(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2026 - In data 18 febbraio 2026 è stata trasmessa formale istanza alla Dott.ssa Stefania Monaldi, Giudice Delegato presso il Tribunale di Perugia – Sezione Fallimentare, nonché per conoscenza all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e alla Procura Generale della Corte dei conti, nell’ambito della Procedura Fallimentare n. 46/2016 F relativa alla società Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l.
L’istanza trae origine dalle risultanze contenute nella relazione del Curatore Eros Faina, nella quale si evidenzia che la società non ha mai registrato un risultato positivo di esercizio sin dalla costituzione, accumulando perdite complessive pari a euro 7.724.657, pur avendo beneficiato di rilevanti contributi pubblici. Tali contributi, secondo quanto riportato, avrebbero esclusivamente “calmierato” i risultati negativi senza consentire il raggiungimento di un adeguato equilibrio economico-finanziario.
La relazione precisa inoltre che, a fronte delle perdite registrate sino al 2014 e in parte nel 2015, i soci avrebbero eseguito versamenti per la loro integrale copertura, seppure non sempre in modo ortodosso e tempestivo, come risultante dal prospetto sinottico allegato (All.7).
Alla luce di tali elementi, la richiesta di nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) contabile si fonda sui seguenti presupposti normativi:
- Art. 61 c.p.c., che consente al giudice di avvalersi di un consulente tecnico quando siano necessari accertamenti che richiedano specifiche competenze tecniche;
- Artt. 194 e 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), che disciplinano le attività di verifica e ricostruzione contabile nell’ambito della procedura;
- Artt. 216 e 217 L.F., in tema di accertamento delle cause del dissesto e delle responsabilità connesse alla gestione societaria;
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20, artt. 1 e 2, in materia di responsabilità amministrativa e danno erariale.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito l’importanza della consulenza tecnica contabile nei procedimenti fallimentari:
- Cass. Pen., sez. V, n. 30527/2015, che evidenzia la centralità dell’analisi dei bilanci e dei flussi finanziari nell’accertamento delle ipotesi di bancarotta documentale e preferenziale;
- Cass. Civ., sez. I, n. 10411/2012, che qualifica la CTU contabile quale strumento tecnico essenziale per l’accertamento delle responsabilità nella gestione societaria;
- Cass. Civ., sez. I, n. 10382/2017, in ordine all’obbligo di completezza e chiarezza della relazione del curatore;
- Cass. Civ., sez. I, n. 22504/2018, che sottolinea come la nomina del CTU garantisca imparzialità, trasparenza e tutela dei creditori.
Alla luce delle perdite strutturali, della gestione dei contributi pubblici e della necessità di verificare la correttezza dei versamenti effettuati per la copertura delle perdite, è stata formalmente richiesta:
- La nomina di un CTU contabile indipendente con incarico di esaminare integralmente la contabilità della società fallita;
- L’accertamento delle cause del dissesto e della gestione dei contributi pubblici;
- La verifica di eventuali operazioni anomale o potenzialmente rilevanti sotto il profilo civilistico, penale o erariale;
- La redazione di una relazione tecnica dettagliata da acquisire agli atti della Procedura n. 46/2016 F.
L’obiettivo dichiarato dell’istanza è garantire piena trasparenza, tutela dei creditori e salvaguardia dell’interesse pubblico, in coerenza con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
