(AGENPARL) – lun 16 maggio 2022 PANTOUFLAGE, ANAC: TROPPI LIMITI DI APPLICAZIONE, PARLAMENTO INTERVENGA
Anac chiede a governo e Parlamento di rivedere la normativa sul pantouflage, ossia la pratica – vietata in Italia – delle cosiddette porte girevoli per cui i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni vengono poi assunti dai soggetti privati destinatari dei provvedimenti. L’Autorità è chiamata direttamente a vigilare sui casi di pantouflage ma la norma che regola l’applicazione delle sanzioni è estremamente scarna e di difficile applicazione.
Secondo Anac quindi da un lato la disciplina va rafforzata ed estesa agli enti di diritto privato in controllo pubblico, dall’altra va inserita una gradualità tra fattispecie diverse: attualmente, infatti, viene applicata automaticamente una sanzione inibitoria come conseguenza della dichiarazione di nullità dell’incarico. L’Autorità invece suggerisce al legislatore un nuovo regime basato su sanzioni pecuniarie e interdittive, via via crescenti a seconda della gravità della situazione. La sanzione del divieto di contrattazione con le pubbliche amministrazioni per tre anni, secondo l’Autorità, appare sproporzionata in certi casi di minore gravità. Occorre invece poter graduare il periodo di interdizione prevedendo una durata minima e una massima.
L’occasione per sollecitare nuovamente il legislatore a intervenire è la delibera n.225 dell’11 maggio 2022 con cui Anac ha archiviato un presunto caso di pantouflage nei confronti di un gruppo svizzero impegnato, fra l’altro, nel trasporto marittimo, anche in ragione dei limiti normativi che l’Autorità chiede da tempo di superare. L’Anac non ha comminato la sanzione perché i soggetti che hanno realizzato la condotta hanno dimostrato che non vi era intenzionalità, visto che si trattava di un gruppo internazionale molto ampio e articolato composto da società diverse, operanti in ambiti diversi. Nel caso specifico poi non vi erano contatti della società in questione con la Pubblica amministrazione italiana.
Nella delibera l’Autorità ribadisce che “un pieno automatismo nell’applicazione delle sanzioni amministrative, peraltro particolarmente afflittive quali quelle in esame, possa essere in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità e con i principi informatori della disciplina che regola le sanzioni amministrative”. Anac sottolinea infine che occorre “valutare la sussistenza del profilo psicologico della consapevolezza in capo ai soggetti privati destinatari della sanzione interdittiva”.
Dott. Pierangelo Giovanetti
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