
(AGENPARL) – Roma, 19 gennaio 2021 – Per l’autorità conferitami in qualità di Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, e per migliorare la trasparenza riguardo alle conseguenze della violazione di determinati regolamenti e per proteggere gli americani dall’affrontare punizioni penali ingiustificate per violazioni involontarie dei regolamenti, viene ordinato come segue:
Sezione 1. Scopo. Nell’interesse dell’equità, il diritto penale federale dovrebbe essere scritto chiaramente in modo che tutti gli americani possano capire cosa è proibito e agire di conseguenza. Alcuni statuti hanno autorizzato le agenzie del ramo esecutivo a promulgare migliaia di regolamenti, creando un insieme di requisiti che possono essere difficili da navigare, e molti di questi regolamenti sono applicabili attraverso processi e sanzioni penali. Lo scopo di questo ordine è quello di alleviare gli oneri normativi sugli americani assicurando che siano informati della potenziale responsabilità penale per violazioni delle normative e concentrando l’applicazione penale dei reati normativi sugli individui più colpevoli.
Sec. 2. Politica. È politica del governo federale che:
(a) Le agenzie che promulgano regolamenti che possono sottoporre un trasgressore a sanzioni penali dovrebbero essere esplicite su quale condotta è soggetta a sanzioni penali e la mens rea standard applicabile a tali reati;
(b) I reati di responsabilità rigorosa sono “generalmente sconsigliati”. Stati Uniti contro United States Gypsum, Co., 438 US 422, 438 (1978). Se del caso, le agenzie dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione amministrativa o civile dei reati regolamentari sulla responsabilità oggettiva, piuttosto che l’applicazione penale di tali reati; e
(c) L’azione penale basata su reati normativi è più appropriata per quelle persone che sanno cosa è proibito o richiesto dal regolamento e scelgono di non ottemperare, causando o rischiando un danno pubblico sostanziale. I procedimenti penali basati su reati regolamentari dovrebbero concentrarsi su questioni in cui un presunto imputato aveva una conoscenza effettiva o costruttiva che la condotta era vietata.
Sec. 3. Definizioni. Ai fini di questo ordine:
(a) “Agenzia” ha il significato attribuito a “Agenzia esecutiva” nella sezione 105 del titolo 5, Codice degli Stati Uniti.
(b) “Mens rea” indica lo stato d’animo che per legge deve essere provato per condannare un determinato imputato di un particolare crimine. Ci sono molti di questi stati mentali nella legge applicata dai tribunali federali. Due stati mentali comuni sono “consapevolmente” e “volontariamente”. Un imputato agisce “consapevolmente” rispetto a un elemento del reato se è a conoscenza dei fatti essenziali che compongono tale elemento. Inoltre, un imputato viola “volontariamente” uno statuto se agisce con uno “scopo cattivo”, ovvero con “la consapevolezza che la sua condotta è illegale”. Model Criminal Jury Instructions (3d Cir.2018), cap. 5, sez. 5,02 cmt. (virgolette omesse). Al contrario, i reati di responsabilità oggettiva non richiedono al governo di provare mens rea. Per esempio, le istruzioni della giuria per la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Terzo Circuito notano che “[alcuni] crimini federali sono anche reati di responsabilità assoluta o assoluta, senza alcun requisito di stato mentale”. Id. al cap. 5, Introduzione generale alle istruzioni sullo stato mentale.
(c) “Persona” ha il significato attribuito nella sezione 1 del titolo 1, Codice degli Stati Uniti.
(d) “Reato regolamentare” indica qualsiasi violazione di un regolamento promulgato da un’agenzia.
Sec. 4. Promuovere la trasparenza normativa. (a) Tutti gli avvisi di proposta di regolamentazione (NPRM) e le regole finali pubblicate nel Registro Federale dopo l’emissione di questo ordine dovrebbero includere una dichiarazione che descriva se le persone che violano uno qualsiasi dei divieti – o non rispettano i requisiti – imposti dal regolamento o regola può essere soggetto a sanzioni penali. Le agenzie dovrebbero redigere questa dichiarazione in consultazione con il Dipartimento di giustizia. Ai fini di questo ordine, un regolamento è considerato come soggetto a sanzioni penali quando la violazione del regolamento è di per sé una base per la responsabilità penale ai sensi della legge federale.
(b) Il testo normativo di tutte le NPRM e le regole finali con conseguenze penali pubblicate nel Registro Federale dopo l’emissione di questo ordine dovrebbero, in conformità con la legge applicabile, indicare esplicitamente un requisito per ciascuna di tali disposizioni o identificare la disposizione come una responsabilità oggettiva reato, corredato da citazioni alle disposizioni pertinenti dello statuto autorizzativo.
