
(AGENPARL) – ven 01 luglio 2022 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=10/07/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=04/07/2022&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=10/07/2022&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=04/07/2022&tri=salle&
cioè, attualmente:
[cid:image006.png@01D88D34.F5DEE130]
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 4 al 10 luglio 2022
Contattateci:
Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Mercoledì 6 luglio 2022
Sentenza nella causa Arrêt [T-388/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-388/19) Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento (EN)
(Diritto istituzionale – Membri del Parlamento europeo)
Il Tribunale è chiamato a decidere Il ricorso presentato da Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres contro il rifiuto dell’ex presidente del Parlamento di riconoscere loro la qualità di deputati europei e i diritti associati.
La vicenda elettorale ha inizio con la candidatura di Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres alle elezioni del Parlamento europeo, tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019, in una lista che ha ottenuto 1.018 435 voti e ha ottenuto due seggi in Parlamento. Tuttavia i loro nomi non figuravano nella lista dei candidati eletti in Spagna, inviata al Parlamento europeo, poichè non avevano prestato giuramento alla Costituzione spagnola quale condizione essenziale per essere proclamati eletti. Il 27 giugno 2019, il presidente del Parlamento ha inviato una lettera ai ricorrenti, indicando loro, in sostanza, che non poteva considerarli futuri membri del Parlamento, perché i loro nomi non figuravano nell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole.
A seguito di tale lettera, i ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento.
[Documenti di riferimento T-388/19](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-388/19)
Mercoledì 6 luglio 2022
Sentenza nella causa
[T-478/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-478/21)
Les Éditions P. Amaury / EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR) (EN)
(marchio dell’Unione europea)
La società francese «Les Éditions P. Amaury», titolare dei diritti relativi al Ballon d’Or (premio assegnato al miglior giocatore di calcio dell’anno), ha fatto registrare presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) il segno denominativo BALLON D’OR come marchio dell’Unione europea. Tale registrazione si riferiva in particolare ai prodotti della stampa, ai libri e alle riviste, nonché ai servizi che consistono nell’organizzazione di competizioni sportive e di premiazioni, nell’intrattenimento, nella diffusione o nel montaggio di programmi televisivi, la produzione di spettacoli o di film e la pubblicazione di libri, riviste, o giornali.
Nel 2017 la società britannica Golden Balls ha presentato all’EUIPO, in virtù del regolamento sul marchio dell’Unione europea, una domanda di decadenza del marchio BALLON D’OR per non uso.
Nel 2021 l’EUIPO ha decretato la decadenza di tale marchio per tutti i prodotti e servizi per i quali era stato registrato, ad eccezione dei prodotti della tipografia, libri e riviste e servizi relativi all’organizzazione di competizioni sportive e premi.
La società «Les Éditions P. Amaury» ha allora presentato un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea contro la decisione dell’EUIPO nella parte in cui riguardava la decadenza del marchio.
[Documenti di riferimento T-478/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-478/21)
Giovedì 7 luglio 2022
Sentenza nella causa [C-576/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-576/20) Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger) (DE)
(Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Pensione di vecchiaia – Periodi di educazione dei figli compiuti in diversi Stati membri)
Nel novembre 1987, dopo aver esercitato un’attività non salariata in Austria, CC si è trasferita in Belgio, dove ha dato alla luce due figli dove si è dedicata alla loro educazione, senza esercitare un’attività lavorativa, senza acquisire un periodo di assicurazione e senza percepire prestazioni a titolo della loro istruzione. Lo stesso è avvenuto in Ungheria, dove ha soggiornato nel dicembre 1991.
Al suo ritorno in Austria nel febbraio 1993, CC ha continuato ad educare i suoi figli per tredici mesi, pur essendo obbligatoriamente affiliata e versando contributi al regime di sicurezza sociale austriaco. Successivamente ha lavorato e versato contributi in tale Stato membro fino al pensionamento.
