(AGENPARL) – mer 06 novembre 2024 Audizione CODIRP – 4 novembre 2024
V Commissione Bilancio e Tesoro
DISEGNO DI LEGGE C. 2112-bis
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)
La scrivente Confederazione è rappresentativa del personale dirigenziale delle
Amministrazioni Statali e Pubbliche in sede ARAN; tra le Organizzazioni Sindacali
aderenti annovera FASSID, FEMEPA, FLEPAR e DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf., esponenti
dei medici, professionisti sanitari, dirigenti scolastici, professionisti tecnici, medici, legali
degli altri settori pubblici.
Non possiamo analizzare l’impatto del DDL 2112-bis “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (“legge di
bilancio per il 2025) sul settore pubblico senza partire dal quadro generale dei regimi
fiscali e pensionistici sempre più diversificati tra categorie e tra ambito del lavoro
pubblico e ambito privato.
In tale ottica, i temi dell’equità fiscale e delle disparità di trattamento tra discipline
pubblicistiche e privatistiche, ma anche nell’ambito di trattamenti economici delle
diverse categorie di lavoratori pubblici rischiano di aggravarsi.
Il 15% degli italiani regge il peso fiscale e di conseguenza la tenuta dei servizi sulle
proprie spalle. ll 53.19% dei contribuenti, pari a 31,4 milioni di cittadini, versa soltanto il
6,21%: di tutta I’Irpef (11.75 miliardi) e forse una percentuale simile di altre Imposte. A
pagare sono in pochi, quindi. Sono 6,4 milioni gli italiani che superano i 35 mila euro di
reddito lordo e in sostanza reggono i conti di tutti gli altri. Per garantire a tutti loro la
sanità occorrono 60 miliardi (Osservatorio annuale su entrate e spesa pubblica).
Chi guadagna dai 55.000 euro in su si fa carico di circa il 42% del gettito fiscale e non
riceva nulla in cambio (cfr. osservatorio itinerari previdenziali sulle entrate fiscali
realizzato dal Centro Studi e Ricerche).
In un tale scenario, la manovra per il 2025 non può riproporre schemi che hanno
aggravato le disparità di carico gettito tra contribuenti, occorre un intervento urgente
di omogeneizzazione e recupero di equità di sistema. Anche se si trattasse di una
manovra di stampo ragionieristico, non potrebbe limitarsi a recuperare gettito
dragando dal solito bacino di lavoratori dipendenti e pensionati.
Tanto premesso, la scarsità di risorse destinate ai rinnovi contrattuali imporrebbe che
siano almeno indicate la distribuzione per settori dei vari CCNL Pubblici e le priorità
delle destinazioni. Il tema della perequazione ed equiparazione dei trattamenti
retributivi è comune a tutte le aree della dirigenza pubblica da noi rappresentata. A
parità di responsabilità e competenze occorre far corrispondere adeguata e pari
trattamento retributivo complessivo, anche in termini di trattamenti di fine servizio,
mentre al momento, anche nell’ambito della medesima area di contrattazione, così
non è.
I pochi indirizzi in questo senso riscontrati nel testo della manovra non hanno valenza
generale, ma settoriali; in più, risultano parziali per alcune aree di contrattazione
(Sanità) e totalmente carenti per altre (per la dirigenza scolastica e per le funzioni
centrali).
Sulla base dei principi generali illustrati, esamineremo di seguito le norme di sistema,
quelle di impatto diretto e indiretto sui più pubblici dipendenti e le norme di settore.
TITOLO II
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA FISCALE
CAPO I
Riduzione della pressione fiscale
Art. 2. (Misure di sostegno al reddito)
Gli interventi previsti sul testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Riordino delle detrazioni)
modificano il sistema delle detrazioni in base alla composizione familiare ed eliminano
la detraibilità di una serie di spese.
Ebbene, qualunque modifica si intenda imporre in tutti gli ambiti, non può che valere
per il futuro, ossia a partire dal 1° gennaio 2025, escludendo benefici (intendendo per
tali detrazioni, deduzioni, ecc) già in essere in quanto correlate a spese antecedenti la
data di entrata in vigore della norma di bilancio.
Il principio enunciato deve essere, quindi, meglio chiarito quando l’art. 2, comma 9,
del disegno di legge in commento, nel disciplinare il computo dell’ammontare
complessivo degli oneri e delle spese…la cui detrazione è ripartita in più annualità,
prevede che siano “comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico,
sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché le
rate delle spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo,
e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al
31 dicembre 2024”.
