(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Thu 18 December 2025 COMUNICATO STAMPA n. 163/25
Lussemburgo, 18 dicembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-184/24 | [Sidi Bouzid] 1
Protezione internazionale: il rifiuto da parte del richiedente di essere
trasferito in un altro centro di accoglienza non può giustificare la revoca di
tutte le condizioni materiali di accoglienza
Lo Stato membro può tuttavia applicare una sanzione proporzionata e rispettosa della dignità del richiedente
e fare ricorso ai propri poteri coercitivi per eseguire il trasferimento
AF e suo figlio BF, che era minorenne all’epoca dei fatti, sono richiedenti protezione internazionale che risiedono in
un centro di accoglienza a Milano. Nel 2023 la Prefettura di Milano ha disposto la revoca delle condizioni materiali di
accoglienza 2 a causa del rifiuto reiterato di AF di essere trasferito, insieme a suo figlio, in un altro centro di
accoglienza, anch’esso situato a Milano. Il trasferimento era stato deciso in quanto essi occupavano un alloggio
destinato a quattro persone, mentre il rifiuto era dovuto al fatto che il figlio frequentava la scuola in prossimità del
centro di accoglienza in cui si trovavano. AF impugna il provvedimento che gli ha revocato le condizioni materiali di
accoglienza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, per il motivo che, a seguito di tale
provvedimento, egli non è più in grado di far fronte ai suoi bisogni vitali e a quelli di suo figlio. Tale giudice chiede
alla Corte di giustizia se la normativa nazionale che consente la revoca di tutte le condizioni materiali di accoglienza
a seguito di un rifiuto come quello di cui trattasi sia compatibile con la direttiva relativa all’accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale 3.
La Corte constata che, nella fattispecie, AF non ha né abbandonato il centro di accoglienza né ritirato la sua
domanda di protezione internazionale o rinunciato implicitamente a essa, sicché le condizioni materiali di
accoglienza non possono essere revocate o ridotte nei suoi confronti per tali motivi.
Tuttavia, la direttiva consente agli Stati membri di applicare una sanzione in caso di grave violazione delle regole dei
centri di accoglienza. Ebbene, un rifiuto come quello di cui trattasi nel caso di specie, qualora persista e il richiedente
si opponga, senza motivo legittimo, al suo trasferimento in un alloggio adeguato alla sua situazione, è tale da
compromettere il sistema di accoglienza dello Stato membro interessato, poiché l’alloggio in questione non può
essere assegnato ad altri richiedenti rispetto alla cui situazione familiare sarebbe più adatto. Di conseguenza, tale
comportamento può costituire una grave violazione delle norme applicabili nel centro di accoglienza che ha
inizialmente ospitato il richiedente e, pertanto, determinare l’applicazione di una sanzione.
Ciò posto, le autorità nazionali devono applicare una sanzione proporzionata e rispettosa della dignità del
richiedente, la quale non può consistere nel revocare tutte le condizioni materiali di accoglienza né nel
privarlo altrimenti della possibilità di far fronte alle sue esigenze più elementari, come l’alloggio, il vitto o il
vestiario. Ciò vale in particolare quando, come avviene nel caso di specie, i richiedenti di cui trattasi, vale a dire un
genitore singolo e suo figlio minorenne, sono persone vulnerabili.
In tali circostanze, la Corte dichiara che la direttiva osta a una normativa nazionale che consente di revocare, in
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una situazione come quella di cui trattasi, tutte le condizioni materiali di accoglienza. Tuttavia, la direttiva non
osta a che, nel rispetto del principio di proporzionalità nonché dei diritti fondamentali e della dignità del richiedente,
le autorità nazionali utilizzino i poteri coercitivi loro conferiti dal diritto nazionale per procedere all’esecuzione del
trasferimento di tale persona in un altro centro di accoglienza.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Ai sensi della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale, le condizioni materiali di accoglienza sono misure adottate dagli Stati membri a favore dei richiedenti protezione
internazionale che includono, in particolare, «alloggio, vitto e vestiario» (articolo 2).
V. nota 2.
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