(c) Prima di pubblicare nel Registro Federale un NPRM o una norma finale che contenga un reato normativo non specificamente articolato nello statuto di autorizzazione che può sottoporre un trasgressore a potenziale responsabilità penale senza alcun requisito o un reato normativo che include un elemento non richiede la prova della mens rea (esclusi gli elementi giurisdizionali e di sede), l’agenzia competente deve presentare una breve giustificazione per l’uso di uno standard di responsabilità oggettiva, nonché la fonte dell’autorità legale per l’imposizione di tale standard, all’amministratore di l’Ufficio per gli affari di informazione e regolamentazione presso l’Ufficio di gestione e bilancio (amministratore). In risposta a questi invii da parte dell’agenzia, l’amministratore fornirà una guida all’implementazione alle agenzie su questo ordine, monitorare le azioni normative dell’agenzia ai sensi del presente ordine e consigliare le agenzie se le loro azioni non sono coerenti con i principi enunciati in questo ordine e / o altrimenti sono in conflitto con le politiche o le azioni di un’altra agenzia. Dopo tale consultazione, una dichiarazione di giustificazione dovrebbe essere pubblicata nel registro federale con l’NPRM e la regola finale.
Sec. 5. Rinvii dell’agenzia per potenziale applicazione penale. (a) Entro 45 giorni dalla data di questo ordine, e in consultazione con il Dipartimento di giustizia, ogni agenzia dovrebbe pubblicare linee guida nel registro federale che descrivono il suo piano per affrontare amministrativamente i reati regolamentari soggetti a potenziale responsabilità penale piuttosto che riferire tali reati a il Dipartimento di giustizia per l’esecuzione penale. Tale guida dovrebbe chiarire che quando le agenzie applicano regolamenti relativi a violazioni penali legali soggette a responsabilità oggettiva e decidono se deferire la questione al Dipartimento di giustizia, le agenzie dovrebbero considerare fattori quali:
(i) il danno o il rischio di danno, pecuniario o altro, causato dal presunto reato;
(ii) il potenziale guadagno per il presunto imputato che potrebbe derivare dal reato;
(iii) se il presunto imputato possedeva conoscenze, competenze o era autorizzato in un settore relativo alla norma o al regolamento in questione; e
(iv) le prove, se disponibili, della presunta conoscenza o della sua mancanza del regolamento controverso.
(b) Nonostante queste considerazioni, la guida non dovrebbe scoraggiare, limitare o ritardare i deferimenti dell’agenzia al Dipartimento di giustizia se lo stato d’animo del presunto imputato è sconosciuto perché sono necessarie ulteriori indagini, o esiste una ragionevole indicazione che un crimine ha commesso sulla base delle prove disponibili.
(c) Quando richiesto dalle politiche o prassi interne dell’agenzia, un’agenzia può riferire presunti reati normativi che comportano potenziali conseguenze penali ai suoi uffici investigativi e forze dell’ordine designati per indagare sulla fattibilità dell’accusa, in base alla guida descritta in 5 (a) della presente ordinanza che disciplina il rinvio dei reati regolamentari soggetti a responsabilità oggettiva.
Sec. 6. Disposizioni generali. (a) Nulla in questo ordine deve essere interpretato in modo da compromettere o influenzare in altro modo:
i) l’autorità concessa per legge a un dipartimento o agenzia esecutiva o al suo capo; o
(ii) le funzioni del Direttore dell’Ufficio gestione e bilancio relative a proposte di bilancio, amministrative o legislative.
b) Questo ordine deve essere eseguito in conformità con la legge applicabile e subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti.
(c) Nonostante qualsiasi altra disposizione in questo ordine, nulla in questo ordine si applicherà:
(i) a qualsiasi azione che riguarda affari esteri o militari, o una funzione di sicurezza nazionale o di sicurezza nazionale degli Stati Uniti (diverse dalle azioni di approvvigionamento e dalle azioni che comportano l’importazione o l’esportazione di articoli e servizi non di difesa);
(ii) a qualsiasi azione intrapresa dal Dipartimento di giustizia in relazione a un’indagine o procedimento penale, comprese operazioni sotto copertura, o qualsiasi azione di esecuzione civile o indagine correlata da parte del Dipartimento di giustizia, in aggiunta a qualsiasi azione relativa a una richiesta di indagine civile ai sensi 18 USC 1968;
(iii) a qualsiasi azione relativa a merci contraffatte, merci piratate o altre merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, o merci adulterate o di marca errata, o merci per le quali era richiesta l’approvazione normativa prima della distribuzione ma non ottenuta;
(iv) ai procedimenti penali per reato di responsabilità oggettiva conclusi tramite patteggiamento;
(v) a qualsiasi indagine su condotta scorretta da parte di un dipendente dell’agenzia o qualsiasi azione disciplinare, correttiva o di impiego intrapresa nei confronti di un dipendente dell’agenzia; o
(vi) in qualsiasi altra circostanza o procedimento per il quale l’applicazione della presente ordinanza, o di una qualsiasi parte di essa, a giudizio del capo dell’agenzia, minerebbe la sicurezza nazionale.
(d) Il presente ordine non è inteso e non crea alcun diritto o vantaggio, sostanziale o procedurale, applicabile per legge o secondo equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti , o agenti o qualsiasi altra persona.
DONALD J. TRUMP