(AGENPARL) - Roma, 28 Novembre 2025(AGENPARL) – Fri 28 November 2025 Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 1º al 5 dicembre 2025
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Martedì 2 dicembre 2025 – h. 9.00
Trattazione orale nella causa C-555/24 P Medel e a. /
Consiglio
(Coesione economica e sociale)
Martedì 2 dicembre 2025 – h. 9.00
Sentenza nella causa C-34/24 Stichting Right to Consumer
Justice e Stichting App Stores Claims
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
I dispositivi Apple utilizzano il sistema operativo iOs, che è preinstallato sugli
stessi. Le applicazioni possono essere scaricate dall’”App Store”, una
piattaforma online gestita da Apple e automaticamente installata sui suoi
dispositivi.
Non dimenticate di
controllare anche il
Calendario sul
nostro sito web per
i dettagli su queste
e altre cause.
L’App Store offre applicazioni sia gratuite che a pagamento, a seconda dello
Stato, sviluppate dalla stessa Apple o da terze parti; in quest’ultimo caso, gli
sviluppatori sottoscrivono un accordo con Apple per poter vendere le loro
applicazioni. Il prezzo di vendita è determinato in base al tariffario stabilito da
Apple. Inoltre, Apple trattiene il 15% o il 30% di quel prezzo a titolo di
commissione.
Per accedere all’App Store, gli utenti devono prima creare un profilo. Quando
un utente ha un identificativo Apple nel quale ha inserito i Paesi Bassi come
paese di origine e accede all’App Store, è automaticamente reindirizzato al
“negozio online” specificamente previsto per quel paese. Sebbene gli utenti
abbiano teoricamente l’opzione per cambiare lo Stato associato al loro profilo,
per farlo devono accettare i nuovi termini e condizioni e avere un metodo di
pagamento valido in quello Stato.
La Stichting Right to Consumer Justice e la Stichting App Stores Claims sono
fondazioni di diritto dei Paesi Bassi il cui obiettivo è la difesa degli interessi delle
vittime di condotta illecita posta in essere dal gruppo Apple.
Esse avevano presentato nel 2021 e nel 2022 due azioni rappresentative
davanti al tribunale di Amsterdam (Paesi Bassi) per tutelare gli interessi
collettivi di un “gruppo ristretto” che includeva soggetti non identificati ma
identificabili, vale a dire utenti, consumatori o commerciali, che avevano
acquistato applicazioni create da sviluppatori sull’Apple Store NL (dei Paesi
Bassi). Le ricorrenti ritenevano, in particolare, che Apple stesse abusando della
sua posizione dominante sul mercato per la distribuzione di applicazioni sui
suoi dispositivi. Questa condotta anticoncorrenziale avrebbe provocato danni a
chi utilizzava queste applicazioni.
Apple contestava la competenza del tribunale olandese a conoscere della
causa, poiché il presunto evento dannoso non si sarebbe verificato nei Paesi
Bassi e, soprattutto, ad Amsterdam. In subordine, Apple affermava che il
tribunale olandese era competente solo per domande riguardanti utenti che
avevano effettuato acquisti ad Amsterdam, nell’Apple Store NL.
Il giudice olandese si è rivolto alla Corte di giustizia con rinvio pregiudiziale per
l’interpretazione del regolamento in materia di competenza giurisdizionale.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Martedì 2 dicembre 2025 – h. 9.00
Sentenza nella causa C-492/23 Russmedia Digital e Inform
Media Press
(Ravvicinamento delle legislazioni)
Russmedia Digital, una società di diritto rumeno, è la proprietaria del sito web
http://www.publi24.ro. Questo sito è un marketplace online dove le pubblicità
possono essere pubblicate gratuitamente o a pagamento. Esse riguardano, in
particolare, la vendita di beni o la fornitura di servizi in Romania.
Nel 2018, un soggetto non identificato aveva caricato un messaggio sul sito nel
quale affermava che una donna offriva servizi sessuali. Il messaggio conteneva
foto della donna, utilizzate senza il suo consenso, e il suo numero di telefono.
Considerando la pubblicità falsa e dannosa, la donna aveva chiesto al sito di
rimuoverla. Russmedia Digital l’aveva fatto meno di un’ora dopo aver ricevuto
la richiesta, ma la stessa pubblicità era già stata caricata su altri siti, dove era
rimasta visibile.
Per fronteggiare quella situazione, la vittima aveva agito legalmente, ritenendo
la pubblicità lesiva dei suoi diritti di immagine, dell’onore, della reputazione e
della privacy, e delle norme in materia di gestione dei dati personali.
Il tribunale di primo grado di Cluj-Napoca (Romania) aveva accolto il suo
ricorso, condannando Russmedia al pagamento di 7000 euro per il
risarcimento del danno morale causato dalla violazione dei suoi diritti di
immagine, dell’onore, della reputazione e del suo diritto alla privacy e dalla
gestione illecita dei suoi dati personali.
