
(AGENPARL) – Roma, venerdì 5 marzo 2021 – Nel caso che l’utente decida di pagare una multa on line, è bene sapere che la questione può non essere conclusa e si può rischiare di incorrere ugualmente in more e sovrapprezzi anche se si è effettuato il pagamento entro la scadenza del termine previsto in merito alla sanzione applicata dalla legge. La questione seppur ancor oggi discussa, venne a suo tempo chiarita da una circolare al prot. n. 300/A/227/16/127/34 del 14/1/2016 dello stesso Ministero dell’Interno che ha confermato, quale era la data da prendere come riferimento nel caso di pagamento telematico delle multe.
Il Ministero dell’Interno ha sottolineato che per i pagamenti effettuati tramite conto corrente e bonifico bancario o attraverso altri strumenti di pagamento elettronico, l’effetto liberatorio per il pagatore, e quindi la definizione del verbale, si ha alla data di accredito dell’importo sul conto dell’organo di polizia stradale. Non fa fede la data in cui si effettuato materialmente il bonifico, ma la data in cui i soldi arrivano sul conto corrente.
Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, di regola, è tenuto a pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. In casi particolari, la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La norma recita così: ”La somma dovuta può essere pagata in contanti (direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore), tramite conto corrente postale o bancario ovvero con strumenti di pagamento elettronico”. “Qualora non si rispetti il termine di pagamento previsto e non sia stato proposto ricorso, si incorre in sanzioni”. La data di corresponsione e quella di valuta assumono importanza notevole nel procedimento di definizione del verbale, con la conseguenza che se si effettua un bonifico per pagare una multa a un giorno di distanza dalla data di scadenza, si rischia di non rispettare tale termine ed incorrere nelle sanzioni previste. Alcune associazioni per i diritti degli utenti e dei consumatori facendo riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno in questione, a suo tempo criticarono la scelta di considerare come data del pagamento la data di immissione dei soldi nelle casse dello Stato. La domanda sorge spontanea, se l’utente paga in banca o attraverso l’Home Banking, e dispone in tempo il pagamento e liquida alla Banca una commissione, perché il pagamento non avviene immediatamente? Se come accade in questo momento che c’è un’emergenza il cittadino che non può spostarsi, o vive distante da certi servizi o dagli uffici postali, è costretto a subire un pregiudizio? Si desume dalla circolare esplicativa che gli automobilisti che hanno deciso di pagare la sanzione con lo sconto del 30% tramite home banking, ma che hanno tecnicamente predisposto il pagamento online il quarto o il quinto giorno utile, rischiano di vedersi recapitare a casa una cartella firmata Equitalia, visto che le tempistiche tra la data di accettazione e quella di accredito non coincidono.
Perché anche se l’istituto esegue immediatamente, la somma potrebbe essere stata accreditata sul conto della Polizia locale fuori tempo massimo per avere diritto alla riduzione? Perché deve pagare il cittadino un disguido che non dipende dalla sua volontà? Lo Stato e la PA riconoscono la possibilità di effettuare i pagamenti attraverso strumenti telematici allora perché hanno deciso di sanziona l’utente?
Inoltre, chi tarda anche solo di un giorno il normale pagamento, previsto entro 60 giorni, subisce il raddoppio dell’importo.
Di seguito la circolare del Ministero http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2016/2016-SERV_POLST(n__00227_del_14_01_2016-Pagamento_sanzioni_al_CdS_con_bonifico_e_strumenti_elettronici).pdf e l’emendamento http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039670.pdf
Questa è l’ennesima burla che l’utente deve subire suo malgrado pur non può rispondendo personalmente del meccanismo bancario tra la data della valuta e quella della disponibilità.
Per evitare ulteriori polemiche a suo tempo venne emanato un emendamento che in extremis, è stato inserito nel decreto banche (articolo 17 quinquies – Strumenti bancari di pagamento) e che ha ricevuto, con la fiducia, il primo via libera dal Parlamento.
La modifica introdotta prevede che: “per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito in favore dell’amministrazione avviene entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento”.
Un giudice di Pace di Palermo, sollevò una questione di legittimità costituzionale (dell’art. 202, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 2 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione) – che sottolineava come vi fosse un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi esegue il pagamento tramite bonifico bancario e chi, invece esegue un versamento tramite conto corrente postale”. Nel primo caso infatti, la multa si intende pagata quando si verifica l’accredito della somma nel conto corrente dell’ente creditore; viceversa il pagamento tramite bollettino è “immediato”.
Risposta della Consulta della Corte Costituzionale.
Secondo la Consulta (Corte cost., ordinanza 12 aprile 2017, n. 79), non si ravvisa alcuna disparità di trattamento, in quanto l’art. 17-quinquies, d.l. n. 18 del 2016 ha chiarito, con una norma d’interpretazione autentica, che per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale – l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.
Chiarimenti:
Pagamento multe online? In seguito alla conversione del cosiddetto decreto banche nella legge n.18/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 37 del 15 febbraio 2016: “Per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito in favore dell’amministrazione avviene entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento”.
In conclusione:
– se per il pagamento delle multe effettuato alle poste tramite bollettino o nelle tabaccherie si hanno 5 giorni di tempo per usufruire del pagamento in misura ridotta o 60 (per gli importi “normali”, detti in misura ridotta)
– se si effettua il pagamento multe online tramite bonifico bancario o con carta di credito, si avranno 7 (o 62) giorni di tempo.
La novità del pagamento multe online ha messo fine al problema che si creava con la data di valuta dei pagamenti realizzati in modo elettronico o tramite i servizi di home banking. Come ben sapete infatti, la data in cui viene eseguito il bonifico non corrisponde a quella dell’accredito all’ intestatario.
Prima della legge n.18/2016 anche se l’automobilista pagava la multa entro i termini, se l’accredito all’ ente non era effettivo entro il 5°/60° giorno, si rischiava di non poter usufruire del pagamento agevolato o di accumulare ulteriori more. Resta invariato che il pagamento di multe online è possibile se tali sistemi di pagamento sono ammessi dal corpo di polizia che ha emesso il verbale. Pagare una multa online acquista con le ultime novità 2016 un grande vantaggio!
Per chi decide infatti di procedere con il pagamento della multa online avrà a disposizione 2 giorni in più, a partire dalla data di recepimento della notifica, per ottenere lo sconto del 30% previsto dal Codice della Strada.