(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - Il direttore responsabile di Agenparl, Dr. Luigi Camilloni, ha predisposto tre istanze di accesso civico generalizzato per ricostruire i controlli effettuati dal 2021 al 2026 sulla tutela dei lavoratori nelle Federazioni Sportive Nazionali. Al centro dell’iniziativa, 99 richieste documentali riguardanti verifiche, segnalazioni, rischi psicosociali, misure correttive e attività di vigilanza. Le istanze sono pronte per la trasmissione agli organismi competenti.
Dall’inchiesta giornalistica alla richiesta di documenti ufficiali. Quali controlli sono stati concretamente effettuati nelle Federazioni Sportive Nazionali per verificare la tutela della salute psicofisica e della dignità professionale dei lavoratori? Quante verifiche hanno riguardato fenomeni di mobbing, straining, molestie, discriminazioni, comportamenti vessatori e rischi psicosociali? E quali eventuali misure correttive sono state adottate?
Sono questi alcuni degli interrogativi al centro delle tre istanze di accesso civico generalizzato predisposte da Agenparl, destinate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), a Sport e Salute S.p.A. e al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’iniziativa rappresenta il seguito documentale dell’approfondimento pubblicato il 22 ottobre 2026 da Agenparl, dal titolo «Mobbing e straining nelle Federazioni sportive: chi controlla chi dovrebbe tutelare i lavoratori?».
L’articolo ha posto una questione che investe direttamente la credibilità del sistema sportivo nazionale: accanto alle verifiche amministrative, finanziarie e gestionali, sono state effettuate anche attività specificamente dedicate alla prevenzione delle condizioni lavorative potenzialmente lesive?
Le tre istanze mirano a ottenere risposte attraverso documenti ufficiali, distinguendo le competenze dei destinatari e senza attribuire preventivamente responsabilità o omissioni.
La predisposizione delle richieste costituisce una fase dell’inchiesta. L’effettiva trasmissione e ricezione delle PEC dovranno essere documentate attraverso le relative ricevute.
Tre destinatari, competenze differenti e 99 richieste documentali
Le istanze sono state strutturate separatamente, in considerazione delle differenti attribuzioni istituzionali.
CONI – 30 richieste documentali
Piani di vigilanza, controlli sulle Federazioni, relazioni ispettive, eventuali verifiche organizzative, segnalazioni e misure correttive.
Sport e Salute S.p.A. – 32 richieste documentali
Convenzioni, programmi di monitoraggio, attività di prevenzione, tutela del proprio personale, formazione e rapporti istituzionali.
Dipartimento per lo Sport – 37 richieste documentali
Atti di indirizzo, funzioni di vigilanza, documenti acquisiti, iniziative istituzionali e ricognizioni nazionali sulle misure di tutela.
Il periodo oggetto delle richieste è compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 22 ottobre 2026.
L’obiettivo è ricostruire non soltanto l’esistenza di regolamenti e procedure, ma soprattutto le attività documentate, il loro contenuto, gli eventuali risultati e i successivi interventi.
Al CONI la richiesta sui controlli effettivamente svolti nelle Federazioni
La prima istanza è destinata al CONI, nell’ambito delle funzioni di vigilanza previste dalla normativa sull’ordinamento sportivo.
La richiesta riguarda, in particolare, i piani annuali e pluriennali di controllo, gli elenchi delle Federazioni sottoposte a verifica, i rapporti ispettivi, le relazioni conclusive e gli eventuali atti contenenti rilievi o raccomandazioni.
Particolare importanza viene attribuita alla distinzione tra le verifiche amministrativo-contabili e quelle eventualmente riferite all’organizzazione del lavoro.
Il tema era già stato evidenziato nell’inchiesta pubblicata su Agenparl: la regolarità finanziaria di una Federazione non equivale, automaticamente, all’accertamento dell’adeguatezza delle misure di protezione dei lavoratori.
L’istanza mira inoltre a conoscere se siano stati acquisiti, nell’ambito delle attribuzioni del CONI, documenti riguardanti segnalazioni di comportamenti vessatori, procedure di prevenzione e misure correttive.
La documentazione dovrebbe permettere di ricostruire anche l’eventuale esistenza di controlli successivi finalizzati a verificare l’attuazione degli interventi richiesti.
Non viene presupposta l’assenza di tali attività. La finalità è accertare quali atti siano effettivamente detenuti e conoscibili.
Sport e Salute S.p.A.: convenzioni, monitoraggi e prevenzione dei rischi psicosociali
La seconda richiesta è indirizzata a Sport e Salute S.p.A., nel rispetto delle attribuzioni riconosciute alla società.
L’istanza non considera Sport e Salute il datore di lavoro dei dipendenti delle Federazioni e non le attribuisce poteri generali di ispezione sui rapporti di lavoro federali.
L’attenzione si concentra, invece, sulle attività istituzionali e convenzionali, sui programmi di monitoraggio e sulle eventuali iniziative di prevenzione promosse nell’ambito del sistema sportivo.
Sono richiesti, tra gli altri, documenti relativi a protocolli organizzativi, programmi formativi, iniziative di sensibilizzazione, procedure di gestione delle segnalazioni e misure di tutela applicabili direttamente al personale della società, nei limiti previsti dalla disciplina dell’accesso civico.
