
(AGENPARL) – ROMA lun 27 giugno 2022
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27 giugno 2022
Studi – Giustizia
Coltivazione, detenzione e consumo di cannabis per uso personale
L’Assemblea della Camera avvia l’esame di un provvedimento che, attraverso una serie di modifiche al Testo Unico stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), afferma la liceità della coltivazione e della detenzione per uso personale di fino a 4 piante femmine di cannabis.
Il testo unificato C. 2307-2965-A, all’esame dell’Assemblea della Camera, si compone di 8 articoli ed è volto ad affermare la liceità della coltivazione e della detenzione in forma individuale, e per uso personale, di massimo 4 piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente. Tali condotte dunque non costituiranno reato e non comporteranno l’applicazione di sanzioni amministrative.
Il provvedimento, inoltre, interviene sull’art. 73 del TU stupefacenti determinando il seguente quadro sanzionatorio penale della produzione, del traffico e della detenzione illeciti di stupefacenti:
- reclusione da 6 a 20 anni e multa da 25.822 a 258.228 euro quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano droghe “pesanti” (comma 1). Rispetto alla disciplina vigente il provvedimento riduce la pena detentiva massima (da 22 20 anni), aumenta la pena pecuniaria minima e riduce la pena pecuniaria massima;
- reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.000 a 80.000 euro quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano droghe “leggere” (comma 4). Rispetto alla disciplina vigente il provvedimento conferma la pena detentiva e rimodula la pena pecuniaria (attualmente multa da 5.164 a 77.468 euro). Inoltre, la disposizione precisa che non costituisce reato la detenzione ad uso esclusivamente personale del prodotto derivante dalla coltivazione di fino a 4 piante femmine di cannabis;
- reclusione da 8 a 20 anni e multa da 31.000 a 301.000 euro quando le condotte illecite relative a droghe “pesanti” sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2). Sul punto, il provvedimento riduce da 22 a 20 anni la pena detentiva massima, aumenta da 25.822 a 31.000 euro della pena pecuniaria minima e riduce da 309.874 a 301.000 euro della pena pecuniaria massima);
- reclusione da 3 a 8 anni e multa da 15.000 a 150.000 euro quando le condotte illecite relative a droghe “leggere” sono effettuate da un soggetto autorizzato (comma 2-bis). Sul punto, il provvedimento aumenta significativamente le pene attualmente previste (reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.164 a 77.468 euro);
La riforma conferma che le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da 3 o più persone (comma 6) e diminuite per colui che si adopera per collaborare con le autorità, anche alla cattura dei concorrenti nel reato (comma 7). In caso di condanna o patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca penale, anche per equivalente (comma 7-bis).
Il testo unificato all’esame dell’Assemblea, prevede inoltre una disciplina autonoma dei fatti di produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti, inserendoli nel nuovo art. 73-bis TU, con contestuale abrogazione dei commi 5, 5-bis e 5-ter dell’art. 73. Rispetto alla normativa vigente, che non distingue tra stupefacenti, indifferentemente applicando ai fatti di lieve entità la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro, il testo unificato distingue le droghe pesanti dalle droghe leggere prevedendo limiti edittali inferiori agli attuali per le sole droghe leggere (reclusione da 2 mesi a 2 anni e multa fino a euro 2.000). Inoltre la nuova disposizione specifica che non può essere considerato un fatto di lieve entità e che dunque non si applicano le pene ridotte, lo spaccio di stupefacenti a minorenni da parte di un maggiorenne.
Il provvedimento, inoltre:
- apporta modifiche all’art. 74 del DPR n. 309 del 1990, che punisce il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, individuando in 8 anni la pena minima applicabile al partecipante all’associazione (attualmente il minimo è 10 anni di reclusione) e fissando in 15 anni la pena massima (attualmente non è fissato un massimo di pena);
- interviene sull’art. 75 del TU stupefacenti, relativo alle sanzioni amministrative che si applicano quando quando i fatti illeciti di importazione, esportazione, acquisto, coltivazione, ricezione o detenzione di stupefacenti sono volti a farne uso personale, per individuare una serie di indici dell’uso personale di cannabis. In particolare, l’uso potrà essere considerato personale quando le inflorescenze e le resine detenute siano il prodotto di una coltivazione domestica di cannabis che presenti le seguenti caratteristiche: minima dimensione;rudimentalità delle tecniche utilizzate; scarso numero di piante, anche se superiore al limite di 4; assenza di indici di inserimento nel mercato degli stupefacenti.
- demanda al Ministero dell’Istruzione la promozione, all’inizio di ogni anno scolastico, nelle scuole di primo e secondo grado, di una giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
ultimo aggiornamento: 21 giugno 2022
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Fonte/Source: https://temi.camera.it/leg18/temi/cannabis