(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2022 - (AGENPARL) – lun 12 dicembre 2022 [COMUNICATO STAMPA DELL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI DEL 12-12-22]
Manovra:Meloni,stop commissioni su pos è incostituzionale
Unc: vero, ma potete aumentare crediti d’imposta
Unc lancia TePOSsino!
Per la premier Giorgia Meloni, le commissioni sul pagamento con moneta elettronica non si possono togliere perchè farlo sarebbe incostituzionale.
“Verissimo! Peccato, però, che il Governo potrebbe tranquillamente ottenere lo stesso identico risultato aumentando i crediti d’imposta che fino al 30 giugno erano pari al 100% e che ora sono scesi al 30% per chi ha ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Sull’annullamento delle multe, comunque, abbiamo deciso di lanciare la protesta TePOSsino! Dato che nel testo della manovra non viene eliminato l’obbligo per il commerciante o l’esercente di usare il Pos, ma solo le sanzioni in caso di mancata accettazione di un pagamento di importo inferiore a sessanta euro, il consumatore non è obbligato a tenere contanti con sé, con il rischio di venir poi scippato o rapinato. Quindi, se andando in pizzeria o al bar rifiutano la carta di pagamento dopo la consumazione, il cliente può andarsene senza pagare, chiedendo gli venga rilasciata una ricevuta fiscale con la dicitura: corrispettivo non incassato. Oppure una nota con l’importo da pagare e la modalità di pagamento. Insomma, il debito potrà essere saldato in un momento successivo. No Pos, no party!” conclude Dona.
Il Governo, infatti, nell’art. 69 della manovra (Disposizioni in materia di mezzi di pagamento), nel modificare l’art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, modifica solo il comma 4 bis sulle sanzioni, sostituendo le parole “di qualsiasi importo” con “di importo superiore a sessanta euro”, che quindi diventerà : “nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di importo superiore a sessanta euro, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento”
Resta, invece, immutato il comma precedente, il 4, che prevede l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici: “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”.
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