(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2025(AGENPARL) – Tue 25 November 2025 COMUNICATO N. 37/DIV – 25 NOVEMBRE 2025
37/187
CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DEL 21, 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 21, 22, 23 e 24 Novembre 2025
15^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ARZIGNANO VALCHIAMPO
GIANA ERMINIO
LECCO
NOVARA
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
TRENTO
UNION BRESCIA
VIRTUS VERONA
GIRONE B
LUMEZZANE
DOLOMITI BELLUNESI
OSPITALETTO FRANCIACORTA
CITTADELLA
RENATE
PERGOLETTESE
ALCIONE MILANO
INTER U23
L.R. VICENZA
TRIESTINA
ASCOLI
CARPI
GUIDONIA MONTECELIO
LIVORNO
PERUGIA
PIANESE
SAMBENEDETTESE
AREZZO
PONTEDERA
RIMINI
CAMPOBASSO
TORRES
VIS PESARO
FORLÌ
PINETO
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
CATANIA
CAVESE
COSENZA
GIUGLIANO
MONOPOLI
SALERNITANA
SIRACUSA
SORRENTO
TRAPANI
CROTONE
LATINA
ATALANTA U23
BENEVENTO
CASARANO
AZ PICERNO
POTENZA
TEAM ALTAMURA
CASERTANA
FOGGIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 Novembre 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 21, 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di
andata del Campionato i sostenitori
delle Società AREZZO
ASCOLI, AUDACE
CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, GIUGLIANO, LECCO, MONOPOLI, PERUGIA,
SALERNITANA, SIRACUSA, TRAPANI e UNION BRESCIA hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– aver lanciato materiale pirotecnico sul terreno di gioco a gara terminata e all’indirizzo di
calciatori della squadra supportata;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di
gioco senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato:
1. durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante la gara, sette fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. all’82° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste
in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc.
fed.).
AMMENDA € 900,00
COSENZA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara tre
minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura
37/188
del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c., recidiva).
AMMENDA € 700,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
ALBINOLEFFE per avere, i suoi sostenitori, proferito:
1. durante gli ultimi 20/25 minuti della gara, espressioni gravemente ingiuriose e
oltraggiose nei confronti della Quaterna Arbitrale così determinando un clima di
forte tensione; in particolare una sostenitrice proferiva ripetutamente a voce alta
frasi gravemente offensive nei confronti del IV Ufficiale;
2. al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi ulteriori insulti e frasi
offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale in particolare nei confronti del IV
Ufficiale in quanto ultimo componente della Quaterna ad abbandonare il terreno
di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la
particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale).
CARPI per avere, i suoi sostenitori, posizionati in Tribuna, proferito, al termine
della gara, nei confronti della Quaterna Arbitrale mentre uscivano dal terreno di
gioco nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi e mentre transitavano nella
zona antistante gli spogliatoi, numerose frasi offensive e gravemente minacciose
nei loro confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la
particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. danneggiato quattro seggiolini, posti nel Settore loro riservato;
3. danneggiato e divelto la rete di separazione del Settore Ospiti vs. altri Settori;
4. danneggiato e divelto un piattello di chiusura lucchetto del cancello Settore
Ospiti che dà verso il terreno di gioco;
5. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con
riferimento alla condotta sub 1) non si sono verificate conseguenze dannose, che
la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure
previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di
37/189
risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
GIUGLIANO per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore
Tribuna Sestile Lato Sud, intonato dall’ultimo minuto della gara e fino al rientro
delle squadre negli spogliatoi, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto
per dieci volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
CAVESE per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto,
per tutta la durata della gara, uno striscione di circa venti metri per uno non
autorizzato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO L’8 GENNAIO 2026
ANTONAZZO ANGELO
(GIUGLIANO)
per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale in quanto:
A) al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, con fare minaccioso
pronunciava frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale e offensive nei confronti
dell’Arbitro per contestarne l’operato;
B) al termine della gara, nonostante il provvedimento di espulsione, reiterava il predetto
comportamento, continuando a sostare nei pressi della zona spogliatoi e proferendo parole
irriguardose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta
posta in essere e tenendo conto del minimo edittale pari a mesi due di inibizione ex art. 36
cit. (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG.
ANTONAZZO ANGELO, r. Arbitrale, r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 24 DICEMBRE 2025
FERRETTI ANDREA
(UNION BRESCIA)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
del IV Ufficiale in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente, sbracciando e
proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente Addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG.
