
(AGENPARL) – Roma, mercoledì 01 aprile 2021 – “E’ dovere dei giornalisti in riferimento ai medesimi fatti ascoltare diverse versioni, contattare eventuali testimoni, rilevare documenti più o meno nascosti o segreti e studiarne accuratamente i contenuti”. I giornalisti, quelli seri intendo, devono rispettare la dignità dei soggetti protagonisti delle vicende, narrando “la necessaria correlazione tra quanto descritto e quanto accaduto nella realtà, risultando inammissibile il valore sostituivo della verosimiglianza” –
Franco Abruzzo –
La Costituzione italiana sottolinea in molti casi la necessità del rispetto e della tutela della dignità della persona la sua integrità morale. Il concetto (giuridico) di giornalismo. Nell’ambito dei diritti della personalità umana, riguardo alla Costituzione italiana, il diritto all’immagine, al nome, all’onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto”. (Cass. civ. Sez.III 10-05-2001, n. 6507; Cancani c. Paglierini; FONTI Diritto e Giustizia, 2001, f. 22, 15 nota di Rossetti).
“Oggetto della tutela penale del delitto di diffamazione è l’interesse dello Stato (della Repubblica, dopo le modifiche al Titolo V della Costituzione, ndr) all’integrità morale della persona: il bene giuridico specifico è dato dalla reputazione dell’uomo, dalla stima diffusa nell’ambiente sociale, dall’opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro. Intendendo la previsione legislativa punire l’attacco all’altrui personalità morale, è fondamentale accertare quando l’interesse alla protezione del bene giuridico debba prevalere sulla libertà individuale di espressione del pensiero”. (Cass. pen. Sez. V 28-02-1995, n. 3247; Lambertini-Padovani e altri: FONTI Cass. Pen., 1995, 2535 nota di Iacoviello; Giust. Pen., 1995, II, 551). Cit
Le offese attraverso i giornali o pubblicazioni mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, di qualsiasi genere anche on line che lede l’identità, la reputazione, l’onore, l’immagine, la riservatezza di una persona sono sanzionati penalmente.
La legge sull’ordinamento della professione giornalistica (n. 69/1963) sottolinea il ruolo della persona umana in modo preciso ed inequivocabile all’articolo 2 che recita: “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. La libertà d’informazione e di critica, , pone due principi inderogabili: il rispetto della dignità della persona della verità sostanziale dei fatti.
Il diritto di cronaca, infatti, non è un diritto disconnesso dal rispetto degli altri diritti fondamentali costituzionalmente protetti quali sono: onore, decoro e dignità della persona, riservatezza e identità personale. L’articolo 10 (II comma) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (recepita nella legge n. 848/1955), fonte di diritto sostanziale italiano, che a fronte del diritto del singolo alla libertà di espressione, subordinano l’esercizio il diritto a restrizioni e sanzioni “per la protezione della reputazione o dei diritti di altri”. Questo articolo 10 richiama in sostanza gli articoli 11, 12 e 13 della legge sulla stampa n. 47/1948, che puniscono i giornalisti riconosciuti colpevoli del reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa e con l’attribuzione di un fatto determinato.
L’articolo 11 del Dlgs n. 196/2003, enuncia con precisione i doveri richiesti al giornalista dall’articolo 2 della legge professionale n. 69/1963. Questo articolo 11 vuole che i dati personali (=notizie) debbano essere: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; i dati personali devono essere esatti aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
. L’etica, è l’insieme delle norme di condotta pubblica e privata che una persona o un gruppo di persone scelgono e seguono nella vita o in un’attività. La deontologia, il complesso dei doveri inerenti a particolari categorie professionali. Etica e deontologia esprimono concetti che condizionano la vita dei professionisti e, quindi, anche dei giornalisti. Gli articoli 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963 impegnano il giornalista a essere e ad apparire corretto. I principi, ricavati dagli articoli 2 e 48, “formano” la deontologia professionale attuale dei giornalisti. I quali hanno il dovere ed obbligo di rettificare le notizie inesatte, false o reticenti :: “Il diritto alla rettifica delle notizie pubblicate costituisce fondamentale diritto della persona a tutelare la propria immagine e dignità e la rettifica va pubblicata conformemente a quanto richiesto, senza che né il direttore del giornale né il giudice abbiano facoltà di modificarne il testo, o anche di sindacarne il contenuto sotto il profilo della veridicità”. “L’istituto della rettifica è disciplinato dall’art. 42, legge 416/1981 e riconosce a chi soggettivamente si ritenga leso da un’informazione non rispondente a realtà il diritto di ottenere la pubblicazione della <propria verità>, garantendo così una dialettica nell’ambito del sistema d’informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell’esattezza della notizia originaria”. “Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta: pertinenza) e la correttezza formale dell’esposizione (cosiddetta: continenza). La condizione della verità della notizia comporta, come inevitabile corollario, l’obbligo del giornalista, non solo di controllare l’attendibilità della fonte (non sussistendo fonti informative privilegiate), ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia (non scalfita peraltro da inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o ad aggravarne la valenza diffamatoria); con la conseguenza che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato, potrà essere utilmente invocata l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, restando peraltro escluso che, ove le suddette condizioni non ricorrano, l’equilibrio generale dell’articolo giornalistico escluda la natura diffamatoria dei fatti riferiti, potendo eventualmente comportare una minore gravità della diffamazione ed incidere quindi sulla liquidazione del danno”. (Cass. civ. Sez. III 04-07-1997, n. 6041; Soc. Il Messaggero c. Vitalone; FONTI Mass. Giur. It., 1997). E’ “è dovere insopprimibile del giornalista, anche se collegato ad organi di stampa di partiti politici, esercitare con assoluta correttezza il diritto di cronaca”:’ dovere primario ed insopprimibile del giornalista, anche se collegato ad organi di stampa di partiti politici, esercitare con assoluta correttezza il diritto di cronaca, nel senso di riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi, in tale fase, della propensione verso determinate ideologie, di qualunque natura siano; al giornalista è consentito soltanto nella fase in cui proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, d’esprimere le proprie convinzioni personali, in forma anche polemica ed aspra, purché non venga offesa la reputazione altrui (nella specie: è stato ritenuto diffamatorio un articolo nel quale il giornalista riferiva opinioni critiche e lesive della reputazione relative all’atteggiamento del partito radicale nel dibattito sul referendum abrogativo della l. n. 194 del 1978). (Trib. Roma 27-02-1982; Sica; FONTI Giur. It., 1983, II, 140). E’ di importanza strategica per una società democratica il nuovo diritto fondamentale dei cittadini all’informazione (“corretta e completa”), costruito dalla Corte costituzionale (vedi tra le tante la sentenza n. 112/1993) sulla base dell’articolo 21 della Costituzione e dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. …..
Fonte
Doveri dei giornalisti, diritto di cronaca (in particolare giudiziaria) e di critica
Articolo, 09/12/2004 di Franco Abruzzo giornalista professionista annoverato tra “i 5062 italiani notevoli” ha ricevuto a Milano (dall’Ordine dei Giornalisti) la medaglia d’oro di veterano della cronaca per i suoi 50 anni di Albo e di giornalismo.