(AGENPARL) - Roma, 18 Dicembre 2025 - (AGENPARL) – Thu 18 December 2025 COMUNICATO STAMPA n. 157/25
Lussemburgo, 18 dicembre 2025
Sentenza della Corte nella causa C-448/23 | Commissione / Polonia (Controllo ultra vires della
giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione)
Stato di diritto: la Corte costituzionale polacca ha violato diversi principi
fondamentali del diritto dell’Unione non rispettando la giurisprudenza
della Corte di giustizia
La Corte constata inoltre che la Corte costituzionale polacca non è un giudice indipendente e imparziale, a
causa di gravi irregolarità che hanno viziato la nomina di tre dei suoi membri e della sua presidente
In due sentenze, la Corte costituzionale polacca ha dichiarato alcune disposizioni dei Trattati, come interpretate
dalla Corte di giustizia, contrarie alla Costituzione nazionale e ha espressamente qualificato la giurisprudenza della
Corte relativa al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva 1 come esorbitante dai poteri che le erano stati conferiti
(ultra vires). Ritenendo che tali sentenze violassero diversi principi fondamentali del diritto dell’Unione, compreso il
suo primato, la Commissione europea ha presentato alla Corte un ricorso per inadempimento contro la Polonia. La
Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato che la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in quanto la
Corte costituzionale polacca ha violato il principio della tutela giurisdizionale effettiva e non ha rispettato il primato,
l’autonomia, l’effettività e l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché l’effetto vincolante delle decisioni
della Corte. La Corte accoglie inoltre il ricorso della Commissione nella parte in cui esso verteva su gravi irregolarità
che hanno viziato la nomina di tre giudici della Corte costituzionale polacca e della sua presidente, mettendo in
discussione lo status di tale Corte costituzionale quale giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ai
sensi del diritto dell’Unione.
In due sentenze pronunciate il 14 luglio e il 7 ottobre 2021, la Corte costituzionale polacca ha dichiarato alcune
disposizioni dei Trattati, come interpretate dalla Corte di giustizia (in prosieguo: la «Corte»), incompatibili con la
Costituzione nazionale. Tali sentenze sono state pronunciate in riferimento alla giurisprudenza della Corte in
materia di indipendenza della giustizia polacca.
Queste due sentenze escludono, in sostanza, la competenza riconosciuta dalla Corte ai giudici nazionali per quanto
riguarda il controllo della legittimità delle procedure di nomina dei magistrati, incluse le delibere del Consiglio
nazionale polacco della magistratura (in prosieguo: la «KRS»), e l’accertamento dell’irregolarità di dette procedure 2.
Inoltre, dette sentenze respingono i provvedimenti provvisori ordinati dalla Corte in relazione all’organizzazione e
alla competenza dei giudici polacchi e alla procedura dinanzi a questi ultimi 3.
Ritenendo che le sentenze della Corte costituzionale polacca violino il principio della tutela giurisdizionale effettiva, i
principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché il principio
dell’efficacia vincolante della giurisprudenza della Corte, la Commissione europea 4 ha presentato alla Corte di
giustizia un ricorso per inadempimento contro la Polonia.
Nel suo ricorso, la Commissione censura inoltre alcune irregolarità che hanno inficiato la nomina di tre giudici 5 e
della presidente della Corte costituzionale polacca 6. La Commissione sostiene che tale organo giurisdizionale non
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costituisce un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
Nella sua sentenza, la Corte accoglie interamente il ricorso della Commissione e constata gli inadempimenti
della Polonia.
La Corte rileva che la sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale polacca il 7 ottobre 2021 è in contrasto con il
principio della tutela giurisdizionale effettiva in quanto, in violazione della giurisprudenza della Corte, esclude la
competenza dei giudici nazionali a controllare la legittimità delle procedure di nomina dei magistrati, comprese le
delibere della KRS che propongono i candidati a tale nomina, e a pronunciarsi sull’irregolarità di tali procedure. Del
pari, con la sentenza del 14 luglio 2021 la Corte costituzionale polacca ha violato tale principio rifiutando di
riconoscere l’effetto vincolante dei provvedimenti provvisori ordinati dalla Corte relativi all’organizzazione e alla
competenza dei giudici polacchi e alla procedura dinanzi a questi ultimi.
Le sentenze controverse mettono inoltre in discussione le caratteristiche essenziali dell’ordinamento
giuridico dell’Unione, in quanto respingono i principi di autonomia, primato, effettività e applicazione uniforme del
diritto dell’Unione, nonché il principio dell’efficacia vincolante della giurisprudenza della Corte, impedendo alle
autorità pubbliche polacche di applicare le norme del diritto primario dell’Unione.
