
(AGENPARL) – mar 21 giugno 2022 “Inoltre, l’impostazione della proposta è quella dei tirocini extracurricolari che si qualificano come esperienze professionalizzanti in ambiente produttivo, sempre a carattere formativo, con l’obiettivo dell’inserimento o del reinserimento nel mondo del lavoro. Il tirocinio curricolare – ha spiegato Di Berardino – si configura invece come esperienza formativa, svolta in contesto lavorativo, ma finalizzata a integrare l’apprendimento dei giovani frequentanti in un percorso di istruzione o formazione con esami finali, che non possono essere sostituiti da una semplice attestazione e la frequenza con un monte ore prestabilito. Per questo non è pensabile che il tirocinio curricolare abbia una sua autonomia, ma deve invece avere come riferimento la disciplina della formazione con dei vincoli che dipendono dallo standard formativo di ciascun corso. Perplessità suscita poi l’ipotesi di prevedere oneri a carico del soggetto ospitante perché potrebbe comportare l’indisponibilità all’attivazione dei tirocini.
Infine – ha ricordato Di Berardino – la Conferenza delle Regioni ha approvato un Accordo in materia di tirocini curricolari in caso di formazione regolamentata, un testo che andrebbe richiamato nel provvedimento all’esame della Camera, oppure un articolo per specificare che le disposizioni non si applicano alla formazione obbligatoriamente richiesta per l’esercizio di attività e professioni”.
(2022-085sm)
[Documento approvato nella Conferenza del 21 giugno](http://www.regioni.it/download/conferenze/649389/)
[L’audizione integrale dalla WebTv della Camera dei Deputati](https://webtv.camera.it/evento/20931)
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