FERRETTI).
37/190
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 9 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SALA JACOPO
(VIS PESARO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa
nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e
pronunciava frasi irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale,
panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 5 GENNAIO 2026
ESPINOSA LUCA
(GIUGLIANO)
per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei
confronti dell’Arbitro in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, faceva accesso nel
recinto di gioco tramite il cancello della Tribuna Centrale, e si avvicinava all’area di revisione
FVS colpendo il gabbiotto del FVS così costringendo l’Arbitro ad interrompere la review.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
durante una revisione FVS e tenendo conto del minimo edittale pari a mesi due di inibizione
ex art. 36 cit. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR) ED € 500,00 DI
AMMENDA
BOCCHETTI SALVATORE
(ATALANTA U23)
A) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed
ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica proferendo parole
irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo il provvedimento di
espulsione, e fino al termine della gara, in più occasioni dirigeva la squadra mediante
disposizioni tecniche fornite verbalmente all’Allenatore SIG. PAGLIUCA LUIGI in violazione
dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere
(r. Arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LOPEZ GIOVANNI
(ALBINOLEFFE)
per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto:
A) al 48° minuto del secondo tempo, protestava nei suoi confronti e, dopo aver consegnato
la card per la review al IV Ufficiale, con fare minaccioso invitava l’Arbitro ad effettuare la
revisione gesticolando e protestando in maniera eccessiva;
B) al termine della gara, mentre l’Arbitro rientrava negli spogliatoi, reiterava le proteste nei
suoi confronti pronunciando frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
37/191
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS.
STELLONE ROBERTO
(VIS PESARO)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
del IV Ufficiale in quanto, mentre quest’ultimo era impegnato in una revisione FVS, entrava
nell’area di revisione protestando platealmente.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in
occasione di una revisione FVS.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
VAUDAGNA ENRICO
(BRA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in
quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, entrava sul terreno di
gioco esultando con intento provocatorio nei confronti del SIG. LUSUZZO ANDREA.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LISUZZO ANDREA
(PONTEDERA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione al comportamento tenuto dal SIG.
VAUDAGNA ENRICO entrava nell’area tecnica avversaria con l’intento di raggiungerlo
senza riuscirvi.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4,
13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500
PAGLIUCA LUIGI
(ATALANTA U23)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto riceveva disposizioni tecniche mediante
l’utilizzo di auricolari dall’Allenatore BOCCHETTI SALVATORE nonostante quest’ultimo
fosse stato espulso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (II INFR)
TOMEI FRANCESCO
CASSANI STEFANO
CAPUANO EZIO
VECCHI STEFANO
(ASCOLI)
(CARPI)
(GIUGLIANO)
(INTER U23)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
37/192
MILANO LUCA
(BENEVENTO)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto dissentiva platealmente nei loro confronti per contestarne
l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
SAETTI FABIO
(CARPI)
COLLABORATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVATI FERDINANDO
(GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti
della quaterna arbitrale in quanto, mentre il SIG. ANTONAZZO ANGELO protestava nei
confronti dell’Arbitro, dava un pugno contro la porta dello spogliatoio riservato alla Quaterna
Arbitrale, senza provocare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36 comma 1 C.G. S.
valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PITTI ENEA
(CARPI)
per avere, al 13° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una gomitata al collo,
senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il
pallone lontano, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive
a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la
delicatezza della parte del corpo attinta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MENICUCCI DANIELE NELLO
(BRA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in
quanto, a gioco in svolgimento, lanciava un pallone in campo con il chiaro intento di
interferire l’azione dei calciatori avversari.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta e la sua particolare deprecabilità.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GUERINI ALESSIO
(ATALANTA U23)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
37/193
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
TASCONE MATTIA
(SALERNITANA)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
trattenendo per la maglia un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ZOIA RICCARDO
(VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
RIZZO NICHOLAS
LOMBARDI LORENZO
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
MASTROIANNI FERDINANDO
CELEGHIN ENRICO
(ASCOLI)
(CARPI)
(LATINA)
(PRO PATRIA)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FIGOLI MATTEO
D’ALENA ANTONIO
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
MACRI DAVIDE
SAPORETTI LORENZO
CAPELLI ANDREA
SANNIPOLI DANIEL
RICCARDI ALESSIO
MALOTTI MANUELE
BERTONCINI DAVIDE
VITALI PABLO
CLEMENTE GIANLUCA
MOLINA JUAN IGNACIO
CRECCO LUCA
CIOTTI PIETRO
ZARPELLON LEONARDO
(CARPI)
(CASARANO)
(FOGGIA)
(FORLÌ)
(FORLÌ)
(GIANA ERMINIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(TRAPANI)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
DI PAOLA MANUEL
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GALLI GIORGIO
GUCCIONE FILIPPO
CINQUEGRANO SIMONE
ODJER MOSES
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(INTER U23)
(LIVORNO)
37/194
AMMONIZIONE (III INFR)
SOTTINI EDOARDO
CIANCI PIETRO
BIANCHI NICOLO
BERTO GABRIELE
ABREU SANTOS JOSE LEONARDO
CUCCINIELLO FRANCESCO PIO
GARGIULO MARIO
MAIELLO RAFFAELE
PROIA FEDERICO
SORRENTINO DANIELE GIOVANN
D’ORAZIO TOMMASO
ZUNNO MARCO
PAZIENZA ORAZIO MARCO
FRANZOLINI ANDREA
ALBORGHETTI MATTIA
LAMESTA ALESSANDRO
FORCINITI LUIGI
MARENCO FILIPPO
ZANELLATO NICCOLO
ANTONI EDOARDO
GRECO JEAN FREDDI PAS
BELLINI LEONARDO
COCCIA LORENZO
SCHIRONE LUCA
SOW ASANE
BELLODI GABRIELE
ANASTASIO ARMANDO
CRIMI MARCO
FLORIO MATTIA
FABRIANI CRISTIAN
FAGGIOLI ALESSANDRO
SILVESTRO ALESSANDRO
MERCATI ALESSANDRO
DAFFARA MANUEL
FANINI FEDERICO
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(AZ PICERNO)
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(COSENZA)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(FORLÌ)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(LECCO)
(LIVORNO)
(MONOPOLI)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(SALERNITANA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(UNION BRESCIA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (II INFR)
LOMBARDI ALESSANDRO
RIGHETTI SAMUELE
BOFFELLI ANDREA
COPPOLA ALESSANDRO
SILIPO ANDREA
SIMONETTO FEDERICO
BIANCHINI GIANCARLO
CRETELLA CARMINE
SALVO GIUSEPPE
PIEROZZI EDOARDO
SGANZERLA RICCARDO
MUNARI DAVIDE
CECCHETTO ANDREA
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(BRA)
(CAVESE)
(CITTADELLA)
37/195
DE ZEN RICCARDO
CLEMENZA LUCA
STANTE FRANCESCO
CAPELLO ALESSANDRO
PELLITTERI ALESSANDRO
PORRO MATTIA
DRAGO GIACOMO
BASSO GIANMARCO
DI COSMO LEONARDO
ARINI MARIANO
MANZARI GIACOMO
PELLEGRINO ALESSANDRO
BRUSCHI NICOLO
RIGGIO CRISTIAN
FERRI DAVIDE
MASI ALBERTO
KOLAJ ARISTIDI
ROSSI GIANLUCA
VILLA LUCA
BONACCHI CHRISTIAN
D’URSI EUGENIO
MASALA ALESSANDRO
JONSSON KRISTOFER
ZENNARO MATTIA
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO
PUCCIARELLI MANUEL
(CITTADELLA)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(INTER U23)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PINETO)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(RENATE)
(SALERNITANA)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(UNION BRESCIA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CHAKIR MOHAMMED AMINE
GORI GABRIELE
PANADA SIMONE
MARESSA TOMMASO
ROTTENSTEINER BENEDIKT
CRISTALLO CLAUDIO
LULIC KARLO
PEREZ LEONARDO
ALLEGRETTO ANDREA
MORELLI GABRIELE
GABBIANI GIACOMO
STUCKLER DAVID GHARABAGH
GALLEA BEIDI FRANCESCO
FALL MAGUETTE
COPPOLA GIUSEPPE
BONETTI ANDREA
DE BOER KEES CORNELIS H
UBANI MARLON NNAMDI
DALMAZZI ALESSANDRO
PAGLINO STEFANO
CURCIO ALESSIO
DOUMBIA CHEC BEBEL
SANGALLI MATTIA RONALD
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(BRA)
(BRA)
(CAMPOBASSO)
(CASARANO)
(CASARANO)
(CATANIA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(L.R. VICENZA)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SALERNITANA)
(SALERNITANA)
(SAMBENEDETTESE)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TRENTO)
37/196
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 25 Novembre 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
37/197