La riforma della legge 11 febbraio 1992, n. 157, approdata all’esame dell’Assemblea, rappresenta uno dei più ampi interventi degli ultimi decenni sulla disciplina della fauna selvatica omeoterma e sull’attività venatoria. Il dossier del Servizio Studi della Camera, pubblicato il 16 giugno 2026, ricostruisce in modo puntuale la portata delle modifiche, che mirano a ridefinire l’equilibrio tra tutela ambientale, esigenze agricole, sicurezza pubblica e tradizioni culturali. Il nuovo titolo della legge, che diventa “Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio”, segna già l’impostazione generale del provvedimento: non più solo protezione, ma gestione attiva del patrimonio faunistico, in un contesto in cui i danni alle produzioni agricole e la pressione della fauna sul territorio sono cresciuti in modo significativo.
(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2026 - Il legislatore interviene anzitutto sull’articolo 1, introducendo tra i criteri di riferimento anche le “tradizioni”, e riconoscendo che l’attività venatoria, se esercitata nei limiti di legge, concorre alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema. Il dossier ricorda che la Corte costituzionale ha più volte chiarito come la caccia rientri nella competenza residuale delle Regioni, mentre la tutela dell’ambiente appartiene allo Stato, e che la legge 157/1992 costituisce il “nucleo minimo” di protezione valido su tutto il territorio nazionale. Le modifiche si inseriscono inoltre nel quadro delle contestazioni europee: la procedura di infrazione 2023/2187 e il caso EU Pilot 2023/10542 hanno evidenziato criticità nella gestione delle deroghe, nell’uso del piombo nelle zone umide, nel contrasto al bracconaggio e nella tutela di specie in declino.
Uno dei punti più rilevanti riguarda l’articolo 2, dove viene eliminato il riferimento al lupo tra le specie particolarmente protette, in coerenza con la Direttiva (UE) 2025/1237 che ne ha declassato lo status da “rigorosamente protetto” a “protetto”. La norma amplia inoltre il controllo faunistico negli aeroporti, estendendolo a tutta la fauna selvatica e alle specie domestiche inselvatichite, e trasferendo la competenza ai gestori aeroportuali, in ragione delle esigenze di sicurezza aerea.
Ampio è l’intervento sugli istituti venatori. La disciplina della cattura temporanea e dell’inanellamento viene aggiornata, rafforzando il ruolo delle Regioni e mantenendo le funzioni di certificazione dell’ISPRA. L’articolo 5 riscrive integralmente le norme sugli appostamenti fissi e sui richiami vivi, distinguendo tra richiami di cattura, soggetti a limiti numerici, e richiami d’allevamento, per i quali non sono previsti limiti se correttamente identificati. La pianificazione faunistico‑venatoria viene attribuita alle Regioni, con un sistema più articolato di aree protette, zone precluse alla caccia e poteri sostitutivi statali in caso di inadempienza.
La riforma incide anche sulle modalità di esercizio della caccia: viene eliminato l’obbligo di scegliere una sola forma venatoria, scompare l’indicazione della forma di caccia dal tesserino, e si introduce la possibilità di utilizzare strumenti ottici e optoelettronici per la selezione degli ungulati. Gli ambiti territoriali di caccia potranno essere costituiti anche su base provinciale, mentre la Sardegna potrà istituire un ATC unico regionale. Le aziende faunistico‑venatorie e agri‑turistico‑venatorie vedono ridefinite le regole di funzionamento, con possibilità di costituirsi in forma di impresa e con concessioni decennali rinnovabili.
Sul fronte delle specie cacciabili, vengono introdotte l’oca selvatica e il piccione di città, mentre le Regioni potranno discostarsi dai pareri ISPRA e CTFVN se supportate da fonti scientifiche riconosciute dalla Commissione europea. Il controllo della fauna selvatica viene ampliato, consentendone l’attuazione anche in aree protette, nei centri urbani e nei giorni di silenzio venatorio, con un numero più ampio di soggetti abilitati e la possibilità per gli imprenditori agricoli di trattenere i capi abbattuti previa verifica sanitaria.
Il provvedimento interviene anche sulle deroghe per lo storno, sul piano straordinario per la gestione della fauna, sui divieti di caccia in presenza di neve, sulla licenza venatoria, sulla vigilanza e sul sistema sanzionatorio, aggiornando sia le sanzioni penali sia quelle amministrative. Le disposizioni finali affrontano direttamente la procedura di infrazione europea, chiarendo che le tabelle delle zone umide hanno valore indicativo e possono essere aggiornate, e abrogando alcune norme ritenute non conformi al regolamento REACH.
Nel complesso, la riforma ridisegna l’intero impianto della legge 157/1992, con l’obiettivo dichiarato di coniugare tutela ambientale, sicurezza, esigenze agricole e tradizioni venatorie, in un quadro normativo più coerente con le direttive europee e con l’evoluzione della fauna sul territorio nazionale.