Quello dell’irretroattività non può essere principio adottato in deroga e per lo specifico
istituto considerato, ma assunto di carattere generale da applicarsi a tutti gli interventi
che prevedano minori detrazioni o comunque minori benefici fiscali rispetto a quelli
vigenti al momento in cui le spese o gli oneri sono stati sostenuti dal contribuente,
chiunque questi sia.
Vanno evitati effetti retroattivi di qualunque tipo; gli interventi e le modifiche devono
riguardare quindi solo le detrazioni immediate, annue o pluriennali che originano da
spese sorte dopo il primo gennaio 2025 e non sul regime delle detrazioni, deduzioni già
in essere in quanto correlate a spese antecedenti la data di entrata in vigore della
legge.
Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio di irretroattività
quale regola generale dell’ordinamento sancita dall’art. 11 delle preleggi al codice
civile volta ad assicurare la certezza del diritto e ribadita, nell’ambito del diritto
tributario, dall’art. 3 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente)
che dispone che, escluse le ipotesi di norme interpretative autentiche, le disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo.
Esempio più chiaro del principio illustrato è nell’art. 8 (Detrazioni delle spese per
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici) del disegno di legge in commento che si riferisce in modo
più chiaro solo al regime fiscale delle future nuove spese.
CAPO V
MISURE IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 12. (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)
Al primo comma si legge: “A fini di parità di trattamento tributario fra tipologie
omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza”.
Ebbene, il principio di parità di trattamento tributario qui applicato all’ambito del gioco
pubblico a distanza deve essere adottato in via generale e, quindi, applicato a tutte
le trattenute di legge.
Così, quindi, non vi è ragione di mantenere la disparità di regime fiscale tra lavoratori
autonomi, per i quali si applica la flat tax, e lavoratori dipendenti.
Così pure, non vi è parità di trattamento nemmeno sotto il profilo contributivo tra tutti i
dipendenti, (un esempio è la disciplina degli oneri riflessi che vede anomale distribuzioni
a danno di mirate categorie di dipendenti pubblici) o tra tutti i lavoratori autonomi.
La parità di trattamento tributario a parità di reddito, ovvero di capacità contributiva,
stabilito dall’articolo 53 della Costituzione comporta la parità di trattamento fiscale dei
redditi per tutte le persone fisiche, per qualsiasi tipo di reddito percepito (dipendente,
autonomo, d’impresa, …), a parità di detrazioni e passività deducibili, altrimenti si
colpirebbe il contribuente prescindendo dalla sua capacità contributiva (art. 53
Cost.).
Norme generali in materia di pubblico impiego
TITOLO IV MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI E DI PUBBLICO
IMPIEGO
Articolo 18 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio) e Articolo 19
(Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale
pubblico). Vale quanto detto in premessa a proposito della necessità di indicazioni di
sistema su obiettivi di perequazione retributiva che dovrebbe trovare una traccia già
nella manovra di bilancio in quanto fa parte delle direttive di politica retributiva del
settore pubblico.
TITOLO V
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E FAMIGLIA
CAPO I -MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Art. 23. (Misure in materia di trattenimento in servizio)
CAPO II MISURE DI REVISIONE DELLA SPESA
Art. 110. (Misure in materia di personale pubblico)
L’art. 23 e l’art. 110 del ddl 2112-bis non possono non essere valutati complessivamente.
Andando a modificare l’art. 24, comma 4, dell’art. 23 del D.L. 201/2011, convertito nella
legge 214/2011, la disposizione prevista dalla manovra dispone che il limite
ordinamentale per i dipendenti pubblici passa da 65 a 67 anni abrogando la norma
che prevede l’obbligo per il datore di lavoro pubblico di far cessare il rapporto di lavoro
se il dipendente ha raggiunto l‘età prevista dal limite ordinamentale (65 anni) e ha
conseguito a qualunque titolo i requisiti per il diritto a pensione.
Tale intervento avrà impatto sia amministrativo che organizzativo, in particolare per le
necessarie verifiche sulla posizione previdenziale del dipendente, oggi richieste, in
prossimità del compimento dei 65 anni o del raggiungimento dei requisiti per la
pensione anticipata.
La disposizione prevede altresì la possibilità del trattenimento in servizio del dipendente
oltre l’età pensionabile (67 anni) e comunque non oltre il settantesimo anno di età,
previa disponibilità del dipendente e nell’interesse dell’amministrazione che necessita
di personale esperto per il trasferimento di competente o per esigenze funzionali non
diversamente assolvibili. I lavoratori che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i
requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (quota 103) e decidono di
proseguire il servizio possono rinunciare all’accredito contributo della quota di
contributi a proprio carico e percepire tale quota in busta paga.
