
(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 22 al 26 settembre 2025
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Mercoledì 24 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-552/24 Lami / Frontex
(Statuto dei funzionari)
Il ricorrente è un funzionario dell’Agenzia europea della Guardia di frontiera
“Frontex” e nel 2024 ha presentato reclamo a Frontex per l’annullamento di
alcune decisioni in materia di ferie. Il funzionario contesta il fatto che Frontex
abbia detratto un numero di giorni di ferie superiore a quelli effettivamente
goduti, perché, per erronea valutazione di Frontex, una giornata di ferie
equivale a 8 ore, laddove invece il turno di lavoro giornaliero del ricorrente è di
12 ore. Per potersi assentare dal lavoro per un turno intero, quindi, viene
computato un numero di giorni di ferie annuali corrispondente a 1,5.
Dato che Frontex ha rigettato la richiesta di annullamento di queste decisioni
del ricorrente, quest’ultimo ha proposto impugnazione davanti al Tribunale per
violazione delle norme di diritto dell’Unione europea che regolano l’orario e le
condizioni di lavoro dei funzionari dell’Unione.
Non dimenticate di
controllare anche il
Calendario sul
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i dettagli su queste
e altre cause.
Mercoledì 24 settembre 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-555/24 Bioalchemilla e Alkemilla Eco
Bio Cosmetic / EUIPO – Morale (NAMALEI)
(Proprietà intellettuale)
Il segno figurativo NAMALEI è stato registrato nel 2020 per diverse tipologie di
prodotti cosmetici e dietetici; nel 2021, le due società ricorrenti hanno
presentato all’EUIPO domanda di dichiarazione di nullità di questo marchio, per
malafede del richiedente e per violazione delle norme europee e internazionali
in materia di proprietà intellettuale e di marchi dell’Unione europea. Dopo che
la divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto la domanda di
dichiarazione di nullità e la commissione di ricorso ha respinto il ricorso delle
ricorrenti contro la decisione della divisione, le società si sono rivolte al
Tribunale per ottenere l’annullamento della decisione della commissione di
ricorso e/o la dichiarazione di nullità del marchio.
Giovedì 25 settembre 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-474/24 NADA Austria e a.
(Riavvicinamento delle legislazioni)
Quattro atleti professionisti che hanno violato le norme anti-doping hanno
presentato ricorso davanti a un tribunale austriaco perché non sia più
consultabile un elenco pubblicato sui siti della NADA Austria (Agenzia nazionale
per la lotta contro il doping) e dell’ÖADR (Commissione austriaca per la lotta
contro il doping), nel quale sono indicati i loro nomi, lo sport praticato, la
durata della loro esclusione dalle competizioni sportive e i motivi che
giustificano questa esclusione.
In Austria, infatti, una pubblicazione di questo tipo è obbligatoria per legge e ha
lo scopo di essere un deterrente per gli altri atleti, affinché non violino le
norme anti-doping (in generale, quindi, per prevenire il doping sportivo) e di
evitare l’elusione delle norme anti-doping informando dell’espulsione dell’atleta
tutti coloro che potrebbero voler sponsorizzare o avere rapporti con lei o lui.
I quattro atleti coinvolti ritengono che questa pubblicazione violi il RGPD
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
È in questo contesto che il tribunale austriaco si è rivolto alla Corte di giustizia
per l’interpretazione del RGPD, dopo che la Corte stessa ha dichiarato
l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’USK
(Commissione arbitrale indipendente, che riesamina le decisioni dell’ÖADR; v.
C-115/22 e relativo comunicato stampa n. 80/24). L’USK aveva infatti
inizialmente sottoposto per prima alla Corte la domanda di pronuncia
pregiudiziale.
Verrà redatto un comunicato stampa di queste conclusioni.
Questa agenda propone una selezione di cause di
possibile interesse mediatico che saranno trattate nei
prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che
vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità
Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e
non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte
di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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