
(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Lussemburgo, 18 maggio 2022
Sentenza nella causa T-577/20
Ryanair/Commissione (Condor – aiuto per il salvataggio)
Il Tribunale dell’Unione europea conferma la compatibilità dell’aiuto tedesco per il
salvataggio della Condor con il diritto dell’Unione
Il fatto che le difficoltà finanziarie della Condor derivassero dalla messa in liquidazione del gruppo
Thomas Cook non ostava all’approvazione di tale aiuto da parte della Commissione
Il 25 settembre 2019, la compagnia aerea Condor Flugdienst GmbH (in prosieguo: la «Condor»),
che fornisce servizi di trasporto aereo principalmente a operatori turistici a partire da vari aeroporti
tedeschi, ha chiesto l’avvio di una procedura di insolvenza a causa della messa in liquidazione
della Thomas Cook Group plc (in prosieguo: il «gruppo Thomas Cook»), che la detiene al 100%.
Lo stesso giorno, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione europea una
misura di aiuto per il salvataggio in favore della Condor, limitata ad una durata di sei mesi. L’aiuto
notificato mirava a mantenere un trasporto aereo ordinato e a limitare le conseguenze negative per
la Condor, i suoi passeggeri e il suo personale, causate dalla liquidazione della sua società madre,
consentendole di proseguire le sue attività finché non avesse raggiunto un accordo con i creditori
e, se del caso, ne fosse effettuata la vendita.
Senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la
Commissione, con decisione del 14 ottobre 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata») 1, ha
qualificato la misura notificata come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà 2.
Il ricorso di annullamento avverso tale decisione, proposto dalla compagnia aerea Ryanair
DAC (in prosieguo: la «ricorrente»), è respinto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale. In
tale occasione, il giudice fornisce, in particolare, precisazioni sull’esame della compatibilità di aiuti
per il salvataggio e la ristrutturazione con il mercato interno alla luce della regola, prevista dagli
orientamenti, secondo la quale un’impresa facente parte di un gruppo può beneficiare di simili aiuti
solo a condizione che le sue difficoltà siano intrinseche e non risultino da una ripartizione arbitraria
dei costi all’interno del gruppo, e che tali difficoltà siano troppo gravi per essere risolte dal gruppo
stesso.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale respinge, in primo luogo, i motivi di annullamento vertenti sul fatto che la Commissione
sarebbe incorsa in un errore di diritto decidendo di non avviare il procedimento di indagine formale
nonostante i dubbi che avrebbe dovuto nutrire in occasione dell’esame preliminare della
compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato interno.
Al riguardo, la ricorrente faceva valere, più in particolare, che la constatazione della compatibilità
dell’aiuto notificato con il mercato interno era contraria ai punti 22, 44, lettera b), e 74 degli
Decisione C(2019) 7429 final della Commissione, del 14 ottobre 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.55394 (2019/N) –
Germania– Aiuto per il salvataggio della Condor (GU 2020, C 294, pag. 3).
Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C
249, pag. 1; in prosieguo: gli «orientamenti»).
http://www.curia.europa.eu
orientamenti, il che sarebbe indicativo di dubbi che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad
avviare il procedimento di indagine formale.
Pur confermando che la Commissione ha l’obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale in
presenza di dubbi in ordine alla compatibilità di un aiuto notificato con il mercato interno, il
Tribunale respinge, anzitutto, la censura vertente sulla violazione da parte della Commissione del
punto 22 degli orientamenti.
Conformemente a tale punto 22, «[un’]impresa facente parte di un gruppo più grande, (…) non
può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi [degli] orientamenti, salvo qualora si possa
dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei
costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso».
Per quanto riguarda la frase «salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono
intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo», da
un’interpretazione testuale, teleologica e contestuale di detto punto 22 risulta, secondo il Tribunale,
che tale frase prevede un’unica condizione che deve essere interpretata nel senso che le difficoltà
di un’impresa facente parte di un gruppo devono essere considerate intrinseche se non risultano
da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo.
Al riguardo, il Tribunale rileva che la finalità del punto 22 degli orientamenti è quella di evitare che
un gruppo di imprese scarichi i propri costi, debiti o passività su un’entità del gruppo, rendendola
così ammissibile ad un aiuto per il salvataggio quando altrimenti non lo sarebbe. Per contro,
l’obiettivo di tale punto non è quello di escludere dall’ambito di applicazione degli aiuti per il
salvataggio un’impresa facente parte di un gruppo per il solo fatto che le sue difficoltà traggono
origine dalle difficoltà incontrate dal resto del gruppo o da un’altra impresa del gruppo, purché tali
difficoltà non siano state artificiosamente create o arbitrariamente ripartite all’interno del suddetto
gruppo.
