
(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 COMUNICATO STAMPA n. 52/25
Lussemburgo, 29 aprile 2025
Sentenza della Corte nella causa C-181/23 | Commissione / Malta (Cittadinanza tramite investimento)
Cittadinanza dell’Unione: il programma maltese di cittadinanza tramite
investimento è contrario al diritto dell’Unione
L’acquisizione della cittadinanza dell’Unione non può risultare da una transazione commerciale
Sebbene la definizione dei requisiti per la concessione e la perdita della cittadinanza di uno Stato membro rientri
nella competenza nazionale, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione. Il vincolo di
cittadinanza con uno Stato membro si basa su un rapporto specifico di solidarietà, lealtà e reciprocità dei diritti e dei
doveri tra lo Stato e i suoi cittadini. Quando uno Stato membro concede la cittadinanza, e quindi automaticamente
la cittadinanza dell’Unione, come contropartita diretta di investimenti o di pagamenti predeterminati mediante una
procedura avente natura di transazione, esso viola manifestamente tali principi. Una tale «commercializzazione»
dello status di cittadino è incompatibile con la concezione fondamentale della cittadinanza dell’Unione definita dai
trattati. Essa viola il principio di leale cooperazione e mette a repentaglio la fiducia reciproca tra gli Stati membri in
merito all’attribuzione della loro cittadinanza, fiducia che è sottesa all’istituzione della cittadinanza dell’Unione nei
trattati.
A seguito di una modifica della legge sulla cittadinanza maltese nel luglio 2020, Malta ha adottato una normativa 1
che stabiliva le modalità di acquisizione della «cittadinanza maltese per naturalizzazione in ragione di servizi
eccezionali tramite investimenti diretti» (Programma di cittadinanza tramite investimento del 2020) 2. Nell’ambito di
tale regime, gli investitori stranieri potevano chiedere di essere naturalizzati qualora soddisfacessero un certo
numero di requisiti, principalmente di natura finanziaria.
La Commissione ritiene che tale regime, che concedeva la naturalizzazione a fronte di pagamenti o di investimenti
predeterminati, a persone prive di un vincolo effettivo con Malta, rappresenti una violazione delle norme relative
alla cittadinanza dell’Unione 3 e del principio di leale cooperazione 4. Essa ha quindi proposto un ricorso contro tale
Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia.
La Corte dichiara che, avendo introdotto e attuato il programma di cittadinanza tramite investimento del
2020, che è assimilabile ad una commercializzazione della concessione della cittadinanza di uno Stato membro
nonché, per estensione, dello status di cittadino dell’Unione, Malta ha violato il diritto dell’Unione.
La Corte ricorda che ogni Stato membro è libero di definire i requisiti in base ai quali concede o revoca la propria
cittadinanza. Tale libertà deve tuttavia essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione europea. Infatti, né dal
testo dei Trattati né dal loro impianto sistematico è possibile dedurre la volontà dei loro autori di prevedere, per
quanto concerne la concessione della cittadinanza di uno Stato membro, un’eccezione all’obbligo di rispettare il
diritto dell’Unione.
La cittadinanza europea garantisce la libera circolazione all’interno di uno spazio comune di libertà, sicurezza e
giustizia. Tale spazio comune si basa su due principi fondamentali: la fiducia reciproca tra gli Stati membri e il mutuo
riconoscimento delle decisioni nazionali. La cittadinanza europea incarna una solidarietà fondamentale tra gli Stati
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membri, basata su una serie di impegni reciproci. In forza del principio di leale cooperazione, ciascuno Stato
membro deve quindi astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo gli obiettivi comuni dell’Unione.
Di conseguenza, uno Stato membro non può concedere la propria cittadinanza — e, di fatto, la cittadinanza
europea — in cambio di pagamenti o di investimenti predeterminati, in quanto ciò equivale essenzialmente
a fare dell’acquisizione della cittadinanza una semplice transazione commerciale. Una siffatta prassi non
consente di accertare il necessario vincolo di solidarietà e di lealtà tra uno Stato membro e i suoi cittadini,
né di garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e costituisce pertanto una violazione del principio di
leale cooperazione.
IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto
contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di
giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro
ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una
direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al
momento della prima sentenza.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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Il regolamento del 2020 sulla concessione della cittadinanza per servizi eccezionali, adottato nel novembre 2020, in conformità all’articolo 10,
paragrafo 9, della legge sulla cittadinanza maltese, come modificata dalla legge del 2020 sulla cittadinanza.
La parte III e la parte IV del regolamento del 2020 contenevano norme dettagliate che disciplinavano il trattamento delle domande di
naturalizzazione per servizi eccezionali legati al merito e ad investimenti diretti nello sviluppo economico e sociale di Malta.
Articolo 20 TFUE.
Articolo 4, paragrafo 3, TUE.
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