(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2026 - I prestatori di servizi della società dell’informazione sono responsabili dei contenuti e delle informazioni che controllano. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea rispondendo a una serie di questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato francese (Conseil d’État).
Da un lato, la Corte ha precisato a quali condizioni gli Stati membri possano imporre l’obbligo di verifica dell’età degli utenti dei siti pornografici e vietare la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali sul proprio territorio. Secondo i giudici europei, nel sistema delineato dalla direttiva sul commercio elettronico tali obblighi e divieti rientrano, in linea di principio, nella competenza esclusiva dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio. Tuttavia, gli altri Stati membri possono imporre misure analoghe anche a prestatori non stabiliti sul loro territorio, purché siano rispettate le condizioni previste dalla direttiva, in particolare quando ciò sia necessario per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica.
Dall’altro lato, la Corte ha affermato che l’operatore di un servizio della società dell’informazione non può beneficiare dell’esonero di responsabilità per le informazioni memorizzate e diffuse quando esercita un controllo su di esse. Ciò avviene, ad esempio, quando determina tramite algoritmi le condizioni, le modalità e l’ordine di priorità con cui tali informazioni vengono diffuse.
In Francia, gli editori di siti pornografici sono tenuti a predisporre sistemi tecnici per la verifica dell’età degli utenti, al fine di impedire l’accesso dei minori. Inoltre, ai prestatori di servizi di ausilio alla guida tramite geolocalizzazione può essere vietato diffondere informazioni fornite dagli utenti riguardanti determinati controlli stradali effettuati sul territorio francese.
Due decreti attuativi di tali misure sono stati impugnati davanti al Consiglio di Stato francese. Nella causa C-188/24, le società ceche WebGroup Czech Republic e NKL Associates contestano gli obblighi imposti agli editori di siti pornografici. Nella causa C-190/24, la società francese Coyote System mette invece in discussione il divieto di segnalare specifici controlli stradali.
Le società ricorrenti sostengono che le misure contestate violino il principio del “Paese d’origine”, sancito dalla direttiva sul commercio elettronico e finalizzato a garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione nell’Unione europea. In base a tale principio, che attua il meccanismo del reciproco riconoscimento tra gli Stati membri, i servizi rientranti nell’ambito regolamentato sono soggetti esclusivamente alla normativa dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito.
La Corte rileva anzitutto che le misure contestate rientrano effettivamente nell’ambito regolamentato della direttiva. Tale ambito, infatti, non si limita alle sole prescrizioni armonizzate dalla normativa europea, ma comprende in generale qualsiasi requisito riguardante l’accesso o l’esercizio di un servizio della società dell’informazione.
Secondo i giudici europei, l’applicazione da parte della Francia di tali misure nei confronti di prestatori stabiliti in altri Stati membri costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi. Tuttavia, la direttiva consente, a determinate condizioni, di estendere tali obblighi anche a operatori non stabiliti sul territorio nazionale.
Nel caso di specie, le misure perseguono obiettivi riconosciuti dalla direttiva, tra cui l’ordine pubblico — che comprende la tutela dei minori — e la sicurezza pubblica, cui è riconducibile il divieto di diffondere informazioni relative a determinati controlli stradali. Inoltre, esse appaiono proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti e sembrano rivolgersi a servizi che incidono concretamente sugli interessi tutelati. Le misure, inoltre, si concretizzano in decisioni individuali di diffida o di divieto adottate sulla base della legislazione nazionale.
Prima di adottare tali provvedimenti, salvo casi di urgenza, lo Stato interessato deve tuttavia chiedere allo Stato membro di stabilimento del prestatore di intervenire con misure adeguate e notificare la propria intenzione sia alla Commissione europea sia allo stesso Stato membro.
Nel rispetto di tali condizioni, uno Stato membro può quindi imporre ai prestatori stabiliti in altri Paesi dell’Unione l’adozione di sistemi di verifica dell’età per impedire l’accesso dei minori ai siti pornografici oppure vietare la diffusione, nell’ambito di servizi di geolocalizzazione e assistenza alla guida, di informazioni relative a determinati controlli stradali. Spetterà al giudice nazionale verificare se le misure contestate soddisfino effettivamente tutti i requisiti previsti.
Infine, la Corte si è pronunciata sulla responsabilità dei fornitori di servizi che memorizzano e diffondono contenuti forniti dagli utenti. Per beneficiare del regime di esonero previsto per i prestatori di hosting, l’operatore non deve avere né conoscenza né controllo delle informazioni ospitate.
Quando invece il prestatore determina, attraverso algoritmi, le condizioni di diffusione dei contenuti, le modalità di visualizzazione e il loro ordine di priorità, esso esercita un controllo effettivo sulle informazioni e non può quindi beneficiare dell’esonero di responsabilità. Anche nell’ipotesi in cui tale esonero fosse applicabile, resta comunque possibile vietare la diffusione di determinate informazioni per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica.
