
(AGENPARL) – Roma, 26 luglio 2022 – Federproprietà ricorda che in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, gli accordi territoriali che le Organizzazioni sindacali della proprietà e dell’inquilinato sottoscrivono per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato (a Roma l’accordo è del 2019) prevedono che, dette Organizzazioni, devono curare anche il rilascio di una attestazione che certifichi che il contratto stipulato fra le parti risponda a quell’accordo sia sotto il profilo normativo sia sotto quello economico ed anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. Attestazione che viene allegata al contratto all’atto della sua registrazione ed anzi costituisce presupposto perché l’Agenzia delle Entrate lo registri.
“Quella norma del 2017 – sottolinea Giovanni Bardanzellu, Presidente Federproprietà – che era stata istituita per semplificare le attività e che effettivamente le ha semplificate oggi viene stravolta da altra norma che, al contrario, pur inserita in un testo che espressamente parla di semplificazioni fiscali, in realtà raggiunge un risultato opposto e cioè quello di complicare le cose e di ricreare la conflittualità fra le parti che era stata praticamente azzerata”.
Infatti l’art. 7 del D.L. in esame, in palese contrasto con quanto sopra, dispone che l’attestazione, una volta rilasciata per un determinato contratto stipulato fra le parti, possa essere fatta valere per tutti i contratti relativi a quell’immobile stipulati successivamente al suo rilascio da parte del conduttore, anche se sottoscritti fra altre parti.
Per Federproprietà le conseguenze negative sono evidenti e comporterebbero:
– una palese violazione della privacy perchè nel nuovo contratto dati sensibili del precedente conduttore – nominativo, ammontare del canone pattuito, durata, tipologia del contratto fra le varie previste dalla legge, ubicazione dell’immobile – senza che quest’ultimo ne abbia notizia e senza che abbia espresso alcun consenso in merito;
– un utilizzo indiscriminato delle attestazioni rispetto a contratti diversi e con parti diverse, con assunzione comunque di responsabilità da parte delle Organizzazioni sindacali perché a quel contratto viene allegata una attestazione che riguarda altro contratto precedente firmata dall’associazione che l’ha rilasciata;
– il fondato rischio che il nuovo contratto non controllato porti alla introduzione di clausole vessatorie a discapito delle parti del contratto, facendo così aumentare il contenzioso.