(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024 - (AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 Anno XXIV
Numero 1312.24
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA NUOVA LEGGE IN MATERIA
DI ENERGIA, AMBIENTE E SALUTE
Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato
una nuova legge regionale in materia di energia, ambiente e salute. Il testo della legge
promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.
La L.R. 28, “Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di
autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a
150.000 volt) e disposizioni diverse” recepisce le novità relative all’inquadramento giuridico-
urbanistico di reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica introdotte dalle “Linee
guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la
costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”,
emanate nell’ottobre 2022 da parte del Ministero della transizione ecologica, di concerto
con il Ministero della cultura.
Si è provveduto dunque a modificare le parti del testo di legge riguardanti i titoli abilitativi
alla costruzione e all’esercizio di reti e impianti di distribuzione dell’energia elettrica, il
procedimento di denuncia inizio lavori, l’autocertificazione e le disposizioni urbanistiche che
con riferimento alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione
(fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione
(superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di
Trasmissione Nazionale. Disciplinate, inoltre, le procedure per gli interventi legati al rinnovo,
alla ricostruzione e al potenziamento delle reti e impianti, nonché delle opere indispensabili
alla costruzione ed esercizio degli stessi.
La Regione riserva a sé la competenza per i procedimenti autorizzativi relativi a reti e
impianti ammessi a finanziamento europeo, statale o regionale, o che rientrano nelle misure
del PNRR, o funzionali all’hosting capacity o ancora alla resilienza della rete di distribuzione
dell’energia nella Regione. Conserva, inoltre, sulle funzioni delegate il potere di indirizzo e
coordinamento, nonché il potere sostitutivo nel caso di inottemperanza agli obblighi
discendenti dalla delega di funzioni. Estesa la competenza regionale a tutti i procedimenti
interessati da finanziamenti che impongono rigidi termini di realizzazione delle opere.
Alle Province, invece, spettano le funzioni delegate per il rilascio dell’autorizzazione unica
relativa alla costruzione ed esercizio di reti e impianti di distribuzione che non ricadono negli
interventi previsti e che non sono delegati alla competenza dei Comuni.
L’istanza di autorizzazione unica deve essere presentata all’autorità competente corredata
dal progetto definitivo.
Tra le disposizioni diverse, disposta l’entrata in vigore dei Livelli Essenziali di Assistenza e del
Agierrefax Agenzia Giornalistica a cura del Servizio Stampa della Giunta Regionale
Direttore responsabile: Elena Laterza.
Redazione: Antonio Rolli, Simona Loconsole, Nico Lorusso, Anna Memoli, Livio Addabbo, Paolo Inno, Alessandro Scolozzi.
Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Bari n.1390 del 29/10/1998
Anno XXIV
Numero 1312.24
relativo nomenclatore, in modo da assicurare i più ampi e innovativi livelli essenziali di
assistenza sanitaria evitando disparità assistenziali in danno dei cittadini pugliesi, mediante
la totale e immediata vigenza ed esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 e del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023. I livelli
essenziali di assistenza garantiti in modalità provvisoria, temporale, sperimentale o di
progetto pilota, in forza di leggi regionali o deliberazioni della Giunta regionale (purché
previsti dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017) sono da considerarsi erogati e garantiti in forma
ordinaria e strutturale (art. 26).
La legge L.R. 28 introduce anche disposizioni in materia di dissesto idrogeologico,
prevedendo che, per la realizzazione di opere stagionali e l’installazione delle attrezzature
di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero in aree a
pericolosità idraulica, i suddetti interventi non debbano comportare alterazioni
morfologiche o di permeabilità. Tali aree dovranno comunque essere opportunamente
segnalate con apposita cartellonistica e dovrà essere assicurata la predisposizione di
procedure tali per cui, in presenza di allerta meteo, sia inibito l’accesso alle aree sensibili di
allagamento, utilizzando un idoneo sistema di allertamento e di allarme e, in caso di
fruizione pubblica, dovrà essere opportunamente aggiornato il Piano di protezione civile
comunale (art. 29).
Viene modificata la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo),
nella parte relativa alle deroghe al rispetto dei requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti
dal regolamento edilizio comunale, che il Comune stesso può attuare in funzione delle
particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati,
garantendo gli accomodamenti ragionevoli del caso per l’accessibilità delle persone con
disabilità (art. 22).
Modificata, inoltre, la Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e
filiere forestali e disposizioni diverse) nella parte in cui si stabiliscono i criteri per la
progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e
delle opere connesse, nonché delle sistemazioni idraulico-forestali, e, fatto salvo quanto
previsto dalle disposizioni di legge regionali di settore vigenti, delle disposizioni per le
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del soprassuolo forestale nelle aree di
pertinenza di gasdotti e acquedotti, posti sopra e sotto terra, e al fine di garantire l’efficienza
delle opere stesse (art. 15).
La L.R. 28, infine, stabilisce la concessione di contributi per grandi eventi sportivi e
manifestazioni sportive realizzati e da realizzarsi in Puglia mediante un’integrazione delle
risorse previste in bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2024 (art. 34).
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