(AGENPARL) – White House, 06 novembre 2020 – L’ordine esecutivo è del 12 settembre 2018.
Per l’autorità conferitami come Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, incluso l’International Emergency Economic Powers Act (50 USC 1701 e seguenti) (IEEPA), il National Emergencies Act (50 USC 1601 e seguenti .) (NEA), sezione 212 (f) dell’Immigration and Nationality Act del 1952 (8 USC 1182 (f)) e sezione 301 del titolo 3, Codice degli Stati Uniti,
Io, DONALD J. TRUMP, Presidente degli Stati Uniti d’America, trovo che la capacità di persone che si trovano, in tutto o in parte, al di fuori degli Stati Uniti di interferire o minare la fiducia del pubblico nelle elezioni degli Stati Uniti, anche attraverso persone non autorizzate l’accesso alle infrastrutture elettorali e di campagna o la distribuzione segreta di propaganda e disinformazione, costituisce una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti. Sebbene non ci siano prove che una potenza straniera abbia alterato il risultato o la tabulazione dei voti in nessuna elezione degli Stati Uniti, le potenze straniere hanno storicamente cercato di sfruttare il sistema politico libero e aperto dell’America. In anni recenti, la proliferazione di dispositivi digitali e comunicazioni basate su Internet ha creato vulnerabilità significative e amplificato la portata e l’intensità della minaccia di interferenza straniera, come illustrato nell’Intelligence Community Assessment 2017. Con la presente dichiaro un’emergenza nazionale per far fronte a questa minaccia.
Di conseguenza, ordino con la presente:
Sezione 1. (a) Non oltre 45 giorni dopo la conclusione di un’elezione negli Stati Uniti, il Direttore dell’intelligence nazionale, in consultazione con i capi di qualsiasi altro dipartimento esecutivo e agenzia (agenzie), deve condurre una valutazione di qualsiasi informazione indicare che un governo straniero, o qualsiasi persona che agisce in qualità di agente o per conto di un governo straniero, ha agito con l’intento o lo scopo di interferire in tale elezione. La valutazione deve identificare, nella misura massima possibile, la natura di qualsiasi interferenza straniera e qualsiasi metodo impiegato per eseguirla, le persone coinvolte e il governo oi governi stranieri che l’hanno autorizzata, diretta, sponsorizzata o sostenuta. Il Direttore dell’intelligence nazionale fornirà questa valutazione e adeguate informazioni di supporto al Presidente,
(b) Entro 45 giorni dal ricevimento della valutazione e delle informazioni descritte nella sezione 1 (a) del presente ordine, il Procuratore generale e il Segretario della sicurezza interna, in consultazione con i capi di qualsiasi altra agenzia appropriata e, se del caso, Stato e funzionari locali, consegneranno al Presidente, al Segretario di Stato, al Segretario del Tesoro e al Segretario della Difesa un rapporto di valutazione, rispetto alle elezioni negli Stati Uniti, oggetto della valutazione descritta nella sezione 1 (a) :
(i) la misura in cui qualsiasi interferenza straniera che ha preso di mira l’infrastruttura elettorale ha influenzato materialmente la sicurezza o l’integrità di tale infrastruttura, la tabulazione dei voti o la trasmissione tempestiva dei risultati delle elezioni; e
(ii) se qualsiasi interferenza straniera ha coinvolto attività mirate all’infrastruttura di, o relative a, un’organizzazione politica, campagna o candidato, la misura in cui tali attività hanno influenzato materialmente la sicurezza o l’integrità di tale infrastruttura, incluso l’accesso non autorizzato alla divulgazione o minacciata di divulgazione, alterazione o falsificazione di informazioni o dati.
Il rapporto deve identificare qualsiasi questione materiale di fatto rispetto a queste questioni che il Procuratore Generale e il Segretario della Sicurezza Nazionale non sono in grado di valutare o raggiungere un accordo al momento della presentazione del rapporto. Il rapporto includerà anche aggiornamenti e raccomandazioni, se del caso, in merito alle azioni correttive che devono essere intraprese dal governo degli Stati Uniti, diverse dalle sanzioni descritte nelle sezioni 2 e 3 del presente ordine.