Davanti al tribunale specializzato di Cluj (Romania), la società era però stata
esonerata da ogni responsabilità: il tribunale specializzato aveva considerato la
società come un semplice prestatore di servizio di hosting, e quindi un mero
intermediario tecnico, che non poteva essere ritenuto responsabile del
contenuto pubblicato dagli utenti sulla sua piattaforma.
La vittima ha quindi appellato la decisione davanti alla Corte d’appello di Cluj
(Romania), la quale si è rivolta con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
dell’Unione europea per chiarire l’interpretazione del diritto dell’Unione in
materia di limiti all’esenzione di responsabilità dei prestatori di un servizio della
società dell’informazione, come Russmedia, ai sensi della direttiva 2000/31/CE.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 4 dicembre 2025 – h. 9.30
Trattazione orale nella causa C-158/25 AEDT e État du GrandDuché de Luxembourg
(Principi del diritto comunitario)
Giovedì 4 dicembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite C-580/23 Mio e a. e C-795/23
konektra
(Proprietà intellettuale)
L’azienda produttrice di mobili svedese Galleri Mikael & Thomas Asplund
riteneva che i tavoli da pranzo commercializzati dal gruppo svedese Mio
avessero una forte somiglianza con i tavoli che la stessa produceva, i quali, in
quanto opere di arte applicata, erano protetti dal copyright.
L’azienda produttrice svizzera USM U. Schärer Söhne aveva accusato il
rivenditore online tedesco konektra di offrire un sistema di mobili identico a un
sistema modulare di mobili che la stessa produceva, il quale, in quanto opera
di arte applicata, era protetto dal copyright.
La Corte d’appello di Stoccolma (Svezia) e la Corte federale di giustizia tedesca
hanno chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle condizioni alle quali
un oggetto funzionale può costituire un’opera di arte applicata e quindi
beneficiare della protezione da copyright, ai sensi della direttiva 2001/29/CE.
Verrà redatto un comunicato stampa di questa sentenza.
Giovedì 4 dicembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-528/24 Boothnesse
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
Tre persone erano soggette a mandati di arresto emessi dal tribunale di
Portsmouth (Regno Unito) nell’ambito di un procedimento penale per frode.
Davanti ai giudici irlandesi, gli imputati si erano opposti alla consegna perché,
in un precedente procedimento davanti alla Crown Court di Reading (Regno
Unito), erano stati condannati in contumacia a sei mesi di reclusione per
oltraggio al tribunale per non aver osservato provvedimenti di sequestro.
Ai sensi del diritto britannico, l’oltraggio è un illecito civile e quindi non era
incluso nei mandati di arresto. La Corte suprema (Irlanda) si è rivolta alla Corte
di giustizia ponendo le questioni pregiudiziali se un oltraggio al tribunale di quel tipo
costituisca un “reato” ai sensi dell’Accordo sugli scambi commerciali e la
cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito e se la consegna debba
essere rifiutata quando esiste il rischio che la persona possa essere trattenuta
per una condotta di quel tipo dopo la consegna.
Verrà redatto un comunicato stampa di queste conclusioni.
Giovedì 4 dicembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-440/25 Ebilum
(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia)
Una famiglia (i ricorrenti) originaria della Regione autonoma del Kurdistan (Iraq)
aveva presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi nel 2017, ponendo a suo
fondamento timori di violenza nel paese di origine contro i componenti della famiglia
e soprattutto contro le figlie, data la loro adesione al valore fondamentale
dell’uguaglianza tra donne e uomini. Ritenendo non attendibili le dichiarazioni
della famiglia, il Ministro olandese aveva respinto le domande di asilo; i
ricorrenti avevano quindi presentato ricorso davanti al tribunale dell’Aia (Paesi
Bassi).
A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in una
diversa causa del 2024 vertente sulla politica di asilo (C-646/21; v. anche
comunicato stampa n. 96/24), il tribunale olandese aveva riaperto l’istruttoria e
il Ministro aveva riascoltato i ricorrenti, confermando il rigetto delle domande.
Il Ministro aveva poi ritirato le decisioni, sostenendo di voler esaminare le
conseguenze della sentenza della Corte citata e la normativa redatta
successivamente.
Non volendo aspettare una nuova decisione ministeriale, i ricorrenti hanno
chiesto al tribunale olandese di valutare il loro ricorso.
Il tribunale olandese si è rivolto alla Corte di giustizia per l’interpretazione del
diritto dell’Unione europea in materia di status di protezione internazionale, in
particolare per quanto riguarda la competenza del Ministro e del giudice sulla
valutazione della credibilità della motivazione di una domanda di asilo e la
nozione di “timore fondato” di persecuzione.
Questa agenda propone una selezione di cause di
possibile interesse mediatico che saranno trattate nei
prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che
vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità
Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e
non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte
di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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