(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025 - Di queste tematiche se n’è parlato a Pescasseroli, Domenica 3 Agosto, nel corso di una manifestazione organizzata dagli allevatori di tre regioni e dalle loro rispettive organizzazioni: Iura Civium ad Bonum Naturae (Abruzzo), Comitato Allevatori e Agricoltori del Territorio (Molise), Alleanza dei Pastori Aurunci e Ciociari (Lazio). Tutti i relatori (tra cui Virgilio Morisi, Guglielmo Lauro, Orazio Tatangelo, Vitalino Scassera, Romeo D’Andrea, Cristian Carnevale ed altri) – hanno espresso le loro istanze con chiarezza e dovizia di particolari, all’insegna della coerenza e della competenza. (https://www.amolivenews.it/2025/08/03/piano-del-pnalm-a-pescasseroli-protestano-gli-allevatori-stupore-fra-i-turisti/). Bella la solidarietà ricevuta anche attraverso la partecipazione di rappresentanti del mondo allevatoriale delle province di Latina e Frosinone, nonché del Matese. Cresce, così, un movimento ancorato alla difesa dei diritti e della legalità che, senza alcun ammiccamento con la politica, ha creato le premesse per scardinare un ‘Sistema Parco’ ben collaudato e alimentato, a 360°, da favoritismi e collusioni. Tale sistema ha mercificato la ‘Natura’ per i propri interessi, assoggettandola ai dicta di ‘sedicenti’ gestori di aree protette, incapaci di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio; tentando di separare quest’ultimo dalle sue tradizioni e dalle pratiche consuetudinarie che lo hanno plasmato nei secoli.
Tuttavia, nulla sarà mai come prima per il famigerato Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), ora che gli allevatori l’hanno impugnato legalmente, presentando ricorso ufficiale al TAR. Per i non addetti ai lavori, il ‘Piano del Parco’ è lo strumento previsto dalla legge quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991) per tutelare i valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici tradizionali del territorio dei parchi nazionali.
Il PNALM si estende per circa 50.500 ettari, comprendendo 12 Comuni in Abruzzo, 7 nel Lazio e 5 nel Molise; gran parte del territorio di detti Comuni ha riconosciuta e documentata natura di demanio civico. In alcuni casi, l’estensione dei territori di demanio civico è così vasta da coprire la quasi totalità della superficie del territorio comunale. Ciò nonostante, i ‘sedicenti’ dirigenti del PNALM sembrano aver ignorato tutto questo, tenendo in minima considerazione il legittimo diritto dei residenti all’uso di terreni gravati da uso civico ed oggi ‘strangolati’ dalle logiche di protezionismo ortodosso ed oltranzista dello stesso Parco. Va ricordato che la presenza degli usi civici è essenziale per lo svolgimento di attività di natura agrosilvopastorale che costituiscono fonte di sostentamento economico per le comunità locali degli abitanti. Sfortunatamente il Parco, nel corso degli anni, ha demonizzato e ostacolato tali attività, con particolare riferimento all’allevamento brado di bovini ed equini.
