(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2026 - (AGENPARL) – Mon 23 February 2026 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 23 febbraio 2026
Agenda dei lavori DEL 23, 24 e 25 FEBBRaio AGGIORNATA
CAMERA DI CONSIGLIO
23 FEBBRAIO
UDIENZA PUBBLICA
24 FEBBRAIO
UDIENZA PUBBLICA
25 FEBBRAIO
1) Beni culturali/Uscita dal territorio nazionale/Potere acquisitivo della p.a./Autorizzazioni, certificazioni, esenzioni/Soglie di valore
5) IMU/Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali/Soggetti tenuti all’iscrizione
10) Pensioni/Perequazione automatica/Meccanismi di rivalutazione
2) Processo penale/Reato di rissa/ Incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento
6) Furto in abitazione e furto con strappo/Circostanze attenuanti e aggravanti
11) Pensione di reversibilità al coniuge/Coppie omosessuali con formalizzazione del vincolo all’estero anteriore alla legge sulle unioni civili
3) Rapina impropria/Requisiti per la consumazione del reato
7) Magistrati onorari in servizio/ Procedura di conferma/Rinuncia a ogni ulteriore pretesa conseguente al rapporto onorario pregresso in caso di superamento
12) Regione autonoma Valle d’Aosta/ Alluvione ed eventi valanghivi 2025/ Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei comuni colpiti
4) Estorsione non aggravata/Cause di non punibilità/Particolare tenuità del fatto
8) Elettricità prodotta da fonti rinnovabili/Rimodulazione delle tariffe incentivanti/Beneficiari della deroga
9) Conflitto/Senato della Repubblica c/ Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania/Atti di intercettazione audio e video e di perquisizione domiciliare presso la segreteria politica dell’on. Sudano
La prossima settimana, nella Camera di consiglio del 23 febbraio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) il combinato disposto degli articoli 70, 65, comma 3, lettera a) «secondo periodo» e 68 del decreto legislativo numero 42 del 2004 (codice dei beni culturali) «oltre che dei connessi commi 4 e 4 bis dell’articolo 65») – il quale prevede, nel caso in cui l’interessato intenda trasferire all’estero una cosa di interesse culturale, la possibilità di acquisto coattivo da parte dell’amministrazione – nella parte in cui assegna alla p.a. il potere acquisitivo per le opere di autore non vivente, realizzate da più di 70 anni, solo se di valore superiore ad €. 13.500 (articolo 65, comma 3, lettera a); nonché il combinato disposto degli articoli 72 e 65, comma 3, lettera a) «secondo periodo» del codice dei beni culturali («oltre che dei connessi commi 4 e 4 bis dell’art. 65») – il quale disciplina l’ingresso delle cose d’arte nel territorio nazionale prevedendo il rilascio di un certificato con validità quinquennale e che, in uno con l’articolo 173 del regio decreto numero 363 del 1913, garantisce agli oggetti in transito l’esenzione dal regime di tutela del patrimonio culturale – nella parte in cui prevede la certificazione e il conseguente regime di esenzione per le opere di autore non vivente, realizzate da più di 70 anni, solo se di valore superiore ad €. 13.500 (articolo 65, comma, 3 lettera a).
2) l’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede per il giudice che ha emesso il provvedimento di cui all’articolo 554-ter, terzo comma, del codice di procedura penale, nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’articolo 588 del codice penale (Rissa), l’incompatibilità a partecipare al successivo giudizio abbreviato nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto-reato;
3) l’articolo 628, secondo comma, del codice penale, che configura il reato di rapina cosiddetta impropria prevedendo che la condotta di violenza o minaccia sia realizzata “immediatamente dopo la sottrazione”, anziché “immediatamente dopo l’impossessamento” della cosa mobile altrui;
4) l’articolo 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui non consente di considerare l’offesa “di particolare tenuità” quando si procede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata e nella parte in cui prevede che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità per il delitto, consumato o tentato, di cui all’articolo 629, primo comma, del codice penale (Estorsione) e non limita, al pari di quanto avviene per il delitto di cui all’articolo 628, terzo comma, del codice penale (Rapina), l’esclusione all’ipotesi aggravata di cui al secondo comma dello stesso articolo 629.
Nell’Udienza pubblica del 24 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
5) l’articolo 3, comma 14-septies, del decreto-legge numero 202 del 2024 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), come convertito, che detta disposizioni sui soggetti tenuti a iscriversi nell’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali;
6) l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, con riferimento al reato di cui all’articolo 624 bis del codice penale (Furto in abitazione e furto con strappo), vieta la prevalenza della circostanza attenuante del risarcimento del danno all’articolo 62, numero 6), del codice penale sulla recidiva reiterata ex articolo 99, quarto comma, del codice penale;
7) l’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo numero 116 del 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall’articolo 1, comma 629, lettera a), della legge numero 234 del 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), ove prevede che la partecipazione dei magistrati onorari in servizio alla procedura valutativa di conferma, introdotta dalla legge numero 234 del 2021, e il suo superamento comportano «rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso»;
8) l’articolo 22-bis del decreto-legge numero 133 del 2014 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, nella legge numero 164 del 2014, nella parte in cui esclude dai beneficiari della deroga al regime di rimodulazione delle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui ai commi 3-6 dell’articolo 26 del decreto-legge numero 91 del 2014, ossia “enti locali” e “scuole”, le società in house costituite da detti enti;
Nell’Udienza pubblica del 24 febbraio la Corte affronterà anche:
9) la fase di merito di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in relazione agli «atti di intercettazione audio e video, nonché di perquisizione domiciliare», effettuati presso i locali della segreteria politica dell’onorevole Valeria Sudano (senatrice nella XVIII legislatura, dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022, e deputata nella presente legislatura), nell’ambito del procedimento penale contro terzi numero 2280/2018 R.G.N.R.
Nell’Udienza pubblica del 25 febbraio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
10) l’articolo 1, comma 309, della legge numero 197 del 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025), e l’articolo 1, comma 135, della legge numero 213 del 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) – disposizioni che rispettivamente, per il 2023 e per il 2024, hanno stabilito le aliquote di rivalutazione automatica delle pensioni, graduandole a seconda degli importi dei trattamenti pensionistici – nella parte in cui dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo un calcolo riferito all’importo complessivo dei trattamenti medesimi (cosiddetto sistema “a blocchi”), anziché articolato sulle distinte “fasce di importo” dei trattamenti stessi (cosiddetto sistema “a scaglioni”);
11) l’articolo 13 del regio decreto-legge numero 636 del 1939 (recante «Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità»), convertito con modificazioni in legge numero 1272 del 1939, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero;
12) l’articolo 1, comma 5, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta numero 12 del 2025 (Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall’alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025), nel disporre che, qualora a seguito della decretazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo numero 1 del 2018 (Codice della protezione civile), gli interventi di carattere urgente e indifferibile diretti al superamento delle calamità e riconducibili all’articolo 14 della legge regionale numero 5 del 2001 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), finanziati con risorse regionali trasferite ai Comuni interessati, siano ricompresi nell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile di cui all’articolo 25 del suddetto decreto legislativo numero 1 del 2018, gli eventuali finanziamenti da parte dello Stato sono introitati dalla Regione senza obbligo di riversamento ai Comuni interessati.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 23 febbraio 2026
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