(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2022 - (AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 CONCERTO CESARE CREMONINI NELL’ARENA DELLA VITTORIA
I DIVIETI PREVISTI DALL’ORDINANZA
A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA
In vista del concerto di Cesare Cremonini, in programma domani, sabato 25 giugno, all’Arena della Vittoria, l’amministrazione comunale ha adottato alcune misure speciali volte a prevenire incidenti e a tutelare la pubblica sicurezza.
Pertanto, è stata emessa un’ordinanza sindacale che vieta, a decorrere dalle ore 8 di domani fino a due ore dopo la fine dell’evento, all’interno dell’impianto sportivo, nonché nel perimetro delimitato da via Verdi, via Accettura, via Mascagni, largo Mohamed Taher Pacha e via Bisignani (fino all’ingresso “Agricoltura” della Fiera del Levante) che circondano la struttura, oltre che in via Di Maratona (divieto valido esclusivamente per le paninoteche/fast-food autorizzati), via San Francesco alla Rena, viale Vittorio Emanuele Orlando, lungomare Starita ( nel tratto compreso tra via Adriatico e viale Vittorio Emanuele le Orlando) e in corso Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra V.le V. E.le Orlando e via Brigata Regina):
· la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
· la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa l’Arena della Vittoria, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
· la detenzione di spray con liquido urticante (utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante.
È, inoltre, espressamente vietato dalle ore 8 di domani, e comunque fino alla fine dell’evento, accedere all’interno dell’Arena della Vittoria con zaini, borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, bottiglie di plastica con tappo e spray al peperoncino o con liquido urticante.
I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale.
Ai trasgressori esercenti attività commerciali, l’autorità amministrativa applicherà la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n. 689/81. La Polizia locale e le altre Forze dell’ordine potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.
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