
(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 [cid:image001.png@01DB05EF.A3CC7610]
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025
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Lunedì 27 gennaio 2025 – h. 15.00
Udienza solenne: Impegno solenne della Presidente e dei Membri della Commissione Europea
Nel corso di un’udienza solenne che si terrà lunedì 27 gennaio alle 15:00, presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Presidente e i Membri della Commissione Europea assumeranno l’impegno solenne previsto dai Trattati.
Martedì 28 gennaio 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-253/23 ASG 2 (DE)
(Concorrenza – Azioni di risarcimento dei danni causati da violazioni delle norme sulla concorrenza – Recupero dei danni su base collettiva – Validità degli incarichi a un prestatore di servizi legali – Inapplicabilità del diritto nazionale che osta alla validità di tali incarichi)
Trentadue segherie con sede in Germania, Belgio e Lussemburgo sostengono di aver subito un danno a causa di un cartello in base al quale il Land della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) avrebbe applicato a queste segherie, almeno dal 28 giugno 2005 al 30 giugno 2019, prezzi eccessivi alla vendita di per i tronchi di conifere («legname tondo») proveniente da questo Land.
Ciascuna delle segherie interessate ha ceduto il proprio diritto alla riparazione del danno alla società ASG 2. In qualità di “persona qualificata” iscritta nel registro dei servizi legali, ai sensi del diritto tedesco, questa società ha avviato un’azione collettiva davanti ai tribunali tedeschi per risarcimento danni contro il Land. Essa agisce in nome proprio e si fa carico delle spese, ma opera per conto delle segherie, ricevendo una remunerazione solo in caso di successo della causa.
Lo Stato contesta la legittimazione ad agire dell’ASG 2, sostenendo che il diritto tedesco, come interpretato da alcuni tribunali nazionali, non autorizza tale fornitore a presentare un’azione collettiva risarcitoria nel contesto di una violazione del diritto della concorrenza.
Secondo il giudice tedesco, l’azione collettiva per il risarcimento è l’unico meccanismo processuale collettivo che permette in Germania di rendere effettivo il diritto al risarcimento nei casi relativi a pratiche collusive. Il giudice ha pertanto chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione in materia di concorrenza e la direttiva relativa a determinate norme che disciplinano le azioni per il risarcimento dei danni ai sensi del diritto nazionale, per violazioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione Europea, siano in contrasto con un’interpretazione della normativa nazionale che impedisce alle persone danneggiate da una pratica collusiva di avvalersi di tale tipo di azione.
Giovedì 30 gennaio 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-510/23 Trenitalia (IT)
(Protezione dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Disposizione nazionale che prevede l’obbligo di avviare la procedura istruttoria entro un termine di decadenza di 90 giorni)
Tra il 2011 e il 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha ricevuto varie segnalazioni relative alle modalità di vendita dei biglietti ferroviari Trenitalia online, e ha avviato un procedimento di indagine. Nel 2017, l’Agcm ha accertato la presenza di una pratica commerciale scorretta. In particolare, il sistema di ricerca per l’acquisto di biglietti ferroviari su internet e presso le biglietterie automatiche non avrebbe indicato ai consumatori le soluzioni di viaggio con treni regionali, mostrando principalmente quelle con treni ad alta velocità (più costosi).
All’esito dell’istruttoria, l’Agcm ha ingiunto a Trenitalia di cessare la pratica illecita e le ha irrogato una importante sanzione pecuniaria di 5 milioni di euro.
Trenitalia ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento sulla base che l’Agcm avrebbe avviato tardivamente il procedimento per l’accertamento dell’illecito, ossia oltre i 90 giorni previsti dalla legge italiana.
Secondo la legge italiana, l’AGCM è tenuta ad aprire la fase istruttoria contraddittoria della procedura entro un termine di 90 giorni dal momento in cui viene a conoscenza degli elementi essenziali dell’infrazione. Il TAR del Lazio chiede quindi alla Corte se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali si opponga a questa normativa nazionale.
Giovedì 30 gennaio 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa C-511/23 Caronte & Tourist (IT)
(Concorrenza – Posizione dominante – Disposizione nazionale che prevede l’obbligo di avviare la procedura istruttoria entro un termine di decadenza di 90 giorni)
La Caronte & Tourist (C&T) è una società che fornisce servizi di trasporto, tramite traghetto, di veicoli nello stretto di Messina.
Nel 2018, un consumatore ha segnalato all’Agcm i prezzi eccessivamente elevati del servizio offerto dalla C&T. La Agcm ha quindi inviato una richiesta di informazioni all’Autorità portuale di Messina, la quale ha risposto dopo alcuni mesi. Nell’agosto 2020 l’Agcm ha notificato alla C&T l’atto di avvio di procedimento (245 giorni dopo la ricezione della risposta dall’autorità portuale). Nell’aprile 2022 il procedimento si è concluso con l’adozione di un provvedimento con cui l’Agcm ha constatato l’esistenza di un abuso di posizione dominante da parte della C&T a causa dell’imposizione di prezzi eccessivi e ha irrogato una sanzione pecuniaria.
C&T ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento sulla base del fatto che l’Agcm avrebbe avviato tardivamente il procedimento per l’accertamento dell’illecito, vale a dire oltre il termine di novanta giorni previsto dalla norma nazionale per l’avvio di un procedimento per l’accertamento di un illecito antitrust.
In tale contesto, il Tar del Lazio ha sospeso il procedimento, chiedendo alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione sulle regole di concorrenza osti alla normativa nazionale che impone all’AGCM di avviare il procedimento istruttorio per l’accertamento di un abuso di posizione dominante entro un termine decadenziale di novanta giorni dal momento in cui si sia presa conoscenza degli elementi essenziali della violazione.
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
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