che si sono succeduti nell’arco del tempo.