Il provvedimento acuisce le differenziazioni tra lavoratori pubblici e privati a sfavore dei
pubblici (pensioni, tetto retributivo, TFS e TFR) senza nemmeno cercare di bilanciare le
penalizzazioni ulteriori in materia pensionistica.
Sarà l’Amministrazione a decidere i profili da trattenere sulla base delle esigenze
organizzative e di funzioni non diversamente assolvibili, nella misura del 10% delle
facoltà assunzionali. Tuttavia, rimangono per noi poco chiari i criteri e le finalità che
dovrebbero essere declinati dalle amministrazioni con maggiore trasparenza.
La lettura combinata dell’art. 22 con l’art. 110 che disciplina il blocco del turn over per
il 2025 viene fuori un quadro di scarsa possibilità di successo del traghettamento
generazionale.
Considerato che gli obiettivi che l’art. 110 pone sono indicati nel comma 1 “1. Al fine
di implementare l’attuazione della riforma della Pubblica amministrazione prevista dal
PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui al presente articolo procedono ad una
revisione dei propri fabbisogni di personale realizzando recuperi di efficienza dai
processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal citato
PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi successivi.” È
necessario che il Legislatore indichi quali sono le competenze ritenute già in via
generale strategiche e indispensabili non potendo ignorare le difficoltà attuative del
PNRR dovute anche alla carenza delle competenze professionistiche nei ruoli della PA.
Sarebbero opportune indicazioni di sistema che evitino il perpetuarsi di schemi uguali
a se stessi, che non hanno condotto nel tempo a miglioramenti di servizi pubblici a
vantaggio di cittadini e imprese. Quantomeno si dovrebbero dare indicazioni perché
siano trattenute in servizio e non sottoposte alla ulteriore riduzione dei fabbisogni
prioritariamente le funzioni professionistiche per le quali da più tempo non si effettuano
concorsi assunzionali e si riducono costantemente i fabbisogni. Una rapida richiesta di
dati presso Funzione Pubblica darà modo di verificare che si tratta spesso delle
categorie più colpite dal blocco del turn over nei decenni precedenti.
In generale, le misure delineate dalla manovra considerate in generale in commento
rischiano di far arenare la rigenerazione del sistema pubblico e, con questa, le
possibilità attuative del PNRR.
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA
CAPO II
MISURE DI REVISIONE DELLA SPESA
Art. 111. (Misure in materia di organi amministrativi di enti)
L’articolo prevede al comma 1 che “I compensi agli organi amministrativi di vertice
degli enti e degli organismi […] non possono superare il limite dell’importo annuo
corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo
spettante al primo presidente della Corte di Cassazione”
Al comma 4 prevede che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
[…] ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l’esercizio
di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro
subordinato”
Si creano altre differenziazioni e deroghe. Si dovrebbe invece procedere verso la
omogenizzazione e l’uniformità dei trattamenti economici diretti, indiretti e differiti.
Anziché sulle retribuzioni attuali e/o su quelle dei futuri nuovi assunti a parità di
mansioni, si potrebbe prevedere un tetto, ad esempio, sempre i 240 mila del
Presidente della Repubblica su tutti i TFS e TFR dei dipendenti pubblici riducendo la
forbice eccessiva tra dipendenti che varia più o meno tra 50/60 mila e 600/700 mila.
TITOLO VI
MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ, POLITICHE SOCIALI E SPORT
CAPO I MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA
Art. 38. (Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)
L’articolo 38 prevede uno stanziamento di risorse per INPS da destinare a incarichi in
convenzione in attesa della definizione del concorso per medici previsto dal decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Nulla viene attribuito ai medici già in servizio che, in questa prima fase di
sperimentazione che partirà a gennaio 2025 e che poi andrà a regime dal
gennaio2026, si troveranno ad affrontare una mole di lavoro di molto superiore a
quella attuale in quanto tutta l’attività di accertamento della disabilità viene affidata
a INPS.
Senza il know-how dei medici INPS e la loro esperienza ultradecennale maturata in
ambito di invalidità civile, cecità, sordità. handicap e disabilità, non sarebbe possibile
avviare questo nuovo processo accertativo che pone la persona al centro,
introducendo per il disabile il concetto di “accomodamento ragionevole” per
realizzare il “progetto di vita” come previsto dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n.