Nel caso di specie, poiché la ricorrente non è riuscita a confutare le conclusioni della
Commissione secondo cui le difficoltà della Condor risultavano principalmente dalla messa
in liquidazione del gruppo Thomas Cook e non da una ripartizione arbitraria dei costi
all’interno del gruppo, essa non ha dimostrato la sussistenza di dubbi quanto alla compatibilità
della misura di aiuto notificata con la condizione di cui al punto 22 degli orientamenti.
Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla constatazione che le difficoltà della Condor
erano, al riguardo, connesse alla cancellazione di crediti di importi considerevoli che quest’ultima
vantava nei confronti del gruppo Thomas Cook nell’ambito dell’accentramento dei fondi di questo.
Infatti, l’accentramento dei fondi all’interno di un gruppo è una prassi corrente e diffusa all’interno
dei gruppi societari, che mira a facilitare il finanziamento del gruppo consentendo alle società di
tale gruppo di risparmiare sui costi di finanziamento. Inoltre, nel caso di specie, tale sistema di
accentramento dei fondi era stato attuato dal gruppo Thomas Cook da diversi anni e non era
all’origine delle difficoltà di quest’ultimo.
In mancanza di qualsiasi indizio concreto che consentisse di stabilire il carattere arbitrario del
sistema di accentramento dei fondi del gruppo Thomas Cook, non spettava alla Commissione
indagare, di propria iniziativa, sul carattere equo di detto sistema.
Inoltre, la ricorrente non era neppure riuscita a dimostrare la sussistenza di dubbi
nell’esame della condizione di cui al punto 22 degli orientamenti, secondo la quale le difficoltà
di un’impresa che, come la Condor, fa parte di un gruppo devono essere troppo gravi per
essere risolte dal gruppo stesso. Al riguardo il Tribunale ricorda, da un lato, che lo stesso
gruppo Thomas Cook era in liquidazione ed aveva cessato tutte le sue attività. Esso precisa,
dall’altro, che la Commissione non era obbligata ad attendere l’esito delle discussioni vertenti su
un’eventuale cessione della Condor al fine di risolvere le sue difficoltà finanziarie, tenuto conto
dell’urgenza connessa a ogni aiuto per il salvataggio e dell’incertezza inerente a qualsiasi
negoziazione commerciale in corso.
Il Tribunale respinge poi la censura vertente sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto avere
dubbi quanto alla questione se l’aiuto notificato soddisfacesse i requisiti di cui al punto 44, lettera
b), degli orientamenti, che precisa le modalità secondo le quali gli Stati membri possono
dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischi di comportare gravi difficoltà di ordine
sociale o un grave fallimento del mercato.
Conformemente al punto 44, lettera b), degli orientamenti, gli Stati membri possono fornire tale
prova dimostrando che «esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da
riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario
(ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale)».
Affinché un servizio sia considerato «importante» non è necessario, secondo il Tribunale, che
l’impresa che fornisce tale servizio svolga un ruolo sistemico essenziale per l’economia di una
regione dello Stato membro interessato, né che essa sia incaricata di un servizio di interesse
economico generale o di un servizio avente un’importanza a livello nazionale. Pertanto, tenuto
conto del fatto che un rimpatrio immediato riguardante da 200 000 a 300 000 passeggeri
della Condor ripartiti tra 50 e 150 destinazioni diverse non avrebbe potuto essere assicurato
da altre compagnie aeree concorrenti nel breve termine, giustamente la Commissione aveva
concluso nel senso dell’esistenza di un rischio di interruzione di un importante servizio
difficile di riprodurre, di modo che l’uscita della Condor dal mercato poteva comportare un
grave fallimento di detto mercato.
Infine, il Tribunale respinge del pari in quanto infondata la censura della ricorrente secondo la
quale la Commissione avrebbe effettuato un esame incompleto e insufficiente della condizione
dell’aiuto per il salvataggio «una tantum» di cui al punto 74 degli orientamenti.
In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso vertente su una violazione dell’obbligo di
motivazione incombente sulla Commissione e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.
IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della
sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al
diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento
dell’atto.
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Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.