(AGENPARL) - Roma, 17 Dicembre 2025(AGENPARL) – Wed 17 December 2025 ▬▬▬▬▬▬ Ufficio Stampa ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
COMUNICATO STAMPA
Franchigia Iva per le piccole imprese che operano nell’Unione europea
Le istruzioni in una circolare dell’Agenzia
Arrivano le indicazioni operative sul regime Ue di franchigia Iva. Con una circolare, l’Agenzia
delle Entrate fa il punto sulle novità del Dlgs n. 180/2024, che ha recepito le modifiche
introdotte in ambito europeo (direttiva n. 2020/285). In particolare, da quest’anno è
operativo un regime transfrontaliero che consente ai soggetti stabiliti in uno Stato membro,
che aderiscono allo stesso regime, di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in
altri Stati membri senza applicare l’Imposta sul valore aggiunto, beneficiando inoltre di
adempimenti semplificati.
Le regole per chi aderisce – La norma consente a un soggetto di scegliere gli Stati Ue in cui
adottare il regime di favore, a patto che il volume di affari non superi la soglia annua indicata
dal singolo Paese e la soglia di 100mila euro di volume d’affari annuo nell’Unione. Fino al 31
dicembre 2024, invece, era possibile operare in regime di franchigia solo nel proprio Paese,
mentre per le operazioni in altri Paesi dell’Unione era necessario identificarsi in ciascuno di
essi. Non c’è vincolo tra il regime di franchigia nazionale e quello transfrontaliero: uno stesso
soggetto può aderire a entrambi o anche solo a uno dei due. Il nostro Paese, nella veste di
Stato di esenzione, concede l’applicazione del regime di franchigia transfrontaliero alle
stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime di franchigia
“nazionale”, che è il regime forfetario disciplinato della legge di stabilità 2015 (articolo 1,
commi da 54 a 89).
Come aderire al regime transfrontaliero – L’accesso al regime transfrontaliero dei soggetti
passivi stabiliti in Italia è subordinato all’inoltro, mediante procedura web, di una
comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, che valuta l’istanza alla luce dei requisiti
normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui
il soggetto richiedente intende operare.
Roma, 17 dicembre 2025
AGENZIA DELLE ENTRATE
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