(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2022 - (AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 SCHIRÒ (PD) – AGEVOLAZIONI FISCALI PER RICERCATORI E DOCENTI RIENTRATI: DISPOSTE LE MODALITÀ DI ESTENSIONE
Con un recente Provvedimento (protocollo n. 102028/2022) l’Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità di esercizio dell’opzione previste dall’ultima legge di Bilancio ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali per docenti e ricercatori i quali hanno già trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020.
Come si ricorderà (ne avevamo già dato notizia) la possibilità di estendere il nuovo regime fiscale agevolato (che prevede ritenute fiscali limitatamente al 10 per cento delle somme e valori imponibili) riconosciuta già ai lavoratori impatriati, è stata concessa anche a docenti, ricercatrici e ricercatori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero che hanno trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano già della riduzione dell’imponibile al 10 per cento.
Per usufruire dell’estensione del regime agevolato (che può quindi arrivare fino ai 13 anni dai 6 originari), docenti, ricercatori e ricercatrici devono procedere al pagamento di una somma pari al 5 o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione entro la scadenza del 27 settembre per il 2022.
Nel dettaglio:
per estendere i benefici fiscali deve pagare un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia (oggetto della precedente agevolazione e relativi al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione) il soggetto che ha almeno un figlio minorenne o che abbia acquistato almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione; deve pagare invece un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia (oggetto della precedente agevolazione e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione) il soggetto che al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
Nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono quindi indicate, tra l’altro, le modalità dell’esercizio dell’opzione con riferimento al versamento dei pagamenti e alla richiesta al sostituto di imposta da parte dei lavoratori dipendenti.
Angela Schirò
Deputata PD – Rip. Europa –
Camera dei Deputati
00186 ROMA
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