L’approfondimento intende inoltre verificare se siano state promosse iniziative condivise con il CONI o con il Dipartimento per lo Sport per favorire la prevenzione delle condotte vessatorie e la diffusione di buone pratiche organizzative.
Al Dipartimento per lo Sport gli atti di vigilanza e coordinamento
La terza istanza è destinata al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La richiesta riguarda gli atti di indirizzo, le attività istituzionali di vigilanza, i rapporti con il CONI e Sport e Salute S.p.A. e l’eventuale documentazione acquisita sulla tutela dei lavoratori delle Federazioni Sportive Nazionali.
L’obiettivo è verificare se risultino iniziative conoscitive, programmi di prevenzione, relazioni istituzionali o ricognizioni nazionali riguardanti i rischi psicosociali e la dignità professionale del personale federale.
Anche in questo caso, le richieste rispettano la distinzione tra funzioni di vigilanza istituzionale e responsabilità dei singoli datori di lavoro.
Il Dipartimento non viene chiamato a sostituirsi agli organi giurisdizionali o agli organismi ispettivi competenti, ma a rendere conoscibili gli atti eventualmente detenuti nell’esercizio delle proprie attribuzioni.
Il fondamento giuridico: il diritto di accesso civico generalizzato
Le istanze sono formulate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, che disciplina l’accesso civico generalizzato.
Lo strumento consente di richiedere documenti e dati detenuti dalle amministrazioni e dagli altri soggetti cui la normativa si applica, secondo i limiti stabiliti dall’articolo 5-bis.
La richiesta non richiede la dimostrazione di un interesse individuale qualificato e deve riguardare documentazione sufficientemente individuata.
Il procedimento deve ordinariamente concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, salve le sospensioni consentite dalla legge.
Un elemento fondamentale delle tre richieste è la protezione della riservatezza.
Non vengono richiesti nominativi dei segnalanti, dati sanitari individuali, fascicoli personali o informazioni riservate che possano compromettere i diritti delle persone coinvolte.
È prevista, quando giuridicamente possibile, la richiesta di accesso parziale mediante oscuramento selettivo delle informazioni non ostensibili.
Viene inoltre domandato di distinguere espressamente la mancata detenzione di documenti dall’eventuale diniego di accesso.
La finalità non è imporre agli enti di produrre nuove statistiche o avviare ispezioni, ma acquisire e valutare gli atti già disponibili.
Mobbing, straining e articolo 2087: perché le verifiche sono importanti
La questione riguarda direttamente gli obblighi previsti dall’articolo 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Il decreto legislativo n. 81 del 2008 disciplina, inoltre, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la tutela del lavoratore non dipende esclusivamente dalla configurabilità del mobbing in senso stretto.
Anche situazioni lavorative stressogene possono assumere rilevanza giuridica quando risultino integrati i presupposti della responsabilità datoriale.
Per questo motivo, la verifica delle misure organizzative assume un significato che va oltre la semplice gestione delle controversie individuali.
Un sistema di prevenzione efficace dovrebbe essere in grado di individuare e affrontare tempestivamente le situazioni potenzialmente lesive, nel rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte.
Le risposte istituzionali potranno chiarire ciò che oggi resta da documentare
La predisposizione delle tre istanze costituisce un passaggio metodologico dell’inchiesta: dalle domande pubbliche alla ricerca dei documenti amministrativi e istituzionali.
I riscontri permetteranno, se e quando saranno disponibili, di verificare quali controlli siano stati effettuati, quali organismi siano stati interessati, quali aspetti siano stati esaminati e quali eventuali misure correttive risultino documentate.
Sarà altrettanto importante conoscere l’esistenza di iniziative positive già adottate, evitando di rappresentare il sistema sportivo esclusivamente attraverso eventuali criticità.
Le amministrazioni e gli organismi interessati dovranno poter fornire chiarimenti sulle rispettive attività, nel rispetto delle competenze e dei limiti di legge.
In assenza delle risposte, non sarebbe corretto sostenere che determinati controlli siano mancati o che specifiche responsabilità siano già state accertate.
La trasparenza come strumento di tutela dei lavoratori
La tutela della dignità professionale non può essere considerata una questione secondaria nelle organizzazioni che promuovono i valori dello sport.
Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono attività di rilevanza pubblicistica e rappresentano, attraverso il proprio operato, principi di correttezza, lealtà, rispetto e inclusione.
Quegli stessi principi assumono un significato concreto anche nella gestione quotidiana del personale.
L’iniziativa documentale promossa dal direttore responsabile di Agenparl intende contribuire a chiarire quali strumenti di prevenzione e verifica siano stati effettivamente adottati, senza anticipare giudizi sulle condotte dei soggetti coinvolti.
La domanda centrale rimane quella posta nell’inchiesta del 22 ottobre: chi ha controllato la tutela dei lavoratori nelle Federazioni sportive, quali verifiche sono state effettuate e quali risultati sono emersi?
La risposta dovrà essere cercata negli atti, nelle relazioni ufficiali e nei chiarimenti dei soggetti competenti.
Perché la trasparenza non serve soltanto a individuare eventuali irregolarità. Serve anche a riconoscere le attività correttamente svolte, verificare l’efficacia dei sistemi di prevenzione e rafforzare la credibilità delle istituzioni sportive.