La Corte ricorda che la Polonia non può invocare la propria identità costituzionale per sottrarsi al rispetto dei
valori comuni sanciti dall’articolo 2 TUE, quali lo Stato di diritto, la tutela giurisdizionale effettiva e l’indipendenza
della giustizia. Tali valori costituiscono infatti il fondamento stesso dell’identità dell’Unione, alla quale la Polonia ha
liberamente aderito. Dopo l’adesione, tali valori si concretizzano in obblighi giuridicamente vincolanti, da cui
gli Stati membri non possono esimersi.
Inoltre, i giudici nazionali non possono stabilire unilateralmente la portata e i limiti delle competenze
attribuite all’Unione. Tali questioni implicano necessariamente un’interpretazione del diritto dell’Unione e, nel
sistema giurisdizionale dell’Unione istituito dai Trattati, sono di competenza esclusiva dei giudici dell’Unione. In
particolare, l’autonomia e l’effettività dell’ordinamento giuridico dell’Unione ostano a qualsiasi controllo esterno
delle decisioni della Corte nell’esercizio della sua competenza esclusiva a interpretare in modo definitivo e
vincolante il diritto dell’Unione e a controllare la legittimità degli atti dell’Unione. Gli eventuali dubbi dei giudici
nazionali in merito alla portata delle competenze dell’Unione o alla validità di un atto di diritto dell’Unione, per il
fatto che esso eccederebbe la sfera di competenza dell’Unione oppure per il fatto che esso violerebbe l’obbligo
dell’Unione di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri 7, possono essere dissipati solo nell’ambito di un
dialogo con la Corte, mediante un procedimento pregiudiziale. Ciò vale anche quando tali dubbi riguardano
un’interpretazione del diritto dell’Unione da parte della Corte.
Infine, la Corte conclude che le nomine di tre giudici della Corte costituzionale polacca nel dicembre 2015 e della sua
presidente nel dicembre 2016 sono state viziate da violazioni di norme fondamentali relative alle procedure di
nomina in Polonia. Di conseguenza, la Corte costituzionale polacca non soddisfa i requisiti di un giudice
precostituito per legge, indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell’Unione.
IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto
contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di
giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro
ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una
direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al
momento della prima sentenza.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Direzione della Comunicazione
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Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Sentenze della Corte del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C-824/18 (v. il comunicato stampa n. 31/21) e del 6
ottobre 2021, W. Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19 (v. il comunicato stampa
n. 173/21).
L’ordinanza della Corte, dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C-791/19 R (v. il comunicato stampa n. 47/20), ha
imposto alla Polonia di sospendere l’applicazione delle disposizioni che attribuiscono alla Sezione disciplinare della Corte suprema la competenza a
statuire nei procedimenti disciplinari relativi ai giudici. Tale provvedimento mirava a preservare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in
quanto sono state messe in discussione l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione disciplinare.
V. il comunicato stampa della Commissione.
Nel dicembre 2015, l’ottava legislatura della Camera bassa del Parlamento polacco ha eletto tre persone per sostituire i giudici il cui mandato era
scaduto, ancorché la settima legislatura avesse già eletto altri tre giudici per le stesse cariche nell’ottobre 2015. Nelle sentenze del 3 e del 9 dicembre
2015, la Corte costituzionale polacca ha dichiarato che l’elezione dei tre giudici da parte dell’ottava legislatura era contraria alla Costituzione. Orbene,
le tre persone elette nel dicembre 2015 hanno prestato giuramento dinanzi al Presidente della Polonia e sono state autorizzate a insediarsi, mentre i
giudici eletti nell’ottobre 2015 non sono potuti entrare in carica.
L’assemblea generale per designare i candidati a detta carica è stata convocata lo stesso giorno in cui doveva avvenire la nomina e non tutti i
membri della Corte costituzionale vi hanno presenziato (in quanto uno era assente). Tra i quattordici giudici presenti, otto hanno rifiutato di
partecipare alla votazione, richiedendo un rinvio per consentire la presenza del 15° magistrato. La candidata alla presidenza, nominata
successivamente dal Presidente della Polonia, è stata eletta con cinque voti comprendenti quelli dei tre giudici la cui nomina era già contestata.
Orbene, la presentazione di candidati non sostenuti da una maggioranza dei giudici è stata giudicata contraria alla Costituzione polacca.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE.
Direzione della Comunicazione
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