(c) I capi di tutte le agenzie pertinenti trasmetteranno al Direttore dell’intelligence nazionale ogni informazione rilevante per l’esecuzione dei compiti del Direttore ai sensi del presente ordine, come appropriato e conforme alla legge applicabile. Se le informazioni pertinenti emergono dopo la presentazione del rapporto di cui alla sezione 1 (a) del presente ordine, il Direttore, in consultazione con i capi di altre agenzie appropriate, modificherà il rapporto, come appropriato, e il Procuratore generale e il Segretario di Homeland Security modificherà il rapporto richiesto dalla sezione 1 (b), come appropriato.
(d) Niente in questo ordine impedirà al capo di qualsiasi agenzia o qualsiasi altro funzionario appropriato di presentare un’offerta al Presidente, in qualsiasi momento attraverso un canale appropriato, qualsiasi analisi, informazione, valutazione o valutazione di interferenze straniere in un’elezione degli Stati Uniti .
(e) Se vengono identificate informazioni che indicano che si è verificata un’interferenza straniera in elezioni statali, tribali o locali all’interno degli Stati Uniti, possono essere incluse, a seconda dei casi, nella valutazione richiesta dalla sezione 1 (a) di questo ordine o in il rapporto richiesto dalla sezione 1 (b) del presente ordine, o presentato al Presidente in un rapporto indipendente.
(f) Non oltre 30 giorni dopo la data del presente ordine, il Segretario di Stato, il Segretario del Tesoro, il Procuratore generale, il Segretario della sicurezza interna e il Direttore dell’intelligence nazionale svilupperanno un quadro per il processo che verranno utilizzati per svolgere le rispettive responsabilità ai sensi del presente ordine. Il quadro, che può essere classificato in tutto o in parte, si concentra sull’assicurare che le agenzie adempiano alle proprie responsabilità ai sensi del presente ordine in modo da mantenere la coerenza metodologica; protegge le forze dell’ordine o altre informazioni sensibili e fonti e metodi di intelligence; mantiene un’adeguata separazione tra le funzioni di intelligence e le decisioni politiche e legali; assicura che gli sforzi per proteggere i processi elettorali e le istituzioni siano isolati da pregiudizi politici;
Sec. 2. (a) Tutti i beni e gli interessi in beni che si trovano negli Stati Uniti, che in seguito entreranno negli Stati Uniti o che sono o in seguito entrano in possesso o sotto il controllo di qualsiasi persona degli Stati Uniti delle seguenti persone sono bloccati e possono non essere trasferito, pagato, esportato, ritirato o trattato in altro modo in: qualsiasi persona straniera determinata dal Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, il Procuratore generale e il Segretario per la sicurezza interna:
(i) essersi direttamente o indirettamente impegnati, sponsorizzati, occultati o altrimenti stati complici di interferenze straniere in un’elezione degli Stati Uniti;
(ii) di aver assistito, sponsorizzato o fornito materialmente supporto finanziario, materiale o tecnologico, o beni o servizi a, oa supporto di, qualsiasi attività descritta nella sottosezione (a) (i) di questa sezione o qualsiasi persona la cui proprietà e gli interessi nella proprietà sono bloccati in base a questo ordine; o
(iii) essere posseduto o controllato da, o aver agito o preteso di agire per o per conto di, direttamente o indirettamente, qualsiasi persona la cui proprietà o interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine.
(b) L’Ordine Esecutivo 13694 del 1 aprile 2015, come modificato dall’Ordine Esecutivo 13757 del 28 dicembre 2016, rimane in vigore. Questo ordine non intende e non serve a limitare la discrezionalità del Segretario del Tesoro di esercitare le autorità previste nell’Ordine Esecutivo 13694. Se del caso, il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Procuratore Generale e il Segretario di Stato , può esercitare le autorità descritte nell’Ordine Esecutivo 13694 o altre autorità congiuntamente all’esercizio delle autorità previste dal presente Ordine da parte del Segretario del Tesoro.
(c) I divieti di cui alla sottosezione (a) di questa sezione si applicano tranne nella misura prevista da statuti o da regolamenti, ordini, direttive o licenze che possono essere emessi in base a questo ordine, e nonostante qualsiasi contratto stipulato o qualsiasi licenza o permesso concesso prima della data di questo ordine.
