(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2025(AGENPARL) – Tue 02 December 2025 Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 2 dicembre 2025
NON È COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA MANCATA DEDUCIBILITÀ DALL’IRES DEL CONTRIBUTO SOLIDARISTICO STRAORDINARIO, CHE VA ALTRESÌ DETERMINATO IN MODO DA CONSIDERARE PERIODI OMOGENEI
Data la «particolare struttura e finalità del contributo solidaristico straordinario, la mancata previsione della sua deducibilità, da un lato, si presenta non incoerente con la sua natura e, dall’altro, rappresenta una deroga non irragionevole o sproporzionata al principio della deducibilità dall’IRES dei costi fiscali inerenti, trovando giustificazione nell’interesse fiscale connesso alle esigenze di finanza pubblica determinate dai descritti eventi straordinari».
È quanto si legge nella sentenza numero 180, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 7, del decreto-legge numero 21 del 2022, secondo cui il contributo straordinario contro il caro bollette non è deducibile dall’IRES, sollevate dalla CGT di Cagliari, in riferimento agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione.
La sentenza ha anche precisato, con ciò ulteriormente distinguendo il caso in esame da quello deciso con la sentenza numero 262 del 2020, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’indeducibilità di costi fiscali inerenti (relativi agli immobili strumentali) dall’IRES, che «nessun significativo effetto distorsivo si è verificato in forza della mancata previsione della deducibilità del contributo straordinario dall’IRES: qualora il legislatore, in vista della complessiva esigenza di gettito del biennio, avesse aumentato l’aliquota del contributo per poi prevederne, nell’anno successivo, la deducibilità dall’IRES, l’effetto sarebbe stato sostanzialmente analogo, senza alcun miglioramento della situazione dei soggetti passivi (alcuni o tutti) del contributo».
La sentenza ha anche deciso le questioni sollevate dalla CGT di Roma, in riferimento agli articoli 3, 42, 53 e 117 della Costituzione, primo comma, quest’ultimo in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale CEDU, dell’articolo 37 del decreto-legge numero 21 del 2022, come convertito e modificato.
Al riguardo, ha precisato, dichiarando non fondate le questioni, che, anche nel caso di possibili effetti abnormi in termini di incisione sul patrimonio e sul reddito di un’impresa, il sindacato costituzionale, in riferimento ai parametri nazionali (diversa considerazione è invece implicata nel sindacato relativo, ex art. 117, primo comma, Cost., in riferimento alla tutela dell’autonoma nozione di proprietà di cui all’art. 1 del Prot. addiz. CEDU), «si esaurisce comunque all’interno della verifica, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., della non arbitrarietà dell’indice di capacità contributiva individuato dal legislatore, nonché della ragionevolezza e proporzionalità dell’imposizione, senza che venga in rilievo la tutela della proprietà di cui all’art. 42 Cost.».
La Corte ha comunque precisato di non essere «insensibile alla prospettazione del giudice a quo, che evidenza una situazione che tende a profilarsi come estrema», dovuta essenzialmente alla mancanza di un tetto massimo all’imposta straordinaria, che è aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie.
Ha chiarito che anche in relazione a questa lacuna, tuttavia, vengono in rilievo quelle «circostanze straordinarie che qualificano in termini del tutto sui generis l’intervento normativo» (sentenza n. 111 del 2024), a fronte delle quali si sono manifestate particolarissime esigenze di gettito e di solidarietà.
Dal che deriva che «in un tempo ordinario» (sentenza n. 111 del 2024) un effetto come quello denunciato dal rimettente dovrebbe ritenersi un indice dell’arbitrarietà dell’imposta e che solo tenendo conto del carattere del tutto sui generis del contesto in cui è stato calato il temporaneo intervento impositivo che, quindi, può eccezionalmente ritenersi non irragionevole lo strumento utilizzato dal legislatore.
La sentenza ha infine chiarito, che «[u]n’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21, comma 2, del d.l. n. 37 del 2022 richiede, quindi, che, ai fini del calcolo del contributo, il primo periodo temporale, in caso di società neo-costituite, decorra sin dal compimento di operazioni passive finalizzate all’attività di impresa e che, correlativamente, anche il secondo periodo temporale venga, in modo omogeneo, temporalmente ristretto».
Roma, 2 dicembre 2025