
[lid] – Le recenti norme introdotte dal Decreto legislativo 188 del 2021 sono state ampiamente anticipate in precedenza e segnatamente contenute in alcuni atti organizzativi adottate e contenuti ad esempio nelle note delle «Linee guida elaborate dal CSM» o persino da precedenti disposizioni organizzative elaborate da singoli dirigenti di uffici giudiziari: direttive che hanno trovato applicazione solo intermittente.
Le Linee guida dettate dal CSM sono chiare «punto di partenza è la constatazione che la comunicazione degli uffici giudiziari deve essere obiettiva e, laddove riguardi la presentazione del contenuto di un’accusa, essa deve essere imparziale, equilibrata e misurata. Vengono quindi date delle indicazioni di ordine generale, inerenti ai rapporti con i mezzi di informazione; alle modalità e all’oggetto della comunicazione; alla necessità del rispetto della privacy e della dignità dei soggetti coinvolti nell’attività giudiziaria e dei diritti processuali (quali giusto processo, diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza). Vengono quindi individuate le procedure, i contenuti e le tecniche di comunicazione».
«Quanto agli uffici requirenti, la delibera – ferme restando le prerogative del procuratore, anche in ordine all’individuazione delle modalità di comunicazione più efficaci – suggerisce la possibilità di nominare un responsabile per la comunicazione e di inserire nel progetto organizzativo previsioni inerenti alla delegabilità delle comunicazioni per determinati affari o settori, alla non delegabilità delle comunicazioni volte a correggere informazioni errate, ai canali informativi fra magistrati dell’ufficio e procuratore rispetto ai procedimenti di particolare rilevanza. Altre indicazioni riguardano: la non interferenza fra indagini e comunicazione esterna; le misure volte a tutelare dignità degli interessati, privacy e dati sensibili; il rispetto della presunzione di non colpevolezza; la necessità di instaurare rapporti paritari con tutti i mezzi di informazione, senza canali privilegiati; la necessità di evitare la personalizzazione delle informazioni o l’espressione di opinioni personali o giudizi di valore su persone o eventi; la comunicazione all’esterno dei documenti organizzativi», sottolinea la VII commissione del CSM.
Ma il bello – si fa per dire – è che il CSM nella sua visione lungimirante «ribadisce la necessità di una costante formazione professionale che investa i temi della comunicazione e della connessa deontologia».
Ma a Perugia quanti corsi di formazione sono stati effettuati a partire dall’11 luglio 2018, data di pubblicazione delle linee guida del CSM?
Ah a saperlo…