Sec. 3. A seguito della trasmissione della valutazione richiesta dalla sezione 1 (a) e della relazione richiesta dalla sezione 1 (b):
(a) il Segretario del Tesoro esaminerà la valutazione richiesta dalla sezione 1 (a) e il rapporto richiesto dalla sezione 1 (b), e, in consultazione con il Segretario di Stato, il Procuratore generale e il Segretario per la sicurezza interna , imporre tutte le sanzioni appropriate ai sensi della sezione 2 (a) della presente ordinanza e tutte le sanzioni appropriate descritte nella sezione 2 (b) della presente ordinanza; e
settori di rilevanza strategica comparabile a quella del governo estero). La raccomandazione includerà una valutazione dell’effetto delle sanzioni raccomandate sugli interessi economici e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei loro alleati. Qualsiasi sanzione raccomandata deve essere adeguatamente calibrata sulla portata dell’interferenza straniera identificata e può includere uno o più dei seguenti in relazione a ciascuna persona straniera presa di mira:
(i) bloccare e vietare tutte le transazioni nella proprietà di una persona e gli interessi in una proprietà soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti;
(ii) restrizioni sulle licenze di esportazione ai sensi di qualsiasi legge o regolamento che richieda la previa revisione e approvazione del governo degli Stati Uniti come condizione per l’esportazione o la riesportazione di beni o servizi;
(iii) divieti per le istituzioni finanziarie degli Stati Uniti che concedono prestiti o forniscono crediti a una persona;
(iv) restrizioni alle transazioni in valuta estera in cui una persona ha interessi;
(v) divieti di trasferimento di crediti o pagamenti tra istituti finanziari o da, tramite o verso qualsiasi istituto finanziario, a beneficio di una persona;
(vi) divieti per soggetti statunitensi che investono o acquistano azioni o debiti di una persona;
(vii) esclusione di funzionari aziendali stranieri di una persona dagli Stati Uniti;
(viii) imposizione ai principali funzionari esecutivi stranieri di una persona di una qualsiasi delle sanzioni descritte in questa sezione; o
(ix) qualsiasi altra misura autorizzata dalla legge.
Sec. 4. Con la presente stabilisco che l’effettuazione di donazioni del tipo di articoli specificati nella sezione 203 (b) (2) di IEEPA (50 USC 1702 (b) (2)) da, ao a beneficio di qualsiasi persona la cui la proprietà e gli interessi nella proprietà sono bloccati in base a questa ordinanza comprometterebbe seriamente la mia capacità di affrontare l’emergenza nazionale dichiarata in questa ordinanza, e con la presente proibisco tali donazioni come previsto dalla sezione 2 di questa ordinanza.
Sec. 5. I divieti nella sezione 2 di questa ordinanza includono quanto segue:
(a) l’erogazione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da, ao a beneficio di qualsiasi persona i cui beni e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine; e
(b) il ricevimento di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da tali persone.
Sec. 6. Con la presente trovo che l’ingresso illimitato di immigrati e non immigrati negli Stati Uniti di stranieri i cui beni e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine sarebbe dannoso per gli interessi degli Stati Uniti, e con la presente sospendo l’ingresso negli Stati Uniti , come immigrati o non immigrati, di tali persone. Tali persone saranno trattate come le persone coperte dalla sezione 1 della Proclamazione 8693 del 24 luglio 2011 (Sospensione dell’ingresso di stranieri soggetta ai divieti di viaggio del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle sanzioni della Legge internazionale sui poteri economici di emergenza).
Sec. 7. (a) Qualsiasi transazione che elude o evita, ha lo scopo di eludere o evitare, causa una violazione o tenta di violare uno dei divieti stabiliti in questo ordine è vietata.
(b) È vietata qualsiasi cospirazione formata per violare uno qualsiasi dei divieti stabiliti in questo ordine.
