
(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 COMUNICATO STAMPA n. 76/25
Lussemburgo, 25 giugno 2025
Sentenza del Tribunale nella causa T-239/23 | Comité interprofessionnel du vin de Champagne e
INAO/EUIPO – Nero Lifestyle (NERO CHAMPAGNE)
NERO CHAMPAGNE non può essere registrato come marchio dell’Unione
europea per vini con denominazione di origine protetta «Champagne»
Nel 2019, la società italiana Nero Lifestyle ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO) una domanda di registrazione del marchio denominativo NERO CHAMPAGNE. La domanda riguarda alcuni
prodotti e servizi, tra cui taluni «vini conformi al disciplinare della [DOP] “Champagne”».
Il Comité interprofessionnel du vin de Champagne e l’Institut national de l’origine et de la qualité si sono opposti alla
registrazione con la motivazione, in particolare, che la DOP «Champagne» è registrata dal 1973. Essi sostengono che
il marchio NERO CHAMPAGNE potrebbe approfittare abusivamente della notorietà dei prodotti DOP la cui tutela
mira essenzialmente a garantire ai consumatori che tali prodotti presentino talune caratteristiche particolari e,
pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica.
Dal momento che l’opposizione è stata parzialmente respinta dall’EUIPO, gli organi professionali hanno adito il
Tribunale dell’Unione europea. Nella sua sentenza, esso annulla la decisione dell’EUIPO e accoglie
l’opposizione, anche per quanto riguarda i «vini conformi al disciplinare della [DOP] “Champagne”». Pertanto, la
domanda di registrazione del marchio NERO CHAMPAGNE è respinta.
Il Tribunale ricorda anzitutto che il diritto dell’Unione non vieta che un marchio possa contenere una DO P. Tuttavia,
la sua registrazione può essere rifiutata qualora la DOP non sia conforme al disciplinare del prodotto di cui trattasi,
qualora il suo uso sfrutti la notorietà di una DOP o qualora il marchio richiesto veicoli un ’indicazione falsa o
ingannevole relativa alla provenienza o all’origine del prodotto.
Il Tribunale ritiene che esista una presunzione secondo cui un marchio contenente una DOP e registrato
unicamente per prodotti che rispettano il disciplinare di tale DOP non sfrutti indebitamente la notorietà di
quest’ultima. Tuttavia, una presunzione del genere può essere rovesciata qualora sia dimostrat o che un marchio
può sfruttare indebitamente la notorietà di una DOP, quand’anche esso designi unicamente prodotti conformi
al disciplinare di tale DOP. Dunque, quando elementi in tal senso sono portati a conoscenza dell ’EUIPO,
quest’ultimo deve esaminarli al fine di verificare se essi consentano di rovesciare detta presunzione.
Pertanto, da un lato, il Tribunale constata che, nonostante una prassi costante dell ’EUIPO in tal senso, la
commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto ritenendo, in sostanza, che tale presunzione non possa
essere messa in discussione da alcun elemento di prova. Dall’altro, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha violato
l’obbligo di motivazione ad essa incombente. Infatti, essa non ha sufficientemente esposto in che modo gli elementi
prodotti dagli organi professionali non fossero idonei a rovesciare la suddetta presunzione.
Infine, il Tribunale dichiara che il termine «nero» potrebbe essere percepito dal consumatore come evocativo del
vitigno dello champagne o del suo colore, di modo che il marchio richiesto potrebbe veicolare un ’indicazione falsa o
ingannevole. Infatti, il Tribunale rileva che tale termine è utilizzato nel nome di diversi noti vitigni italiani e che
molteplici varietà di viti lo includono nella loro deno minazione. Inoltre, il termine «nero» sarà inteso dal pubblico di
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lingua italiana nel senso del colore nero. Il pubblico potrebbe quindi pensare che si tratti di uno «champagne nero»,
quando invece, secondo il disciplinare della DOP, uno champagne può essere solamente bianco o rosato.
IMPORTANTE: I marchi dell’Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell ’Unione
europea. I marchi dell’Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i
disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione di marchi dell ’Unione e di disegni e modelli comunitari
sono presentate all’EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest’ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono, a seconda del caso,
investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene
annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto. L ’impugnazione è
soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di
ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l ’impugnazione solleva
per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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