
(AGENPARL) – Roma, 20 marzo 2020 – Con il provvedimento n. 1454 del 19 marzo 2020, il Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, ***ha redatto delle note illustrative per un’omogenea applicazione, da parte delle Sezioni del Consiglio di Stato e dei TAR, della normativa emergenziale introdotta dall’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
La nuova disposizione disegna un sistema le cui novità principali sono, rispetto alla normativa emergenziale dell’abrogato DL 11/2020, le seguenti:
- il prolungamento della sospensione obbligatoria delle udienze sino al 15 aprile, con possibilità di celebrare udienze già dal 6 aprile ove le parti congiuntamente lo richiedano;
- la precisazione circa la natura omnicomprensiva dei termini oggetto di sospensione;
- il definitivo consolidamento di un’udienza sulla base degli scritti e degli atti senza discussione orale, con la possibilità di presentazione di brevi note in prossimità della data fissata per la decisione;
- la previsione della rimessione in termini per le parti che a causa della sospensione non abbiano fruito di termini pieni per documenti e memorie, con conseguente assegnazione da parte del giudice di nuovi termini dimidiati;
- sul versante cautelare, il tramutamento, ex lege, nel periodo di sospensione, della decisione cautelare collegiale in monocratica.
Con queste note, dopo aver chiarito le linee essenziali della nuova disposizione governativa, il Presidente del Consiglio di Stato fornisce indicazioni su come affrontare la prima fase, e in particolare le domande cautelari, la cui trattazione non subirà alcun ritardo o rinvio, grazie alla trasformazione del rito (nella fase emergenziale) da collegiale a monocratico.
Le norme, e le indicazioni del Presidente che ne chiariscono la portata, garantiscono poi una pronta e piena ripresa delle udienze a valle del periodo di sospensione obbligatoria, evitando, nei limiti del possibile, inutili rinvii. Ove poi le parti ne facciano espressa richiesta, è finanche previsto un sostanziale anticipo della data di ripresa della trattazione delle cause al 6 aprile (anziché al 15 aprile).
Il processo amministrativo, sino al 30 giugno, resterà privo della discussione orale, sostituita con la possibilità di presentare brevi note d’udienza entro due giorni liberi dall’udienza.