Sec. 8. Ai fini di questo ordine:
(a) il termine “persona” significa una persona fisica o giuridica;
(b) il termine “entità” indica una partnership, associazione, trust, joint venture, società, gruppo, sottogruppo o altra organizzazione;
(c) il termine “persona degli Stati Uniti” indica qualsiasi cittadino degli Stati Uniti, straniero residente permanente, entità organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti o qualsiasi giurisdizione all’interno degli Stati Uniti (comprese le filiali estere) o qualsiasi persona (inclusa una persona straniera ) negli Stati Uniti;
(d) il termine “infrastruttura elettorale” indica la tecnologia ei sistemi di informazione e comunicazione utilizzati da o per conto del governo federale o di un governo statale o locale nella gestione del processo elettorale, inclusi i database di registrazione degli elettori, le macchine per il voto, le apparecchiature per la tabulazione del voto e apparecchiature per la trasmissione sicura dei risultati elettorali;
(e) il termine “elezioni negli Stati Uniti” indica qualsiasi elezione per una carica federale tenuta alla data di questo ordine o successivamente a tale data;
(f) il termine “interferenza straniera”, in relazione a un’elezione, include qualsiasi azione nascosta, fraudolenta, ingannevole o illegale o tentata azione di un governo straniero o di qualsiasi persona che agisce come agente di o per conto di un governo, intrapreso con lo scopo o l’effetto di influenzare, minare la fiducia o alterare il risultato o il risultato riportato dell’elezione, o minare la fiducia del pubblico nei processi o nelle istituzioni elettorali;
(g) il termine “governo straniero” indica qualsiasi autorità nazionale, statale, provinciale o altra autorità di governo, qualsiasi partito politico o qualsiasi funzionario di qualsiasi autorità di governo o partito politico, in ogni caso di un paese diverso dagli Stati Uniti;
(h) il termine “segreto”, rispetto a un’azione o tentata azione, significa caratterizzato da un intento o da un intento apparente che il ruolo di un governo straniero non sarà evidente o riconosciuto pubblicamente; e
(i) il termine “Stato” indica i diversi Stati o uno qualsiasi dei territori, dipendenze o possedimenti degli Stati Uniti.
Sec. 9. Per quelle persone i cui beni e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi di questa ordinanza che potrebbero avere una presenza costituzionale negli Stati Uniti, trovo che a causa della capacità di trasferire fondi o altri beni istantaneamente, previa comunicazione a tali persone delle misure da adottare in conformità a tale ordinanza renderebbe tali misure inefficaci. Pertanto stabilisco che, affinché queste misure siano efficaci nell’affrontare l’emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, non è necessario alcun preavviso di un elenco o determinazione effettuata ai sensi della sezione 2 di questo ordine.
Sec. 10. Niente in questo ordine proibirà le transazioni per la conduzione degli affari ufficiali del governo degli Stati Uniti da parte di dipendenti, beneficiari o appaltatori degli stessi.
Sec. 11. Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Procuratore generale e il Segretario di Stato, è autorizzato a intraprendere tali azioni, inclusa la promulgazione di norme e regolamenti, e ad impiegare tutti i poteri concessi al Presidente dall’IEEPA a seconda dei casi. necessario per eseguire gli scopi di questo ordine. Il Segretario del Tesoro può delegare una qualsiasi di queste funzioni ad altri funzionari all’interno del Dipartimento del Tesoro in conformità con la legge applicabile. Tutte le agenzie del governo degli Stati Uniti sono invitate a prendere tutte le misure appropriate nell’ambito della loro autorità per eseguire le disposizioni del presente ordine.
Sec. 12. Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Procuratore Generale e il Segretario di Stato, è autorizzato a sottoporre al Congresso i rapporti ricorrenti e finali sull’emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, in conformità con la sezione 401 (c) del NEA (50 USC 1641 (c)) e sezione 204 (c) di IEEPA (50 USC 1703 (c)).
Sec. 13. Questo ordine deve essere implementato in conformità con 50 USC 1702 (b) (1) e (3).
Sec. 14. (a) Niente in questo ordine deve essere interpretato in modo da compromettere o influenzare in altro modo:
i) l’autorità concessa per legge a un dipartimento o agenzia esecutiva o al suo capo; o
(ii) le funzioni del Direttore dell’Ufficio Gestione e Bilancio relative a proposte di bilancio, amministrative o legislative.
b) Questo ordine deve essere eseguito in conformità con la legge applicabile e subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti.
(c) Questo ordine non ha lo scopo e non crea alcun diritto o vantaggio, sostanziale o procedurale, applicabile per legge o secondo equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti , o agenti o qualsiasi altra persona.
DONALD J. TRUMP