
(AGENPARL) – Wed 01 October 2025 Approvate dalla giunta le modalità e le procedure per il riconoscimento
delle associazioni Pro Loco e per l’iscrizione negli elenchi comunale e
regionale. La delibera dà attuazione a quanto previsto all’articolo 20 del
Testo unico del turismo (legge regionale 61 del 2024), che individua i
comuni come gli enti competenti al riconoscimento.
Come già sottolineato dal presidente della Regione in occasione della
promulgazione della legge a fine agosto, la Toscana colma un vuoto
normativo e allo stesso tempo supporta l’importante attività di queste
associazioni di valorizzazione culturale e artistica dei territori. Questo
ulteriore atto affianca la nuova legge indicando i passi da compiere per il
riconoscimento di realtà che rappresentano il cuore pulsante ed il
presidio più autentico della ‘Toscana diffusa’.
La presentazione della domanda al comune competente per territorio da parte
dell’associazione deve avvenire allegando atto costitutivo e statuto. La
stessa domanda deve contenere le condizioni per il riconoscimento ovvero,
il possesso di uno statuto democratico ed un’organizzazione funzionale
conforme alle norme del codice civile e la disponibilità di entrate
adeguate per perseguire le proprie finalità.
Una volta che il Comune ha accertato il rispetto delle condizioni
richieste, viene riconosciuta la qualifica di Pro Loco e avviene
l’iscrizione nell’elenco comunale e di diritto anche in quello regionale,
come stabilito dalla nuova legge regionale, la 54 del 2025, che entrerà in
vigore l’1 gennaio 2026.
La delibera stabilisce inoltre le regole che riguardano l’aggiornamento
degli elenchi e la revoca del riconoscimento. Qualora l’associazione
iscritta modifichi lo statuto dell’associazione deve comunicarlo al comune
entro quindici giorni dall’approvazione, allo scopo di verificare che i
requisiti richiesti continuino a sussistere. Inoltre, su richiesta del
Comune, l’associazione deve comunicare il programma delle attività per
l’anno in corso, la copia del bilancio di previsione relativo all’anno in
corso, quella del bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione
descrittiva delle attività sempre dell’anno precedente. Il Comune provvede
ad aggiornare l’elenco, revocando il riconoscimento e disponendo la
cancellazione qualora accerti: il venir meno di una o più delle condizioni
che hanno permesso l’iscrizione e l’associazione, sempre su richiesta del
Comune, non provveda a ripristinarle entro sessanta giorni; il mancato
svolgimento delle attività previste dalla legge; lo scioglimento o
l’estinzione dell’associazione.