
(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://confagritorino.musvc2.net/e/r?q=JA%3d0AJBK_9qor_J1_Dsjp_N8_9qor_I6wTEQ5a.vCwA3IB.56C_Dsjp_N8w_Hmug_R2J5B.wK7N_Dsjp_N8_9qor_J6273_Hmug_SzH_9qor_I6_Dsjp_N8AO2a3C_Dsjp_O65O36._9qor_J4JICSJ-8HZ2_Jhsl_Uu3-_Dsjp_O3HBy.9-_9qor_IVJ_Jhsl_UuFB_Jhsl_TMGJbN-7wT3_Hm1w3rug_SwZ-wOyV3_Hmug_SzRBEJpTli%265%3dHRVSPY%26z%3dEBIH5I.D1L%26zI%3dQZHR%268%3dS%265%3dSPZP%26E%3dOYNW%26F%3dYNWQTJTSW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
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Giovedì 6 Ottobre 2022 – S. Bruno, sacerdote, fondatore dei Certosini
Se ti scoraggi nel giorno dell’avversità, la tua forza è poca
[Proverbi 24:10]
Aggiunti 2,5 milioni di euro sulle misure agroambientali e sull’agricoltura biologica
L’Assessorato all’agricoltura della Regione Piemonte ha integrato con ulteriori 2,5 milioni di euro le risorse finanziarie dei bandi 2022 del Psr relativi alle misure agro climatico ambientali e all’agricoltura biologica.
L’incremento di risorse interessa in particolare le operazioni che riguardano gli interventi a favore della biodiversità nelle risaie, le tecniche di agricoltura conservativa, l’allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, la gestione ecosostenibile dei pascoli e gli interventi a favore della conversione agli impegni dell’agricoltura biologica. La nuova dotazione consentirà di finanziare tutti i beneficiari ammessi in graduatoria della misura del Psr sull’agroambiente e della maggioranza dei beneficiari della misura sull’agricoltura biologica.
Rammentiamo che la presentazione delle domande per entrambi i bandi è scaduta nel mese di giugno e che le graduatorie dei soggetti finanziabili sono in fase di definizione.
Psa: la Regione Piemonte ridimensiona l’attività venatoria per il contenimento dei cinghiali
In riferimento alla tematica della Peste suina africana (Psa), la Regione Piemonte ricorda che al fine di aumentare l’efficacia delle azioni di contenimento della popolazione di cinghiali e di ridurre il rischio di allargamento dell’infezione era stato autorizzato, con delibera di giunta del 26 agosto 2022, n. 2-5539, l’esercizio venatorio al cinghiale con l’utilizzo di cani (massimo n. 3) in zona di restrizione I e II, nei soli territori in cui fosse stata completata la recinzione e all’esterno della stessa; all’interno della barriera era invece consentito praticare caccia di selezione al cinghiale in forma singola senza cani ed interventi di controllo ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992.
Tuttavia, a seguito di specifiche richieste pervenute a fine settembre dagli Ambiti territoriali di caccia ATC AL4 e AL3, la Direzione agricoltura e cibo ed il settore Conservazione e gestione fauna selvatica della Regione hanno comunicato che, dal 2 ottobre, in tutto il territorio ATC AL4 (zona di restrizione I e zona di restrizione II esterne alla recinzione)non è più consentita l’attività venatoria al cinghiale con utilizzo di cani ad eccezione dei territori ricadenti nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie.
Invece nel comprensorio dell’ATC AL3,in accoglimento della relativa richiesta, non è permessa l’attività venatoria al cinghiale in tutte le sue forme. Analogo divieto vige anche per le aziende faunistiche venatorie e aziende agrituristico venatorie ricomprese nell’ATC AL3.
Per quanto riguarda il restante territorio dell’ATC AL2 in zona di restrizione II a nord della recinzione, della barriera autostradale A26 e del raccordo autostradale, e nel comune di Mombaldone,ricadente nell’ATC AT2, in deroga a quanto stabilito dal vigente calendario venatorio regionale 2022/2023, sempre dal 2 ottobre 2022 è autorizzata l’apertura della caccia al cinghiale in forma di caccia programmata.
Nel territorio intercluso tra la recinzione ovest, la barriera autostradale A26 del raccordo autostradale e dell’A7, compresi i territori ricadenti nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie, è consentita la caccia di selezione al cinghiale in forma singola senza l’ausilio di cani, nonchè gli interventi di controllo ai sensi dell’articolo 19 della legge 157/1992.
Ad est della barriera autostradale A7 (zona di restrizione I e zona restrizione II),compresi i territori ricadenti nelle aziende faunistiche venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie, non è autorizzata alcuna attività venatoria al cinghiale salvo eventuali interventi di controllo d’urgenza disposti dalla Provincia di Alessandria. Tale attività venatoria, sia in forma programmata sia in selezione, sarà possibile solo subordinatamente alla comunicazione del Commissario straordinario alla Psa di completamento della posa in opera della recinzione (lato est).
La cessione di quote di CO2 resta per ora fuori dal reddito agrario
L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa riguardo a un aspetto che potrebbe diventare presto piuttosto importante per i bilanci delle aziende agricole, cioè se il reddito derivante dell’eventuale remunerazione per l’anidride carbanica (CO2) sequestrata nel suolo tramite processi produttivi virtuosi correlati alla coltivazione delle piante possa essere ricompreso in quello agrario.
Richiamando il terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile, nel quale sono elencate le attività agricole connesse esercitabili dall’impresa agricola, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che, in mancanza di una specifica disposizione di legge che, come ad esempio è avvenuto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, definisca la cessione delle quote di emissione derivanti dal sequestro di CO2, questa non può essere inquadrata come “fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata” e quindi non è configurabile come attività agricola connessa.
Di conseguenza, gli eventuali proventi derivanti dalla commercializzazione dei crediti di carbonio concorrerebbero alla formazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 85 del TUIR.
Ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la cessione a terzi delle quote di CO2 prodotta sia da assimilare ad una prestazione di servizi, così che per tali cessioni si renderebbe applicabile il regime ordinario di determinazione dell’imposta.
Sul tema è stata anche presentata un’interrogazione parlamentare in quanto tale attività rientra tra gli obiettivi del Regolamento n. 2018/841/UE relativo alla riduzione della CO2. Il Regolamento prevede che gli Stati membri si impegnino a garantire che le emissioni contabilizzate di gas ad effetto serra siano interamente compensate da una equivalente rimozione di anidride carbonica, anche attraverso il sequestro della CO2 nel suolo o nelle piante, a condizione che non rientri in circolo (ad esempio con la combustione del legname prodotto).
La risposta della Commissione Finanze all’interrogazione è stata quella di ribadire la necessità di una specifica norma di legge che includa questo tipo di attività tra quelle agricole definite dall’art. 2135, Codice Civile. Al momento quindi le imprese agricole che dovessero cedere tali titoli o quote corrono il rischio di vedersi contestare la qualifica di società agricola per il venir meno del requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole o anche della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
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