“Io appartengo a questo territorio” dice Morisi, Presidente di Iura Civium ad Bonum Naturae “e posso affermare con certezza che la nostra gente è stata costretta ad abbandonare le attività tradizionali non solo a causa di cambiamenti epocali: (modernizzazione, industrializzazione, migrazione, etc.) ma anche a causa del Parco”. A testimonianza di questo, è la storia del vecchio pastore Renato Colasante (detto Renaticcio). Egli fu costretto dal PNALM a smettere l’attività per sfinimento, perché perseguitato alla stregua di un pericoloso criminale, colpevole solo di aver svolto il proprio lavoro di pastore di cui era profondamente innamorato e che rappresentava l’unica fonte di sostentamento per se e la sua famiglia. A causa delle molteplici e continue denunce, lo sfortunato, per diversi anni, è stato costretto a fare la spola tra Pescasseroli e il tribunale di Sulmona per presenziare alle udienze e reo, a detta del Parco, di aver impiantato abusivamente su terreno privato una stalla nella zona delle Foche, unico e necessario ricovero per i propri ovini. Tuttavia, l’area dove si trovava la stalla era classificata come Zona E3, dove la costruzione di strutture del genere era, tra l’altro, possibile. Inesorabilmente, nel 1982, quella stalla fu messa sotto sequestro per ordine della magistratura; tutto questo mentre altri abusi edilizi sbucavano come funghi anche su suoli comunali, e non furono mai fermati. Quando Renaticcio andò a parlare con l’allora vice presidente del Parco, Dott. Cifarelli, per cercare di trovare una soluzione, la risposta datagli fu: “lei demolisca la stalla e vada a lavorare in Germania come tanti altri”. Così, Renaticcio, nonostante le reiterate richieste e preghiere per cercare un accomodamento bonario, sia con il Comune sia con il Parco, non fu ascoltato e non ricevette nessuna clemenza. Per il Parco tiranno, Renaticcio – l’ultimo pastore transumante di pecore a Pescasseroli – non aveva più diritto di esistere – doveva sparire. Così, con Renaticcio, finiva l’ultima transumanza di pecore da Pescasseroli verso le Puglie. Il Parco di oggi, sotto la spinta oppressiva del suo intransigente Direttore, Luciano Sammarone, cerca di perseguire – anche con maggior efferatezza – la linea dei suoi predecessori, non rendendosi conto che la Legge, invece, gli, impone di rispettare i domini collettivi gravati da uso civico. Cosa, invece, che Sammarone – con la sua usuale baldanza – continua ad ignorare. A questo riguardo, il ricorso contro il piano del Parco presentata al TAR parla chiaro: lo svolgimento delle attività agrosilvopastorali “non si pone di certo in contrasto con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ma, anzi, contribuisce a garantirne – cosi come è stato sino ad oggi – un’efficace e duratura preservazione, essendo proprio l’interdipendenza tra attività antropica ed ambiente naturale che, nei secoli, ha determinato la costruzione del paesaggio, dovendo la stessa essere perciò mantenuta, proprio a tutela del patrimonio naturale, oltre che socioeconomico, delle aree interessate”.
Nel ricorso contro il piano del Parco presentato dagli allevatori di tre regioni e dalle loro rispettive organizzazioni, viene ulteriormente segnalato che “i diritti di uso civico spettanti alle comunità locali gravano anche su importanti estensioni di terre di proprietà privata che, a loro volta, usufruiscono del medesimo regime di tutela”. In questo senso, il caso di Pescasseroli è esemplare. Qui – com’è affermato nel ricorso: “terreni oggi di natura privata, sui quali però residua il gravame di uso civico, sono presenti in tutto l’ambito territoriale e, di conseguenza, i diritti di uso civico si estendono oltre la percentuale di territorio demaniale, facendo sì che, escluse le aree edificate e quelle a stretto servizio di esse e della vita urbana dei centri abitati presenti nel Parco, praticamente tutto il restante territorio, che sia di natura demaniale civica o no, è soggetto ad uso civico”.
Oggi, la svolta epocale sta nel fatto che le tesi e le istanze degli allevatori estensivi contro il Piano del Parco sono state corroborate, a pieno titolo, da giuristi e avvocati di fama nazionale. Il prestigioso avvocato Vincenzo Cerulli Irelli, che difende gli allevatori, non fa nessun sconto al Parco. Anzi, smantella ogni certezza di presunta legalità, dimostrando che il procedimento che ha portato alla stesura del Piano è illegittimo, perché afflitto “da gravi ed insanabili vizi”. Tra le varie inosservanze, al Parco viene contestato, di non aver assolto all’obbligo di effettuare, in sede istruttoria, un attenta ricognizione della qualitas dei terreni ricompresi nel suo perimetro (cioè l’analisi delle varie classificazioni : demanio statale, demanio regionale, demanio comunale, demanio civico, terreni allodiali, terreni allodiali gravati da diritti di uso civico). Ciò era, infatti, d’obbligo nella fase progettuale della proposta del Piano.
