
(AGENPARL) – ven 21 ottobre 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=30/10/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=24/10/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=30/10/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=24/10/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 24 al 30 ottobre 2022
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Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Mercoledì 26 ottobre– h. 9.30
Sentenza nella causa [T-668/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-668/21) Siremar / Commissione (IT)
(Aiuti di stato — Esenzione fiscale — Incompatibilità con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)
Il 17 giugno 2021 la Commissione europea ha adottato una decisione con la quale ha riconosciuto la natura di aiuti di stato incompatibili con il mercato interno delle misure attuate dall’Italia a favore della Sicilia Regionale Marittima SpA – Siremar, in particolare la proroga illegale degli aiuti di stato per il salvataggio di Siremar dal 28 agosto 2011 al 18 settembre 2012 e l’esenzione fiscale dell’imposta sulle società accordata alla medesima nell’ambito della vendita della propria sezione commerciale nel 2016. La Commissione ha imposto a Siremar di rimborsare allo Stato la somma risparmiata grazie all’esenzione fiscale illegittima, oltrechè gli interessi sulle altre somme indebitamente percepite, avendo Siremar già restituito il capitale.
La Sicilia Regionale Marittima SpA – Siremar ha presentato ricorso al Tribunale dell’Unione per l’annullamento parziale della decisione della Commissione europea.
[Documenti di riferimento T-668/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-668/21)
Giovedì 27 ottobre– h. 9.30
Sentenza nella causa [C-129/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-129/21) Proximus (Annuaires électroniques publics) (NL)
(Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Elenchi pubblici e servizi di consultazione degli elenchi )
Proximus predispone in Belgio elenchi telefonici, accessibili al pubblico, che contengono il nome, l’indirizzo e il numero di telefono degli abbonati dei diversi fornitori. Uno di questi abbonati ha chiesto a Proximus di non inserire i suoi dati negli elenchi pubblici. Dopo aver provveduto in conformità, Proximus ha automaticamente reinserito tali dati negli elenchi pubblici, avendo ricevuto un aggiornamento da parte del fornitore Telenet, che non indicava la confidenzialità dei dati. L’autorità belga per la protezione dei dati ha imposto a Proximus misure correttive e una multa di 20.000 euro per violazione di diverse disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati. Proximus ha interposto appello contro tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Bruxelles, sostenendo che il consenso dell’abbonato non è richiesto ai fini della pubblicazione dei suoi dati personali negli elenchi telefonici.
Secondo l’autorità di protezione dei dati, la direttiva dell’Unione sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche richiede il «consenso degli abbonati», ai sensi del GDPR, affinché i fornitori di directory possano elaborare e trasmettere a terzi i loro dati personali.
Poiché non è stato elaborato alcun regime specifico relativo alla revoca della volontà o del «consenso» da parte di un abbonato, la Corte d’appello di Bruxelles ha sottoposto questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
[Documenti di riferimento C-129/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-129/21)
Giovedì 27 ottobre – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-470/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-470/21) La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon) (FR)
(Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Facoltà degli Stati membri di limitare la portata di taluni diritti e obblighi)
Quattro associazioni di protezione dei diritti e delle libertà su Internet (La Quadrature du Net, la Federazione dei fornitori di accesso a Internet associativi, Franciliens.net e French Data Network) hanno presentato al Consiglio di Stato francese una domanda di annullamento della decisione implicita con cui il Primo Ministro ha respinto la loro domanda di abrogazione di un decreto. Esso prevede un trattamento automatizzato di dati personali a fini di protezione di alcune opere intellettuali su Internet, così autorizzando l’accesso a dati di connessione in modo sproporzionato –secondo le associazioni ricorrenti- per infrazioni relative al diritto d’autore commesse su Internet e prive di gravità.
Il Consiglio di Stato francese interroga la Corte sulla portata di tale controllo preventivo e, in particolare, sulla questione se i dati di identità civile corrispondenti a un indirizzo IP vi siano soggetti.
[Documenti di riferimento C-470/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-470/21)
Giovedì 27 ottobre– h. 9.30
Conclusioni nelle cause riunite [C-514/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-514/21) Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (EN) – [C-515/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-515/21) Minister for Justice and Equality (Levée du sursis) (EN)
(Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Decisione resa al termine di un processo in contumacia )
La Court of Appeal (Irlanda) ha portato all’attenzione della Corte di Giustizia due casi analoghi. In entrambi i casi, una persona era stata condannata per un secondo reato commesso successivamente alla sospensione della pena per un reato precedente. Di conseguenza, la sospensione della pena per il primo reato è stata revocata ed è stato emesso un mandato d’arresto europeo (MAE) per l’esecuzione della pena detentiva per il primo reato. In entrambi i casi, il giudice del rinvio desidera sapere se la giurisdizione di esecuzione può rifiutare la consegna della persona colpita da mandato d’arresto europeo per l’esecuzione della pena relativa al primo reato in virtù del fatto che il secondo processo si è svolto in contumacia. Chiede, cioè, un’interpretazione della nozione di “processo risultante dalla decisione” (‘trial resulting in the decision”) di cui all’articolo 4 bis della decisione quadro sul MAE.
Documenti di riferimento C-514/21
Giovedì 27 ottobre– h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-688/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-688/21) Confédération paysanne e.a. (Mutagenèse aléatoire in vitro) (FR)
(Ambiente – Ravvicinamento delle legislazioni – Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati – Campo d’applicazione della direttiva 2001/18/CE)
La questione pregiudiziale in esame si pone in continuità con la causa Confédération paysanne ea., nella quale la Corte si è pronunciata sull’interpretazione della direttiva 2001/18, relativa all’immissione intenzionale nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, statuendo che rientrano nell’applicazione di quest’ultima i metodi o le tecniche di mutagenesi sopravvenuti o sviluppati successivamente all’adozione della direttiva.
Una controversia è stata introdotta dalla Confederazione contadina, un sindacato agricolo francese, nonché da sette associazioni di oppositori degli organismi geneticamente modificati (OGM), nei confronti del primo ministro e del ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione francese, in merito all’esclusione di talune tecniche di mutagenesi dal campo d’applicazione delle disposizioni del diritto francese che disciplinano la coltivazione, la commercializzazione e l’utilizzazione degli OGM. Il Consiglio di Stato francese, investito della decisione, ha chiesto alla Corte di interpretare la direttiva 2001/18 alla luce della sentenza Confédération paysanne e a. concernente la tecnica o il metodo di modificazione genetica, la mutagenesi casuale applicata in vitro.
[Documenti di riferimento C-688/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-668/21)
Giovedì 27 ottobre– h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite [C-68/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-68/21) Iveco Orecchia (IT) – [C-84/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-84/21) Iveco Orecchia (IT)
(Procedimento pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Direttiva 2007/46/CE – Specifiche tecniche – Offerta di fornitura di componenti di ricambio equivalenti agli originali di un marchio preciso – Mancanza di prova di omologazione – Dichiarazione di equivalenza all’originale da parte dell’offerente – Nozione di “costruttore” – Mezzi di prova – Appalti pubblici – Direttiva 2014/25/UE)
La direttiva 2007/46 istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche? dei sistemi, componenti ed entita? tecniche destinati a tali veicoli.
La direttiva 2014/25[1](#_ftn1) stabilisce come debbano essere formulate le specifiche tecniche e attraverso quali mezzi gli offerenti debbano dar prova della conformità del loro progetto a tali specifiche.
Le imprese APAM Esercizio e Brescia Trasporti hanno selezionato, come imprese aggiudicatarie di appalti per la fornitura di componenti di ricambio degli autobus di marchio Iveco, l’impresa VSI e l’impresa VAR Srl. Iveco Orecchia, essendosi qualificata seconda in entrambe le procedure, ha introdotto due ricorsi davanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia contro le decisioni di aggiudicazione. In seguito al rigetto dei ricorsi, Iveco Orecchia ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Nell’ambito della procedura davanti al Consiglio di Stato, il giudice italiano ha adito la Corte di Giustizia per sapere in primo luogo se l’amministrazione aggiudicatrice può accettare un’offerta non accompagnata da un certificato di omologazione, bensì da una dichiarazione da parte dell’offerente, attestante l’equivalenza dei componenti di ricambio agli originali omologati. In secondo luogo, il giudice italiano ha chiesto se l’amministrazione aggiudicatrice può accettare una dichiarazione da parte dell’offerente, attestante l’equivalenza dei componenti di ricambio a quelli di un determinato marchio richiesto dalle specifiche tecniche.
[Documenti di riferimento C-68/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-68/21)
[1] Direttiva 2014/25/UE relativa all’aggiudicazione di appalti da parte di enti operanti nel settore idrico, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
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