
(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 Lussemburgo, 4 maggio 2022
Sentenza nella causa T-718/20
Wizz Air Hungary / Commissione (TAROM – aiuto per il salvataggio)
Il Tribunale conferma la decisione della Commissione che approva l’aiuto per il
TAROM
Tale aiuto è compatibile con il mercato interno, in quanto mira a prevenire i problemi di ordine
sociale che l’interruzione dei servizi della TAROM rischierebbe di comportare per la connettività
delle regioni rumene
Il 19 febbraio 2020 la Romania ha notificato alla Commissione un piano di aiuti per il salvataggio
della TAROM, una compagnia aerea rumena principalmente attiva nel trasporto aereo di
passeggeri, di merci e di posta. La misura notificata consisteva in un prestito per finanziare il
di un periodo di sei mesi con possibilità di rimborso parziale anticipato.
Senza avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la
Commissione ha qualificato, con decisione del 24 febbraio 2020 1, la misura notificata come aiuto
di Stato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
finanziarie in difficoltà 2.
La compagnia aerea Wizz Air Hungary Zrt. (in prosieguo: la «ricorrente») ha proposto un ricorso di
annullamento di tale decisione, che viene respinto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale.
Nella sua sentenza, l’organo giurisdizionale fornisce precisazioni in merito all’esame della
compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione rispetto alla condizione, prevista dagli
orientamenti, che siffatti aiuti devono contribuire a un obiettivo di interesse comune. Il Tribunale
analizza altresì, in modo inedito, la condizione dell’aiuto «una tantum» per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà, prevista dai medesimi orientamenti.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale respinge, in primo luogo, i motivi di annullamento relativi all’errore di diritto in cui la
Commissione sarebbe incorsa nel decidere di non avviare il procedimento d’indagine formale,
nonostante i dubbi che essa avrebbe dovuto nutrire al momento della valutazione preliminare della
compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato interno.
A tal riguardo, la ricorrente sosteneva, in particolare, che la constatazione della compatibilità
dell’aiuto notificato con il mercato interno era contraria a due delle condizioni previste dagli
orientamenti affinché un aiuto per il salvataggio in favore di un’impresa in difficoltà possa essere
considerato compatibile con il mercato interno, vale a dire: 1) la condizione relativa al contributo
della misura di aiuto a un obiettivo di interesse comune, e 2) quella dell’aiuto «una tantum» per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Secondo la ricorrente, il mancato rispetto di
dette condizioni rivelerebbe i dubbi che avrebbero dovuto condurre la Commissione ad avviare il
procedimento d’indagine formale.
Decisione C(2020) 1160 final della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56244 (2020/N) –
Romania – Aiuto per il salvataggio della TAROM (GU 2020, C 310, pag. 3).
Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014,
C 249, pag. 1; in prosieguo: gli «orientamenti»).
http://www.curia.europa.eu
Anzitutto, il Tribunale ricorda che, laddove un aiuto notificato susciti dubbi quanto alla sua
compatibilità con il mercato interno, la Commissione ha l’obbligo di avviare il procedimento
d’indagine formale.
Per quanto riguarda, poi, la prima condizione applicabile agli aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione la cui violazione veniva invocata, ossia quella relativa al perseguimento di un
obiettivo di interesse comune, il Tribunale rileva che dal punto 43 degli orientamenti risulta che, per
essere dichiarato compatibile con il mercato interno in base agli orientamenti, l’aiuto notificato deve
perseguire un obiettivo di interesse comune, vale a dire essere volto a prevenire problemi di ordine
sociale o a risolvere un fallimento del mercato. Ciò è confermato dal punto 44 di tali orientamenti,
secondo il quale gli Stati membri devono dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario
rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato, in
particolare mostrando che esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da
riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario.
Secondo il Tribunale, da detti punti degli orientamenti risulta che, sebbene lo Stato membro
interessato debba dimostrare che l’aiuto è volto a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere
un fallimento del mercato, tuttavia esso non è tenuto a dimostrare che, in assenza della misura
di aiuto, alcune conseguenze negative si verificherebbero necessariamente, ma solo che
esse rischiano di verificarsi.
Per quanto riguarda la questione se la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi sull’esistenza di
un rischio che, in assenza della misura di aiuto notificata, si verificassero difficoltà di ordine sociale
o un fallimento del mercato, o circa il fatto che tale misura mirasse a prevenire il loro verificarsi o a
porvi rimedio, il Tribunale constata che, tenuto conto del cattivo stato delle infrastrutture stradale e
ferroviaria rumene, la Commissione poteva legittimamente ritenere che la connettività regionale
mediante collegamenti aerei interni e la connettività internazionale garantite dalla TAROM
costituissero un servizio importante, la cui interruzione rischiava di comportare gravi
difficoltà di ordine sociale o di costituire un fallimento del mercato, ai sensi del punto 44, lettera
b), degli orientamenti.