Successivamente, in data 14 settembre/10 ottobre 2022, il Piano del Parco veniva depositato presso le Regioni, le Comunità Montane e i Comuni ai sensi dell’art. 12, co. 4 legge n. 394 del 1991. Tuttavia, come è sottolineato nel ricorso, il Piano pubblicato in tale data “non coincideva affatto con il Piano del 2010, ma consisteva in un ‘corpus’ di elaborati, all’evidenza redatti successivamente…Si trattava, quindi, di un nuovo documento di pianificazione, mai adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco”. In aggiunta a tutto ciò, come enfatizzato nel ricorso, il procedimento che ha sotteso la creazione Piano del Parco non ha garantito trasparenza e partecipazione, ostacolando “la piena ed informata partecipazione da parte delle comunità interessate”. Inoltre, viene fatto anche notare che “gran parte dei Comuni non provvedevano…alla pubblicazione sui rispettivi albi pretori dell’avviso di avvio della consultazione, rendendosi necessario procedere ad una seconda pubblicazione, venendo prorogato il termine per la presentazione delle osservazioni”.
Ben prima che il ricorso del Parco venisse sottoposto al TAR, gli allevatori avevano fatto di tutto per presentare le loro obiezioni alla dirigenza del PNALM, che rimaneva – invece – silente ed indifferente rispetto a queste. Ad esempio, nell’osservazione n. 41 del 10/10/2022, a firma di Virgilio Morisi, presidente dell’Associazione Iura Civium ad Bonum Naturae, veniva evidenziato che “in tutte le centinaia di pagine del cumulo di elaborati del ‘progetto’ di Piano del PNALM non viene trattato, neanche minimamente, l’obbligo che l’Ente Parco ha di fare salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali (comma 5 art. 11 L. 394/1991)… e non si riconosce alcun ruolo ai titolari della proprietà di larghissima parte del territorio dell’area protetta, neanche con un minimo accenno”.
Prima o poi, il Parco dovrà farsene una ragione: legali di spicco sostengono che molte delle sue argomentazioni e motivazioni a difesa del Piano sono superficiali ed errate. Basterebbe citare l’asserzione del Parco secondo cui “la tutela degli usi civici, al contrario di quella che ha ad oggetto il paesaggio, l’ambiente e la biodiversità, non assurge a rango costituzionale”. E’ paradossale che tali asserzioni, ampiamente smentite da consolidata giurisprudenza, siano poi riprese e utilizzate anche da funzionari della Regione Abruzzo prototipi, quest’ultimi, di una politica miope e doppiogiochista. Non ci si stupisce, infatti, se lo stesso vicepresidente e assessore della Giunta Regionale Abruzzo, Emanuele Imprudente, abbia ribadito che il principio costituzionale della protezione ambientale è sovrastante rispetto a quello di altri diritti, non per ultimo quello agli usi civici. Un’affermazione che lascia sbigottiti e che non trova alcun riscontro diretto nella legislazione di riferimento. E’ vero che con la legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022, la tutela dell’ambiente e della natura è entrata nella Carta Costituzionale italiana e che nell’art. 9 è stata inserita la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Però, mai si evince da tutto ciò, che i diritti all’uso civico e il godimento ai domini collettivi siano subordinati alle normative ambientali. Sembra quasi di essere ritornati agli anni bui del modello di ‘conservazione fortezza’, un salto anacronistico nel passato che si fa beffa della stessa legge 168 del 2017, secondo cui il regime giuridico dei beni collettivi resta quello “dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilita’ e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale” (Art. 3, c. 3). Comunque, è doveroso ricordare che prima dell’articolo 9 della Costituzione, viene l’articolo 2 che recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Che la Regione Abruzzo sia succube passiva delle decisioni del PNALM era cosa ben nota. Va evidenziato, infatti, che con deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2023 del Consiglio direttivo, l’Ente Parco prendeva atto dei pareri resi in sede di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), nonché delle osservazioni accolte dalla Commissione appositamente nominata – sulle quali, invece, non si erano pronunciate le Regioni le quali, in ogni caso, ‘non possono invadere con norma legislativa, la disciplina degli assetti fondiari collettivi, estinguendoli, modificandoli o alienandoli’ (Sent. 113/2018 – mass. 41129). La cosa più grave è che, nell’elenco degli allegati a tale delibera, compariva per la prima volta, l’elaborato denominato ‘Linee guida per la gestione pascoliva e relative cartografie’, che non apparteneva al compendio dei documenti pubblicati come proposta di Piano del Parco. Come già citato nel ricorso al TAR, “la Regione Abruzzo, con determina dirigenziale, anziché pronunciarsi sulle osservazioni, si limitava a ‘condividere’ i pareri resi dalla Commissione istituita dall’Ente Parco, prendeva atto delle modifiche agli elaborati del Piano approvate dal Consiglio direttivo del Parco e trasmetteva ai Comuni interessati gli elaborati del Piano e lo Schema d’Intesa da sottoscrivere e lo Schema di deliberazione di Comuni”. Va inoltre fatto notare che, benché il Consiglio Regionale della Regione Abruzzo e Molise abbiano approvato il Piano del Parco, manca – sino ad oggi – una delibera di approvazione da parte della Regione Lazio.
