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(AGENPARL) – mar 17 gennaio 2023 La Corte annulla la decisione della Commissione che ha ammesso la partecipazione del Kosovo all’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
Tuttavia, tale annullamento non riguarda il fatto che il Kosovo non è riconosciuto come Stato sovrano dall’Unione nonché da diversi Stati membri
Sentenza della Corte nella causa C‑632/20 P | Spagna / Commissione
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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L-2925 Luxembourg
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Testo Allegato:
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 11
/23
Lussemburgo, 17 gennaio 2023
Sentenza della Corte nella causa C
–
632/20
P |
Spagna
/ Commission
e
La Corte annulla la decisione della Commissione che ha ammesso la
partecipazione del Kosovo allâorgan
ism
o dei regolatori europei
delle
Tuttavia, tale annullamento non riguarda il fatto che il Kosovo non è riconosciuto come Stato sovrano
dallâUnione nonché da diversi Stati membri
LâOrgan
ismo dei re
g
olato
r
i
(
BEREC
)
,
costituito da un comitato dei
regolatori, nonché il suo Ufficio, sono stati istituiti nel
2009
1
.
L
o
sviluppo del mercato interno delle reti e dei
servizi di comunicazioni elettroniche
nonché
il suo miglior funzionamento
costituiscono i compiti principal
i
del
BEREC
.
Questâultimo deve anche garantire unâattuazione coerente del quadro normativo dellâUnione in tale settore
.
Il BEREC agisce altresì come
forum
per la
cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione («ANR») e
tra le ANR e la Commission
e
.
Tra il
2001 e
il
2015,
lâUnione ha firmato accordi di stabilizzazione e di associazione con sei paesi dei Balcani
occidentali, tra cui il Kosovo
,
potenziale candidato allâadesione allâUnione
.
A
partir
e
d
al
2018, la Commission
e
ha avviato talune azioni
dellâUnione
.
Una di tali azioni consisteva nellâintegrare i Balcani occidentali negli organismi di regolamentazione o nei
gruppi di esperti esistenti, come il B
EREC
.
Nel
marzo
2019, la Commission
e ha adottato sei decisioni riguardanti la partecipazione delle ANR di tali paesi al
BEREC
.
In particolare,
e
ssa
h
a
a
m
m
e
s
so lâANR
del
Kosovo
a partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi
di lavoro del BEREC, nonch
é al consiglio di am
m
inistrazione del
lâUfficio BEREC
.
Nel giugno
2019, l
a Spagna ha proposto dinanzi
Tribunal
e del
lâUnion
e europea
un
ricorso di annullamento di
tale decisione
.
2
Tale ricorso è stato
respinto
con sentenza del
23
2020,
Spagna
/
Com
missione
(T
–
70/19).
L
a Spagna
ha
impugnato
tale sentenza nel
novembre 2020.
Dinanzi al Tribunale la Spagna aveva sostenuto che la decisione della Commissione violava la disposizione del
regolamento attuale sul BEREC
3
relativa
alla cooperazione di questâult
imo con gli organismi dellâUnione, i paesi terzi
e le organizzazioni internazionali
,
poiché il Kosovo non sarebbe
un «paese terzo
»
ai sensi di tale disposizione
.
Il
Tribunal
e
h
a
dichiarato che la nozione di
«
paese terzo» ai
sens
i della suddetta disposizi
one non equivale a
1
R
egolamento (CE) n.
1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, che istituisce lâOrganismo dei regolatori europei
delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e lâUfficio (GU 2009, L
337,
pag.
1)
.
2
Tale Stato membro,
come
Cipro,
la
Grecia,
la
Romania e
la
Slovacchia,
n
on riconosce lâindipendenza del
Kosovo.
3
R
egolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11 dicembre 2018, che istituisce lâOrganismo dei regol
atori
europei delle
comunicazioni elettroniche (BEREC) e lâAgenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e
abroga il regolamento
(CE) n.
1211/2009 (GU 2018, L
321, pag.
1)
.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
quella di «Stato terzo
»,
ma ha una portata più ampia, che va al di là dei soli Stati sovrani
.
La Co
r
te conside
r
a
ch
e
il
Tribunal
e ha commesso un errore di diritto su tale punto
.
Infatti, le diverse versioni linguistiche dei
Trattati
UE
e FUE
non consentono di concludere nel senso dellâesistenza di un diverso significato tra le espressioni
«
paese terzo
» e «
Stato terzo
». P
e
r
altro, in diverse versioni linguistiche di tali trattati e del regolamento è impiegata
solo lâespressione
«
Stato terz
o
».
La Corte, f
acendo riferimento al parere consultivo della Corte
internazionale di giustizia del 22 luglio 2010
sulla dichiarazione di indipendenza del
Kosovo
4
,
ritiene tuttavia che il
Kosovo
possa essere equiparato a un
«
paese terzo
»,
ai sensi del reg
olamento sul BEREC
,
senza violare il diritto internazionale
.
Il
Tribunal
e
non ha
quindi commesso errori di diritto
concludendo che la Commissione aveva potuto, nel rispetto del
regolamento, equiparare il Kosovo a
un «
paese terzo
».
Dinanzi al
Tribunal
e la
Spagna aveva altresì
fatto valere
una violazione, da parte del
la Commission
e
, della procedura
stabilita per la partecipazione delle ANR dei paesi terzi al BEREC
.
Il
Tribunal
e ha rilevato che né il regolamento sul
BEREC né nessunâaltra normativa dellâUnione
ha
nno
espressamente attribuito allâUfficio BEREC o a un altro
,
mentre
la Commission
e
,
conformemente allâarticolo
17 TUE,
a s
tabilire unilateralmente accordi di
lavoro
.
Se
condo
la Cor
te
,
il
Tribunal
e ha commesso un errore di diritto anche su tale punto,
p
oiché la competenza a
stabilire gli accordi di lavoro applicabili alla partecipazione delle ANR dei paesi terzi spetta al BER
EC e
allâUfficio BEREC
.
Lâinterpr
ion
e del
Tribunal
e
non è conciliabile con lâindipendenza del BEREC e viola la
Commission
e e, dallâaltro, il BEREC e lâUfficio BEREC
,
avendo
la
Commission
e
solo una funzi
one di controllo
i
n
forza del regolamento
.
La
sentenza del
Tribunal
e è annullata a causa di tale errore
.
Poiché lo stato degli atti lo consente
,
la Cor
te
decide di statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e
annulla anche la decisione della
Commissione
,
.
Tut
tavia,
per non pregiudicare la partecipazione dellâANR del
Kosovo
al BEREC
,
la Co
r
te decide di
ma
ntene
r
e
gli
effetti della decisione della Commissione fino allâentrata in vigore di eventuali n
uovi accordi di lavoro
conclusi tra il BEREC
, lâ
Ufficio
BEREC
e lâAN
R
d
el
Kosovo.
Il mantenimento degli effetti di tale decisione non può
tuttavia superare un termine ragionevole di sei mesi a decorrere da oggi
.
IMPORTANTE:
Avverso le sentenze o ordinanze
del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, lâimpugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale.
Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâinformazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Contatto stampa: Crist
ina Marzagalli
â
(+352) 4303 8575
.
4
CIJ Recueil
2010, p
ag
.
403.