
(AGENPARL) – Mon 12 May 2025 COMUNICATO N. 166/DIV – 12 MAGGIO 2025
166/636
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 10 MAGGIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 10 Maggio 2025
PLAY OUT – GARA DI ANDATA
GIRONE A
CALDIERO
TERME
PRO PATRIA
TRIESTINA
PRO VERCELLI
GIRONE B
MILAN FUTURO
SESTRI LEVANTE LUCCHESE
GIRONE C
ACR MESSINA
FOGGIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni
che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 10 MAGGIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle gare dei Play Out i sostenitori
delle Società ACR MESSINA, PRO VERCELLI e SESTRI LEVANTE hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori
SOCIETA’
AMMENDA € 900,00
SESTRI LEVANTE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al
termine della gara, in direzione dei tesserati avversari mentre stavano rientrando
negli spogliatoi, una bottiglietta piena che cadeva sul terreno di gioco e un
fumogeno spento che cadevano nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, una bottiglietta d’acqua
semipiena e un bicchiere semipieno di liquido, nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
TRIESTINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno
sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta, considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
PRO VERCELLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver danneggiato i battitacchi posti nel Settore Ospiti loro
166/637
riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
TESSER ATTILIO
(TRIESTINA)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SANTARELLI GIORGIO
(LUCCHESE)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dei
componenti la Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente
e ripetutamente nei loro confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
GRENDENE DANIELE
(TRIESTINA)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FURNO CRISTIANO
(SESTRI LEVANTE)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e entrava sul terreno di gioco di almeno cinque
metri, protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di
riserva).
SILVESTRI TOMMASO
(TRIESTINA)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
166/638
AMMONIZIONE (I INFR)
BUCHEL MARCEL
LIA DAMIANO BIAGIO
FILICIOTTO ALBERTO
MONDINI GABRIELE
GALA ANTONIO
MAZZOCCO DAVIDE
SALINES EMMANUELE
SARR AMADOU MAKHTAR
BALLARINI MARCO
VISCONTI ELIA
BRANCA SIMONE
IANESI SIMONE
SANDRI MATTIA
PRATELLI LEANDRO
CAROSSO ALESSANDRO
RUTIGLIANO CARLO MATTIA
SCHENETTI ANDREA
FUSCO EUGENIO
MOLINA JUAN IGNACIO
FIORDILINO ANTONIOLUCA
TONETTO MATTIA
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(CALDIERO TERME)
(CALDIERO TERME)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 12 Maggio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
166/639