In tale contesto, il Tribunale precisa inoltre che, sebbene in occasione dell’esame dell’esistenza e
della legittimità di un aiuto di Stato possa essere necessario che la Commissione vada, ove
occorra, al di là del semplice esame degli elementi di fatto e di diritto portati alla sua conoscenza,
non se ne può dedurre che ad essa incomba ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di
qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso
di cui è investita, quand’anche simili informazioni siano pubblicamente disponibili.
Alla luce di tali precisazioni il Tribunale, esaminando i diversi argomenti dedotti dalla ricorrente,
conclude che essi non sono di natura tale da rimettere in discussione l’analisi della Commissione
che ha confermato l’importanza della TAROM per la connettività delle regioni rumene e l’impatto
molto significativo che un dissesto della stessa avrebbe su tali regioni. Ne consegue che la
Commissione ha potuto, senza nutrire dubbi, concludere su questa sola base che l’aiuto
notificato soddisfaceva i requisiti previsti ai punti 43 e 44 degli orientamenti.
Infine, per quanto riguarda la seconda condizione applicabile agli aiuti per il salvataggio e la
ristrutturazione la cui violazione veniva invocata dalla ricorrente, ossia quella dell’aiuto «una
tantum», il Tribunale ricorda che, secondo il punto 70 degli orientamenti, siffatti aiuti dovrebbero
essere concessi alle imprese in difficoltà per una sola operazione di ristrutturazione. In tale
contesto, il punto 71 degli orientamenti prevede in particolare che, quando un’impresa ha già
beneficiato di un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione, la Commissione non autorizzerà nuovi
aiuti a meno che siano trascorsi almeno dieci anni (1) dalla concessione dell’aiuto precedente, (2)
dalla fine del precedente periodo di ristrutturazione o (3) dalla cessazione dell’attuazione del
precedente piano di ristrutturazione.
A tal riguardo, il Tribunale osserva che, sebbene la TAROM avesse beneficiato fino al 2019
dell’attuazione di un aiuto per la ristrutturazione in forma di un prestito e di diverse garanzie su altri
prestiti sottoscritti dalla stessa, resta tuttavia il fatto che tale aiuto era stato accordato tra il 1997 e il
2003 e che le garanzie su prestiti erano state tutte escusse immediatamente dopo la loro
concessione. Dal momento che il trasferimento effettivo delle risorse non è decisivo per
determinare la data di concessione dell’aiuto, ricorreva la prima ipotesi prevista dal punto 71 degli
orientamenti, ossia il decorso di un periodo di almeno dieci anni dalla data di concessione del
precedente aiuto per la ristrutturazione.
Per quanto riguarda le ipotesi seconda e terza previste dal punto 71 degli orientamenti, vale a dire
il decorso di un periodo di almeno dieci anni dalla fine del precedente periodo di ristrutturazione o
dalla cessazione dell’attuazione del precedente piano di ristrutturazione, il Tribunale rileva che la
nozione di «periodo di ristrutturazione» si riferisce al periodo durante il quale vengono
adottate le misure di ristrutturazione, il quale è, in linea di principio, distinto da quello in cui
viene attuata la misura di aiuto di Stato che accompagna tali misure. Orbene, in violazione
dell’onere della prova che incombe su di essa a questo proposito, la ricorrente non ha fornito alcun
elemento di prova o indizio del fatto che il precedente periodo di ristrutturazione sia terminato
meno di dieci anni prima della concessione della misura di aiuto notificata.
Per quanto concerne la nozione di «piano di ristrutturazione», il Tribunale precisa, inoltre, che il
fatto che un aiuto per la ristrutturazione sia correlato a un piano di ristrutturazione non significa
che, in quanto tale, detto aiuto sia parte del citato piano di ristrutturazione, dal momento che, al
contrario, l’esistenza di quest’ultimo costituisce una condizione essenziale affinché un simile aiuto
possa essere considerato compatibile con il mercato interno. Così, il Tribunale respinge altresì
l’argomento della ricorrente, secondo il quale la circostanza che l’aiuto per la ristrutturazione
concesso alla TAROM tra il 1997 e il 2003 sia stato attuato fino al 2019 significherebbe che anche
il piano di ristrutturazione, che era correlato a tale aiuto, è durato fino al 2019.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale respinge altresì le censure della ricorrente relative al fatto
che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel decidere di non avviare il
procedimento d’indagine formale, nonostante i dubbi che essa avrebbe dovuto nutrire al momento
della valutazione preliminare della condizione dell’aiuto «una tantum» per il salvataggio e la
ristrutturazione.
In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione
che incombe sulla Commissione e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso.
IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della
sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al
diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento
dell’atto.
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Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia