(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2026 - La vicenda del gangui, l’attrezzo tradizionale utilizzato da molti pescherecci francesi nel Mediterraneo, attraversa più di un decennio di normativa, controlli, tensioni tra tutela ambientale e pesca costiera, fino ad arrivare alla recente sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 giugno 2026. La storia inizia formalmente con la relazione della Commissione COM(2012) 370, che analizzava l’attuazione dell’articolo 9 del regolamento 1967/2006 sulla dimensione minima delle maglie delle reti trainate. In quel documento la Commissione prendeva atto che la Francia segnalava un problema specifico: i pescherecci dotati di gangui utilizzavano sacchi con maglie da 20 mm, indispensabili – secondo le autorità francesi – per mantenere una pesca tradizionale multispecifica. La Commissione riconosceva la particolarità del caso, ma allo stesso tempo affermava con chiarezza che il regolamento non prevedeva alcuna deroga alla dimensione minima delle maglie. Era una posizione netta, tecnicamente rigorosa, che collocava il gangui in una zona grigia: tradizione riconosciuta, ma incompatibile con la norma.
La relazione del 2012 mostrava anche un quadro di attuazione disomogeneo: molti Stati membri non applicavano correttamente le dimensioni minime, i controlli erano insufficienti, mancavano strumenti di misurazione conformi e le infrazioni erano numerose. La Commissione chiedeva più rigore, più sanzioni e un’applicazione uniforme. In quel contesto, il gangui appariva come un problema nazionale francese che Bruxelles non intendeva affrontare con flessibilità.
La situazione cambia radicalmente negli anni successivi, quando il tema non riguarda più la dimensione delle maglie, ma la possibilità di autorizzare – in deroga – la pesca con attrezzi trainati sopra habitat protetti, in particolare le praterie di posidonia. Nel 2024 la Commissione adotta il regolamento di esecuzione 2024/1382, che proroga una deroga concessa alla Francia per consentire ai pescherecci dotati di gangui di operare in un’area Natura 2000 inclusa in un’ASPIM. L’ONG Bloom contesta la decisione, sostenendo che la deroga viola l’articolo 4 del regolamento 1967/2006 e la direttiva Habitat. La Commissione respinge la richiesta di riesame interno e Bloom ricorre al Tribunale dell’Unione.
Nell’arresto del 17 giugno 2026, il Tribunale affronta per la prima volta in modo sistematico l’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento 1967/2006. La Corte chiarisce che l’interdizione degli attrezzi trainati non si estende automaticamente all’intera area Natura 2000 o ASPIM, ma solo agli habitat specificamente protetti: praterie di posidonia, habitat coralligeni e banchi di maerl. Non esiste quindi un divieto generalizzato di pesca in tutta la zona protetta. Il Tribunale sottolinea che la direttiva Habitat non impone un divieto assoluto di attività umane nei siti Natura 2000, ma richiede che gli Stati membri dimostrino l’assenza di impatti significativi sugli obiettivi di conservazione. Nel caso francese, le autorità avevano valutato che il rischio derivante dalla pesca al gangui fosse “moderato”, e il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia commesso errori manifesti nel basarsi su tale valutazione.
La Corte conferma inoltre che l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento 1967/2006 consente deroghe all’interdizione, purché siano rispettate condizioni rigorose e purché non vi sia violazione della direttiva Habitat. La deroga concessa alla Francia è considerata limitata, circoscritta e non arbitraria. Per questo il ricorso di Bloom viene respinto.
Il confronto tra il documento del 2012 e la sentenza del 2026 mostra un cambiamento significativo nell’approccio dell’Unione. Nel 2012 la Commissione era rigidissima: nessuna deroga possibile, applicazione uniforme, controlli più severi. Nel 2026, invece, la questione non riguarda più la maglia minima, ma il bilanciamento tra tutela degli habitat e continuità delle attività tradizionali. Il gangui, da problema tecnico, diventa oggetto di una valutazione più ampia che tiene conto di elementi socio‑economici, scientifici e territoriali. La giurisprudenza riconosce che la protezione degli habitat non implica il divieto totale di pesca nelle aree protette, e che le deroghe possono essere concesse se basate su analisi solide e se non compromettono gli obiettivi di conservazione.
Oggi, 18 giugno 2026, il tema è di piena attualità: la sentenza Bloom conferma la legittimità della deroga francese e stabilisce un precedente importante per tutte le attività tradizionali che operano in aree Natura 2000. Allo stesso tempo, la Commissione continua a richiedere controlli rigorosi e valutazioni scientifiche solide. Il gangui diventa così un caso emblematico della tensione tra tradizione e sostenibilità, tra norme tecniche e deroghe mirate, tra tutela degli ecosistemi e sopravvivenza delle comunità costiere.
LINK UFFICIALI (EUR‑Lex e atti UE)
Sentenza T‑659/24 – Bloom / Commissione (17.06.2026)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62024TJ0659
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1382 – Deroga gangui Francia
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1382
Regolamento (CE) n. 1967/2006 – Pesca nel Mediterraneo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1967
Relazione COM(2012) 370 final – Attuazione art. 9(3) (maglie minime, caso gangui)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012DC0370
Direttiva Habitat 92/43/CEE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
Protocollo ASP/ASPIM – Convenzione di Barcellona
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:21999A1210(01)
Gazzetta Ufficiale UE – Accesso diretto (Serie L e C)
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html