Link ufficiale alla scheda del provvedimento:
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=471 (camera.it )
RIASSUNTO DOSSIER – MODIFICHE ALLA LEGGE 157/1992
(Camera dei deputati – Dossier n. 471/1, 16 giugno 2026)
Il dossier illustra in modo sistematico le modifiche proposte alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplina la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio. L’intervento legislativo si colloca nel quadro dell’evoluzione normativa nazionale, delle esigenze del settore agricolo, delle criticità emerse nella gestione della fauna e delle contestazioni avanzate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2023/2187.
1. Modifica del titolo della legge (Art. 1)
La legge 157/1992 viene rinominata in “Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio”, sostituendo l’attuale riferimento alla sola protezione. Il dossier chiarisce che l’introduzione del concetto di gestione risponde alla necessità di “raggiungere un punto di equilibrio tra la tutela della natura e l’attività dell’uomo”, includendo conservazione, controllo e utilizzo del patrimonio faunistico. Il settore agricolo registra da anni un incremento dei danni da fauna selvatica, rendendo necessario un nuovo quadro regolatorio.
2. Modifiche all’art. 1 – Gestione della fauna selvatica (Art. 2)
Due sono le innovazioni principali:
- Inserimento delle “tradizioni” tra i criteri che Stato e Regioni devono considerare nella tutela degli uccelli selvatici (art. 1, comma 1-bis). Il dossier ricorda che la Relazione illustrativa riconosce l’attività venatoria come “espressione di una tradizione nazionale”.
- Riconoscimento del contributo dell’attività venatoria alla tutela della biodiversità e dell’ecosistema, purché nel rispetto dei limiti di legge.
Ampio spazio è dedicato al quadro costituzionale: la caccia rientra nella competenza residuale delle Regioni, mentre la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, lett. s). La Corte costituzionale ha chiarito che la legge 157/1992 costituisce il “nucleo minimo” di tutela ambientale.
Il dossier ricostruisce inoltre:
- la disciplina delle deroghe previste dall’art. 9 della Direttiva Uccelli;
- la procedura di infrazione 2023/2187, che contesta all’Italia l’eccessiva discrezionalità concessa alle Regioni negli abbattimenti in deroga e l’inadeguato recepimento del divieto di munizioni al piombo nelle zone umide;
- il caso EU Pilot 2023/10542, che evidenzia criticità su bracconaggio, richiami vivi, tortora, aree di addestramento cani e impatti dei veicoli motorizzati in Umbria.
3. Modifiche all’art. 2 – Oggetto della tutela (Art. 3)
Le modifiche principali sono:
- eliminazione del lupo (Canis lupus) dall’elenco delle specie particolarmente protette della legge 157/1992, in coerenza con la Direttiva (UE) 2025/1237 che ne ha declassato lo status da “rigorosamente protetto” a “protetto”;
- estensione del controllo negli aeroporti non più ai soli uccelli, ma a tutta la fauna selvatica e alle specie domestiche inselvatichite;
- trasferimento della competenza dal Ministero delle Infrastrutture ai gestori aeroportuali.
Il dossier ricostruisce in dettaglio il sistema concessorio aeroportuale (ENAC, MIT, contratti di programma) e le ragioni della modifica, legate alla sicurezza aerea.
4. Modifiche all’art. 4 – Cattura temporanea e inanellamento (Art. 4)
Le Regioni vedono ampliate le proprie competenze:
- definizione delle caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie degli impianti di cattura;
- regolamentazione dell’identificazione dei richiami vivi tramite anello inamovibile;
- divieto di cessione onerosa degli uccelli di cattura;
- ampliamento dei soggetti destinatari delle comunicazioni sugli esemplari inanellati.
L’ISPRA mantiene funzioni di controllo e certificazione.
5. Modifiche all’art. 5 – Appostamenti fissi e richiami vivi (Art. 5)
La norma viene riscritta integralmente. Tra le principali innovazioni:
- disciplina unitaria per richiami di cattura e richiami d’allevamento;
- conferma dei limiti numerici per i richiami di cattura (10 per specie, max 40);
- assenza di limiti per i richiami nati in cattività, se identificati;
- ridefinizione delle regole sugli appostamenti fissi, con criteri costruttivi e autorizzativi;
- soppressione di alcune limitazioni previgenti (es. accesso agli appostamenti).
6. Modifiche all’art. 10 – Piani faunistico‑venatori (Art. 6)
È uno dei capitoli più estesi del dossier. Le modifiche riguardano:
- attribuzione alle Regioni della pianificazione faunistico‑venatoria, eliminando il ruolo delle Province;
- aggiornamento delle percentuali di territorio da destinare alla protezione della fauna, includendo esplicitamente i parchi nazionali e regionali;
- obbligo per le Regioni di trasmettere una relazione dettagliata sulle aree non cacciabili;
- poteri sostitutivi statali in caso di inadempienza;
- inserimento nei piani di nuove categorie di aree (parchi, riserve, rifugi faunistici, zone precluse alla caccia, demanio forestale);
- revisione delle regole per opposizione dei proprietari alla costituzione di oasi e ZRC;
- coordinamento con il Piano strategico nazionale PAC 2023‑2027.
