
(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 Doppi turni al Chris Cappell College, il Comune non ha responsabilità
In riferimento a una nota indirizzata genericamente ai “lettori e cittadini tutti”, si rende necessario fornire alcune precisazioni, a tutela dell’onorabilità del Comune di Anzio, e soprattutto della corretta informazione pubblica.
Risulta infatti sorprendente, oltre che profondamente scorretto, attribuire al Comune di Anzio responsabilità che non rientrano né per legge né per competenza nella sfera dell’amministrazione comunale, ma che sono chiaramente in capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ente competente in materia di edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado.
L’Istituto Chris Cappell College, trattandosi appunto di scuola superiore, non è gestito né amministrato dal Comune di Anzio, che pertanto non ha deliberato, né potrebbe deliberare, alcuna rotazione degli studenti, né alcuna ristrutturazione dell’edificio scolastico di via Fratini. Si tratta di interventi pianificati e disposti dalla Città Metropolitana, in raccordo con la dirigenza scolastica dell’Istituto, nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle procedure previste, come già spiegato in una nostra nota del 6 settembre scorso.
L’affermazione secondo cui il Comune avrebbe “preso decisioni in autonomia” appare quindi non solo infondata, ma tecnicamente impossibile, e tradisce una conoscenza alquanto approssimativa (per usare un eufemismo) delle basilari competenze istituzionali.
La diffusione di informazioni false o distorte, soprattutto quando si tenta di attribuire arbitrariamente responsabilità a un ente pubblico, non solo disinforma i cittadini, ma mina anche il necessario clima di collaborazione tra istituzioni, famiglie e studenti.
Per quanto riguarda la questione delle deroghe agli orari di uscita, anche in questo caso, è bene chiarire che le modalità di frequenza scolastica e le eventuali autorizzazioni a uscite anticipate rientrano esclusivamente nella potestà organizzativa del dirigente scolastico.
Ad ogni modo, la pratica sportiva, pur rilevante, non può costituire in automatico un’esimente rispetto agli obblighi scolastici, né si può pretendere di derogare alla regolarità della frequenza sulla base di esigenze soggettive, per quanto legittime esse siano. È compito della scuola valutare caso per caso, sulla base di criteri trasparenti, documentati e uguali per tutti.