
(AGENPARL) – Fri 14 March 2025 Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 17 al 23 marzo 2025
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Sofia Riesino
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20 marzo 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-365/23 Arce (LV)
(Tutela dei consumatori – Contratto tra un professionista che fornisce servizi di sviluppo sportivo e di assistenza alla carriera e un minore rappresentato dai genitori)
Nel 2009 un giovane sportivo minorenne, rappresentato dai suoi genitori, ha stipulato un contratto con una società lettone che offre agli atleti una serie di servizi per lo sviluppo delle loro capacità professionali e della loro carriera. Lo scopo del contratto era di garantire al giovane sportivo una carriera sportiva professionale di successo nel campo del basket. Il suddetto contratto, concluso per una durata di quindici anni, comprendeva un’ampia gamma di servizi quali allenamenti sotto la supervisione di specialisti e servizi di medicina dello sport, sostegno psicologico nonché sostegno in materia di marketing, assistenza legale e contabile. In contropartita, il giovane sportivo si impegnava, se fosse diventato professionista, a versare a tale impresa una remunerazione pari al 10 % di tutti i proventi netti percepiti provenienti da partite, pubblicità, marketing e media relativi allo sport in questione percepiti durante la durata del contratto, a condizione che tali entrate fossero pari ad almeno 1500 euro al mese.
Considerato che i proventi generati dal giovane sportivo, divenuto nel frattempo giocatore di basket professionista, derivanti dai contratti firmati con club sportivi, hanno raggiunto una cifra di oltre 16 milioni di euro, il richiedente sarebbe tenuto a versare all’impresa il 10 % di tale importo, ossia oltre 1,6 milioni di euro.
La causa è stata portata dinanzi ai giudici lettoni che hanno ritenuto che la clausola contrattuale in questione fosse abusiva. L’impresa ha presentato ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema lettone, che ha deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Desidera sapere se la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori si applica al contratto in questione e, in caso affermativo, in che misura essa sarebbe contraria a detta clausola.
20 marzo 2025 – h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite C-728/22 Anib e Play Game (IT), C-729/22 Ascob e.a. (IT) e C-730/22 Coral (IT)
(Concessioni per l’attività di gestione dei giochi e di raccolta delle scommesse – Normativa nazionale che prevede il pagamento da parte dei concessionari di un canone mensile oneroso a titolo di proroga tecnica della durata di validità delle concessioni)
Le presenti cause vertono su tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato italiano. Il suddetto giudice interroga la Corte sulla compatibilità con il diritto dell’Unione – principalmente con la direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e con la direttiva sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori – di talune caratteristiche del regime di «proroga tecnica» applicabile in Italia alle concessioni aggiudicate per le attività di gioco del Bingo una volta scadute.
Il regime di «proroga tecnica» è stato adottato dal legislatore italiano nel 2013 ed è in vigore da allora in via transitoria in attesa dell’espletamento di una nuova procedura di gara per la riattribuzione di tali concessioni. In forza di tale regime, gli operatori che esercitano un’attività di scommesse relative al Bingo sono tenuti a pagare un canone mensile. Il pagamento di tale canone non era una condizione per l’aggiudicazione iniziale delle loro concessioni e si applica agli operatori del settore in misura fissa, indipendentemente dalla loro capacità finanziaria. Inoltre, tale canone è stato progressivamente aumentato dalla sua adozione. Oltre a ciò, la subordinazione a tale regime e, con essa, al pagamento del canone mensile costituiscono una condizione di partecipazione a una futura procedura di gara, la cui data è stata rinviata più volte dal dicembre 2014 e, attualmente, non è ancora stata fissata.
Le presenti domande sono state proposte nell’ambito di procedimenti avviati dinanzi al giudice nazionale da due associazioni di operatori che esercitano attività di scommesse relative al Bingo e da numerosi operatori di tale settore di attività a titolo individuale. Essi ritengono di essere gravemente pregiudicati dal regime di «proroga tecnica», principalmente dopo la pandemia di COVID‑19. Contestano, in sostanza, la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la quale tale agenzia ha dichiarato di non disporre di un potere discrezionale che le consenta di sospendere o di modificare le condizioni del regime di «proroga tecnica» disposte dal legislatore italiano.
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
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Sofia Riesino
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