
(AGENPARL) – ven 28 ottobre 2022 12 Pag. 1/2
DIPARTIMENTO TUTELA DELLA CLIENTELA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA
SERVIZIO VIGILANZA SUL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI (967)
Classificazione
) Cfr. articolo 122, co. 1, del Testo Unico Bancario.
) Cfr. articoli 121-126 del Testo Unico Bancario.
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?Cfr. Titolo VI, Capi I e IIIdel Testo Unico Bancario, Deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 e successive
modifiche “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”e
Sezioni I-V, X-XI del Provvedimentodella Banca d’Italiadel 29 luglio 2009 e successive modifiche “Trasparenza delle
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html
?Il diritto dipresentare reclami, adire l’Arbitro Bancario Finanziario o indirizzare esposti alla Banca ?previstoanche
nel caso in cui l’operazione sia qualificabile come credito al consumo.
) La cessione avviene
pro soluto
: il venditore è liberato nei confronti dell’intermediario dal rischio di credito.