
(AGENPARL) – Roma, 03 maggio 2020 – Quando le FAQ diventano legge: le fonti del diritto ai tempi del Covid 19. La fase 2.
Costituzione – Leggi – Regolamenti. Sintesi contratta della gerarchia delle fonti.
Il Covid 19 ha stravolto il sistema delle fonti del diritto italiano, lo sappiamo ormai da tempo.
Il PDCM tenta di legiferare in materia di libertà personali, i Presidenti delle Regioni ci provano con Ordinanze, i Sindaci contestano, si creano improbabili conflitti tra poteri, in un caos istituzionale senza precedenti.
La Costituzione viene stravolta, la Consulta parla, il Presidente della Repubblica osserva taciturno.
Ma il declino del diritto non è un problema per soli giuristi.
La Costituzione, un mirabile esempio di composizione di interessi ed ideologie post fasciste, ci ha garantito un equilibrio tra i Poteri dello Stato idoneo a scongiurare la dittatura dell’Esecutivo.
Legislativo, Esecutivo, Giudiziario. Ricordiamoli.
Legge Costituzionale, Leggi comunitarie, Leggi dello Stato e delle Regioni, Regolamenti.
Gerarchia delle Fonti e Certezza del diritto. Ricordiamole.
Ma torniamo alla difficile attualità.
Il Governo legifera e dispone il lockdown: vite spezzate da un’economia distrutta. Padri e madri di famiglia che, all’improvviso, sono rimasti senza mezzi di sostentamento. Scuole chiuse. Imprenditori, lavoratori dipendenti ed autonomi, liberi professionisti, tutti schiacciati dalla normazione dell’emergenza.Il Governo non circoscrive il virus, non ne dispone la mappatura (non fa i tamponi, siamo espliciti), non sappiamo chi è malato, chi portatore sano e chi no. La chiusura è trasversale ed indiscriminata. I danni economici , nella finanza come nelle famiglie, incalcolabili.
Dopo due mesi di lockdown la situazione non è mutata. Le famiglie sul lastrico ed il virus circola ancora liberamente. In un’attività normativa arbitraria ed incontrollabile, ecco il nuovo DPCM. Nessuna mappatura, nessun contenimento, ma alcune aperture. Si ad alcune attività produttive, si ai funerali in forma privata ma, soprattutto, si all’uscita indiscriminata. Si, indiscriminata. Il DPCM 26 aprile 2020, all’art. 1, consente espressamente gli spostamenti nell’ambito della stessa Regione necessari per incontrare i congiunti. Categoria inesistente, definita giuridicamente ai soli effetti della legge penale, utilizzato da un Premier che è prima ancora un giurista, un docente ed un avvocato. Per i principi attualmente vigenti e valevoli sia in materia penale che civile (l. 689/81), l’applicazione delle sanzioni oltre ad essere espressamente soggetta ad una riserva di legge, deve derivare da una norma di stretta applicazione (Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. Art. 1 comma 2 legge 689/81).
Ecco, però, intervenire le FAQ, la nuova indiscussa fonte del diritto di origine governativa, che ora è chiamata a definire, in modo del tutto creativo e disancorato dalle attuali previsioni normative, la categoria dei congiunti:
“i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado” (faq del Governo fase 2 pubblicate il 2 maggio 2020).
Ora, posto che i coniugi ed i conviventi non abbiano in linea di massima necessità di spostarsi per incontrarsi e che parenti ed affini siano categorie già disciplinate codicisticamente e che, pertanto, non ci sarebbe stata necessità di chiarimenti, lo staff governativo ha voluto includere nella contestata categoria dei congiunti le persone “legate da uno stabile legame affettivo”, così descritte anche con una certa avarizia lessicale. Inutile evidenziare come l’individuazione e la definizione del legame affettivo, pure stabile, che unisca due persone e le legittimi agli incontri nel periodo dell’emergenza sfugga in sede applicativa e debba esulare dai seri dibattiti interpretativi, essendo ormai ben fuori da un sistema di diritto. Tanto più che lo staff governativo si sta ancora affannando per decidere se gli amici possano ritenersi inclusi o meno. Sarà compito del potere giudiziario sanzionare l’imperizia espressa da questa normazione irragionevole e contraddittoria. Ciò che ci si augura è che, almeno oggi, ci si renda conto che il dibattito sulle violazioni costituzionali espresse dai DPCM dell’attuale Governo non fosse né sterile né condotto per noiose disquisizioni giuridiche. La Costituzione è garanzia e composizione dei nostri diritti, nella forma e nella sostanza. La violazione dei procedimenti e lo stravolgimento dei poteri dello Stato, il silenzio di alcuni organi costituzionali, hanno determinato il collasso dell’economia e la lesione, per alcuni irrimediabile, della salute e del bene vita.
E così, da domani, faq alla mano, basterà indossare una scarpa da ginnastica o recarsi da uno stabile affetto, reale o presunto, per poter uscire liberamente e dare potenziale impulso ad una nuova, geometrica, diffusione del virus.
Lo dichiara l’Avv. Graziella Brancaccio, Patrocinante in Cassazione del Foro di Roma.