(AGENPARL) – ven 13 gennaio 2023 Saluti
Agenzia delle Entrate
Testo Allegato:
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Ufficio
Stampa
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COMUNICATO STAMPA
Chiusura agevolata degli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3%
Pronte le istruzioni dellâAgenzia sulla misura prevista dalla legge di Bilancio 2023
Pronti i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata
degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità con cui lâAgenzia dell
e Entrate segnala
errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano
una imposta o una maggiore imposta da versare. Con la
circolare
n.
1
/E
di oggi, le Entrate
chiariscono subito
il perimetro della misura
–
che
si applica a
lle comunicazioni che riguardano
le
dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021
–
introdotta dalla legge di Bilancio 2023
(legge n. 197/2022) per
supportare i contribuenti nellâattuale situazione
economica
caratterizzata d
agli effetti
d
ella pandemia
e
de
l
lâaumento dei prezzi
dei prodotti energetici. Il
documento di prassi illustra
,
inoltre
,
anche
con concreti esempi di calcolo
,
le altre possibilità
offerte dalla norma, o
ssia
la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio
2023 e lâestensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei
debiti emergenti dal
controllo delle dichiarazioni
.
Sanzioni ridotte
dal 10 al 3%
–
Con la definizione agevolata p
assano dal 10 al 3%
le sanzioni
dovute
sulle imposte n
on versate o versate in ritardo. Come precisato dalla
circolare
,
l
a
definizione
si applica
anche nelle ipotesi di lieve inadempimento
previste dallâ
articolo 15
–
ter
del
D
.P.R.
n. 602/1973
(
ritardo non su
periore a sette giorni
nel versamento delle s
omme
dovute o della prima rata; carenza
per una frazione non superiore al 3 per
cento e, in ogni
caso, a 10mila
euro nel versamento d
elle somme dovute o di una rata;
tardivo versamento
di una rata diversa dalla
prima entro il termine di ver
samento della rata successiva),
salva
lâapplicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
Lâambito applicativo
–
Possono essere o
ggetto di definizione agevolata
le somme dovute a
seguito del controllo automatizzato del
le dichiarazioni, relative ai periodi dâimposta
2019,
2020 e 2021. Con la definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi
e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella
misura del 3% del
le imposte non versate o versate in ritardo.
In particolare
,
rientrano nel
perimetro dellâagevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è
ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023
),
ossia
le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il
termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme
dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1° gen
naio 2023.
Ammesse
anche
le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a
prescindere dal periodo
dâimposta), per le quali, al 1° gennaio 2023, non si è verificata alcuna causa di decadenza. In
questo caso, lâagevolazione consiste nella rideterm
inazione delle sanzioni in misura pari al
3
%
dellâimposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i
versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Estensione dei piani di rateazione, più tempo fino a un massimo di 20 ra
te
–
La legge di
B
ilancio 2023 ha modificato anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a
seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, prevedendo che il contribuente
possa sempre optare per il paga
mento delle somme dovute
fino a
un numero massimo di
20
rate trimestrali di pari importo, rispetto alle 8 rate
originariamente previste
, a prescindere
dallâammontare dei debiti stessi.
Questa agevolazione si applica
, oltre che alle rateazioni non
ancora iniziate, anche a tutte le
rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.
Roma,
13
gennaio
2023
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ROMA
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