
(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 COMUNE DI PIACENZA
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Piacenza, 28 gennaio 2025
Oggetto: Concorso per le progressioni verticali, ricorso respinto: il Tar dà
ragione al Comune
Il Tar di Parma ha respinto il ricorso che una sovrintendente della Polizia locale di
Piacenza aveva presentato l’anno scorso contro i criteri e quindi contro l’esito finale
del concorso interno con cui l’Amministrazione comunale ha portato a termine, tra
l’ottobre e il dicembre 2023, la progressione verticale di un’ottantina di dipendenti.
La sentenza, pubblicata lunedì 27 gennaio, sancisce l’infondatezza delle contestazioni
volte a mettere in discussione le procedure di utilizzo delle graduatorie e l’operato
della commissione che ha gestito le procedure di progressione verticale, ribadendo
invece come essa abbia “fissato i criteri e operato una valutazione discrezionale sui
titoli in modo ragionevole, coerente con gli obiettivi della selezione e con i principi
che presiedono alla valorizzazione delle professionalità maggiormente funzionali al
posto da ricoprire”. Il Tar ha inoltre respinto come infondate le affermazioni relative
alla presunta disparità di trattamento tra dipendenti nell’assegnazione dei punteggi, in
quanto prive “di un minimo e necessario principio di prova”.
I giudici amministrativi hanno inoltre accolto e ritenuto “condivisibili” le
considerazioni del Comune sulla non attinenza dei titoli di studio della
ricorrente rispetto al profilo professionale oggetto del contenzioso, ritenendo non
fondata la pretesa di tale riconoscimento.
Al contenzioso tra Comune di Piacenza e ricorrente aveva dato ampio risalto la
stampa locale a seguito di una nota divulgata dal Sindacato di Polizia locale Sulpl che
ipotizzava “irregolarità nella graduatoria”.
Nel dettaglio, il contenzioso si è articolato in due fasi. Nel ricorso introduttivo
presentato nel marzo 2024 – che il Tribunale ha dichiarato in parte inammissibile per
difetto di giurisdizione (accogliendo in tal senso la tesi difensiva del
Comune) e respingendone tutti i punti restanti – si chiedeva l’annullamento delle
determine dirigenziali relative all’approvazione dei verbali della Commissione, alla
formazione delle graduatorie definitive, alla ratifica dei vincitori della procedura
ordinaria e di quella in deroga, nonché di tutti gli atti successivi riguardanti la
valutazione della stessa sovrintendente che ha presentato il ricorso in questione. Nelle
motivazioni aggiuntive, depositate nel giugno 2024 a integrazione della contestazione
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iniziale si ribadivano presunte incongruenze e disparità nella valutazione delle
competenze.
Per quanto concerne il ricorso introduttivo, il Tar ha ritenuto infondata la tesi della
ricorrente; per quanto riguarda le motivazioni aggiuntive, i giudici le hanno ritenute
inammissibili.
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