7. Modifiche all’art. 12 – Esercizio dell’attività venatoria (Art. 7)
Le innovazioni principali:
- abolizione dell’obbligo di scegliere una sola forma di caccia (vagante, appostamento fisso, altre forme);
- esclusione dal prelievo venatorio del prelievo di fauna per impresa agricola nelle attività di addestramento cani;
- eliminazione dal tesserino dell’indicazione della forma di caccia prescelta.
8. Modifiche all’art. 13 – Mezzi per l’attività venatoria (Art. 8)
Si introduce:
- uso di strumenti ottici e optoelettronici per la caccia di selezione agli ungulati, esclusi quelli classificati come materiale d’armamento;
- validità nazionale dell’abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati.
9. Modifiche all’art. 14 – Ambiti territoriali di caccia (Art. 9)
Le Regioni possono costituire ATC anche provinciali (non solo sub‑provinciali). La Sardegna può istituire un ATC unico regionale. Viene prorogata la validità degli atti pianificatori fino alla revisione dei piani. Gli organi direttivi degli ATC vengono ampliati e integrati da un rappresentante ENCI.
10. Modifiche all’art. 16 – Aziende faunistico‑venatorie e agri‑turistico‑venatorie (Art. 10)
Le principali novità:
- possibilità di costituire aziende faunistico‑venatorie in forma di impresa;
- estensione del periodo venatorio nelle AATV previa valutazione di incidenza;
- possibilità di conversione delle aziende faunistico‑venatorie in AATV;
- durata delle concessioni fissata a 10 anni, rinnovabili.
11. Modifiche all’art. 18 – Specie cacciabili e periodi (Art. 11)
Tra le modifiche:
- inserimento di oca selvatica e piccione di città tra le specie cacciabili;
- possibilità per le Regioni di discostarsi dai pareri ISPRA/CTFVN se motivato con “fonti scientifiche indicate dalla Commissione europea”;
- possibilità di posticipare la caccia oltre la prima decade di febbraio per alcune specie;
- eliminazione del parere ISPRA/CTFVN per variazioni degli elenchi delle specie cacciabili.
12. Modifiche all’art. 19 – Controllo della fauna selvatica (Art. 12)
Il controllo può essere svolto:
- anche in aree protette, urbane, giorni di silenzio venatorio;
- con modalità definite da decreto MASAF‑Salute‑Interno‑MASE;
- da un ampliato novero di soggetti (cacciatori formati, guardie private, polizia locale, proprietari dei fondi).
Gli imprenditori agricoli possono trattenere i capi abbattuti previa analisi igienico‑sanitaria.
13. Modifiche all’art. 19‑bis – Deroghe (Art. 13)
Riguardano il prelievo dello storno, limitato alle deroghe dell’art. 9, lett. a) della Direttiva Uccelli. Il prelievo può avvenire entro 500 metri dai nuclei vegetazionali produttivi.
14. Modifiche all’art. 19‑ter – Piano straordinario fauna selvatica (Art. 14)
Ampliata la platea dei soggetti che possono attuare il Piano, includendo:
- polizie regionali, provinciali, locali e metropolitane;
- cacciatori degli istituti privati;
- guardie private con licenza di caccia.
15. Modifiche all’art. 21 – Divieti (Art. 15)
La caccia su neve è consentita:
- nella zona Alpi;
- per la selezione agli ungulati;
- per la braccata al cinghiale.
Introdotto il divieto di ostacolare le attività di controllo della fauna.
16. Modifiche all’art. 22 – Licenza di caccia (Art. 16)
La licenza non è richiesta per la caccia con arco o falco. Le abilitazioni UE/SEE sono equiparate a quelle italiane.
17. Modifiche all’art. 27 – Vigilanza venatoria (Art. 17)
Ampliato il novero dei soggetti preposti alla vigilanza, includendo:
- agenti regionali;
- polizie locali;
- guardie private;
- guardie ecologiche e zoofile.
Tutti, salvo gli ufficiali di PG, devono possedere l’attestato di idoneità.
18. Modifiche all’art. 30 – Sanzioni penali (Art. 18)
Aggiornate le sanzioni pecuniarie (in euro) e introdotta la sospensione del tesserino per violazioni relative ai richiami vietati.
19. Modifiche all’art. 31 – Sanzioni amministrative (Art. 19)
Soppresso il riferimento alla forma di caccia prescelta. Estese le sanzioni alle AATV. Introdotta una sanzione per chi ostacola i piani di controllo.
20. Disposizioni sulla procedura di infrazione 2023/2187 (Art. 20)
Le tabelle delle zone umide hanno valore “indicativo e non esaustivo” e sono aggiornabili. Abrogati i commi 1‑ter e 1‑quinquies dell’art. 31.
21. Clausola di invarianza finanziaria (Art. 21)
Le amministrazioni provvedono con risorse disponibili a legislazione vigente.