Il ricorso al TAR, presentato dagli allevatori, mette in evidenza il contesto totalmente anomalo che ha caratterizzato la stesura del Piano del Parco come, ad esempio, un processo di zonazione che, con le sue norme tecniche di attuazione (NTA), “ha precluso in numerose aree e significativamente limitato in altre le tradizionali attività agrosilvopastorali da parte dei ‘cives’…imponendo vincoli che si traducono e si risolvono in un illegittimo mutamento di destinazione d’uso”. La difesa legale degli allevatori parla chiaro, si prefigura per il PNALM la “violazione e/o falsa applicazione della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e successive integrazioni, della legge 20 novembre 2017 n. 168, del regime ‘demaniale’ a tutela delle terre in uso civico quale delineato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 5, della stessa Legge 394/1991”. Insomma, le violazioni alle quali il PNALM è chiamato a rispondere sono molteplici ma qui ne citiamo soltanto alcune: 1) Violazione dell’art.12, della legge n. 394 (1991), nonché dei principi di pubblicità e di trasparenza, di buona fede e leale collaborazione (art. 1 legge n. 241/190). Inadeguata ed errata valutazione delle osservazioni presentate. Ulteriore profilo di violazione di norme e principi a tutela dei beni e dei diritti di uso civico; 2) Violazione dell’art. 12, commi 4 e 6, della legge n. 394/1991, in quanto il Piano approvato dalle Regioni Abruzzo e Molise non è stato adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco e non è stato oggetto di parere favorevole della Comunità del Parco; 3) Violazione all’art. 11-bis della Legge n. 394/1991 per omessa elaborazione del Piano pluriennale economico sociale; 4) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti e per vizio di motivazione.
La manifestazione degli allevatori, tenutasi a Pescasseroli questo 3 Agosto, ha voluto ribadire, ancora una volta, l’illegittimità’ del Piano del Parco e ha deciso di farlo pubblicamene, raccogliendo l’applauso dei turisti di passaggio. Ora, molti di questi sono consapevoli che la bellezza del territorio chiamato ‘Parco’ non è da attribuirsi alla gestione dell’ente preposto ma, invece, al lavoro incessante di generazioni di pastori, boscaioli e piccoli agricoltori che, con le loro pratiche consuetudinarie, hanno plasmato il paesaggio, così come lo vediamo oggi. Senza alcuna ombra di dubbio, la manifestazione di Domenica ci parla di un forte vento di cambiamento con il quale la dirigenza del PNALM dovrà, prima o poi, confrontarsi. Per anni, tale dirigenza ha acquisito le fattezze mostruose di un muro di gomma, dove qualsiasi proposta o tentativo di comunicazione da parte degli allevatori era destinato a rimbalzare sui legittimi attori, come un bumerang. Oggi, però, il Parco è costretto a confrontarsi con il parere di giuristi di prestigio e se ‘la legge è (veramente) uguale per tutti’, anche quel muro di gomma innalzato dalla dirigenza del PNALM, è destinato a sfaldarsi tragicamente, sotto il peso di accuse sostanziali, ponderate e corroborate da evidenze inequivocabili. Quel po’ che resta della credibilità del PNALM, sia a livello nazionale che internazionale, dipenderà dalla sua capacità di dare risposte soddisfacenti e lungimiranti ai legittimi attori e custodi del territorio…ne vale la sopravvivenza dello stesso Ente Parco, per gli anni che seguiranno.








