
(AGENPARL) – Fri 10 October 2025 IN PUBBLICAZIONE LA DETERMINA CON LE VALUTAZIONI
DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A 31 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA PRELIMINARI ALLE PROCEDURE DI GARA
Prosegue l’iter propedeutico all’indizione delle procedure di gara finalizzate all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, in conformità alle recenti novità normative e giurisprudenziali in materia.
È in pubblicazione, infatti, sull’albo pretorio del Comune di Bari, la determina con cui la ripartizione Governo e Sviluppo strategico del Territorio prende atto delle risultanze delle valutazioni della documentazione economico-finanziaria relativa a 31 concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, situate sulla litoranea del Comune di Bari e destinate a “stabilimento balneare/ristorante/pizzeria”, preliminari alle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, in esecuzione dell’art. 4, comma 9, Legge 5 agosto 2022 n. 118.
In conformità alla normativa vigente (disposto dell’art. 4, co. 9, L. n. 118/2022 come modificato dalla L. n. 166 del 14/11/2024 di conv. del D.L. n. 131 del 16/09/2024), nei provvedimenti di indizione delle procedure di gara sarà previsto il riconoscimento, a titolo di indennizzo in favore del concessionario uscente, unicamente delle somme pari al valore residuo dei beni ammortizzabili amovibili e non amovibili per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023, mentre non sarà riconosciuta la previsione di alcuna somma a titolo di avviamento in favore del concessionario uscente.
Parte integrante della determina sono le 31 relazioni e giudizi di affidabilità della documentazione economico-finanziaria e l’elenco contenente le valutazioni di natura economico- finanziaria preliminari alla quantificazione delle indennità spettanti al concessionario uscente, ove dovute dal concessionario subentrante, comprensive dei valori di avviamento richiesti dagli uffici tecnici competenti.
La determina è impugnabile con ricorso innanzi al T.A.R. Puglia – Bari nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla ricezione.
I passaggi della vicenda in sintesi
Ai sensi delle recenti indicazioni normative e giurisprudenziali in materia di concessioni demaniali marittime, l’amministrazione è tenuta a procedere all’indizione di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime in scadenza, in conformità alla Direttiva n. 2006/123/CE (c.d. “Bolkestein”);
Con apposite determinazioni dirigenziali, nel corso del 2024 sono stati approvati gli avvisi pubblici finalizzati a conseguire l’acquisizione, dalla totalità dei concessionari interessati, della documentazione tecnica ed economico-finanziaria necessaria per la corretta elaborazione dei contenuti del disciplinare di gara da porre a base della procedura competitiva di affidamento delle concessioni in questione.
Ai titolari delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico- ricreativa è stato richiesto di produrre la documentazione tecnica ed economico- finanziaria, così dettagliata: relazione tecnica; documentazione fotografica e rilievo planimetrico dello stato dei luoghi afferenti alle aree e strutture in concessione, sottoscritti dal concessionario e da un tecnico abilitato, rappresentativo dello stato dei luoghi, con l’indicazione dell’area occupata e della disposizione di eventuali manufatti presenti, con le relative dimensioni; perizia giurata di stima redatta da un esperto individuato dall’attuale concessionario tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, la quale individui e documenti; gli investimenti dei beni aziendali utilizzati per l’esercizio delle attività strettamente correlate alla concessione e non integralmente ammortizzati ai sensi della normativa fiscale, che dovrebbero essere ceduti all’eventuale concessionario subentrante, a partire dal 01/01/2019 e non ancora ammortizzati alla data del 31/12/2023, con specifica indicazione delle fonti di finanziamento; gli investimenti dei beni non amovibili realizzati per l’esercizio della concessione demaniale e debitamente autorizzati dall’Ente concedente, a partire dal 01/01/2019 e non ancora ammortizzati alla data del 31/12/2023, con specifica indicazione delle fonti di finanziamento; il valore dell’avviamento dell’azienda commerciale.
Decorsi i termini per l’acquisizione della documentazione tecnica ed economico-finanziaria richiesta nei citati avvisi pubblici, l’ufficio Gestione e Valorizzazione del Demanio marittimo della ripartizione Governo e Sviluppo strategico del Territorio ha intrapreso la complessa attività istruttoria di analisi e valutazione della documentazione, relativa a un totale di 67 concessioni demaniali marittime;
Considerato che le valutazioni di natura economico-patrimoniale risultano di particolare complessità tecnica, richiedendo competenze specialistiche non presenti all’interno dell’amministrazione, il Comune ha indetto una procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico in favore di un esperto contabile.
All’esperto individuato, un professionista nominato dall’ente, selezionato con procedura comparativa tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, come stabilito dalla legge, è stato poi richiesto di assicurare priorità alla valutazione della documentazione economico-finanziaria relativa a 31 concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto stabilimenti balneari / ristoranti / pizzerie, al fine di garantire tempestivamente la relativa istruttoria.
Lo scorso 2 ottobre sono state acquisite le valutazioni compiute dal professionista incaricato in ordine alla documentazione economico-finanziaria relativa alle 31 concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa destinate a uso “stabilimento balneare/ristorante/pizzeria”, preliminari alle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
Tali valutazioni e le susseguenti risultanze sono state elaborate in conformità al quadro giuridico- normativo al tempo vigente (antecedente alla citata modifica normativa intervenuta con la Legge n. 166 del 14/11/2024*) e, conseguentemente, contengono la quantificazione del valore dell’avviamento che, tuttavia, non potrà comportare il riconoscimento di alcun valore economico in favore del concessionario uscente in forza della citata novella normativa.
In coerenza con l’attuale assetto normativo, risulta perciò corretto prevedere il riconoscimento, a titolo di indennizzo in favore del concessionario uscente, unicamente delle somme pari al valore residuo dei beni ammortizzabili amovibili e non amovibili per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023.
*La novella normativa introdotta dalla Legge 166 del 14/11/2024 di conv. del D.L. n. 131 del 16/09/2024 ha modificato la disposizione dell’art. 4, co. 9, L. n. 118/2022, stabilendo che oggetto dell’indennizzo a carico del concessionario subentrante e in favore del concessionario uscente è costituito dal “valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione”, nonché da “quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni”, in assenza di alcuna previsione in ordine al riconoscimento di somme a titolo di avviamento.