Pertanto, riteniamo che quanto previsto dall’art. 61 (Incremento dell’indennità di
specificità dirigenza medica e veterinaria) per i medici del SSN debba essere
applicato anche ai medici dell’Area Funzioni Centrali, allo scopo di valorizzare le
funzioni peculiari e specifiche dei medici EPNE con particolare riferimento ai medici
dipendenti INPS.
SANITÀ
Particolare allarme desta la questione della Sanità. La manovra prevede a nostro
avviso una riduzione del finanziamento reale a favore del SSN, a fronte dei numeri
assoluti riportati, che hanno di certo un significato non pienamente significativo nel
contesto critico ed inflazionistico a cui sono riferiti. È noto l’impatto vicino allo zero delle
risorse sulla specificità medica, sanitaria ed infermieristica nei prossimi contratti collettivi,
che suscita sentimenti di scoramento, abbandono e perfino offesa da parte delle
categorie. Le risorse in campo, al di là degli artifici retorici, non consentono di invertire
il trend, di rendere appena più appetibile le carriere nel SSN ed evitare la deriva
privatistica dei giovani professionisti.
Le condizioni di lavoro dell’area critica, pronto soccorso, blocchi operatori,
dipartimenti di emergenza, restano pesantemente vessate da remunerazioni nette per
nulla invitanti, a fronte di situazioni da incubo in preda ad aggressioni esterne e
difficoltà organizzative legate a mille fattori negativi, tra cui domina la scarsezza delle
risorse umane e materiali.
Nulla di nuovo per la Sanità territoriale, tanto evocata come investimento futuro per
evitare nuove Caporetto pandemiche. Impossibile con le risorse citate lanciare
progetti di integrazione ospedale-territorio se anche l’ospedale, storicamente centrale
nel modello sanitario nazionale, è in ginocchio e oramai spogliato di funzioni
innovative. A tal proposito, sono scomparsi al momento riferimenti e stanziamenti per
piani straordinari di assunzione dedicati a compensare le carenze descritte. Né puó
essere sufficiente guardare alla funzione salvifica dei progetti di abbattimento liste
d’attesa come una soluzione strutturale. Abbastanza scontato che l’ennesimo atto
concreto di abbattimento del SSN, disattese e dimenticate le altisonanti promesse che
lo hanno anticipato, porterà ad una inevitabile liquidazione della Sanità Pubblica,
determinando non più la fuga, bensì l’esodo di operatori e pazienti verso il Privato. A
chi resiste ultimo ed eroico nel settore pubblico rimarrà l’esacerbazione del malessere
dell’utenza che raggiungerà punte insostenibili di contenziosi legali, aggressioni, fino
all’oramai prossima minaccia all’ordine pubblico.
Il nostro giudizio del capitolo sulla Sanità è pesantemente negativo, per l’evidente
detrimento professionale e sociale che ne deriva a operatori, utenti e società civile.
TITOLO VII
MISURE IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 47. (Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)
Il disegno di legge di bilancio non offre a nostro parere una svolta strutturale per
preservare e valorizzare il SSN. Pur registrando segnali positivi, come l’incremento
extracontrattuale dell’indennità di specificità per i dirigenti medici, veterinari e sanitari,
si sottolinea che l’attuale stanziamento di risorse rischia di accentuare le disparità tra
i professionisti dell’Area Sanità, non garantendo incrementi equamente distribuiti e
contributi previdenziali proporzionati. Trasformare tali incrementi in una
defiscalizzazione porterebbe vantaggi temporanei e limitati per alcune fasce di
reddito, ma senza garantire il necessario riconoscimento del valore del pubblico
impiego, già in crisi. Inoltre, il mancato finanziamento della formazione specialistica
per i professionisti non medici, così come l’insufficienza di risorse per le nuove
assunzioni, aggrava ulteriormente le condizioni operative del personale e limita le
risposte ai cittadini. È urgente, quindi, un piano di assunzioni e risorse mirate al
potenziamento
della
sanità
pubblica;
l’alternativa,
proseguendo
l’esternalizzazione dei servizi e aumentando la spesa verso il settore privato, allontana
il SSN dalla sua missione pubblica e sociale.
Su tutto il blocco che riguarda il Servizio Sanitario Nazionale, ad oggi quasi unica
forma di welfare residuale nel nostro Paese, ribadiamo l’esplicita richiesta di
svincolare le necessarie risorse per sventare il pericolo paventato dei tagli previsti e
già annunciati.
Confermando la nostra preoccupata valutazione già espressa in premessa
chiediamo quindi:
• risorse accessorie per le assunzioni di tutti i dirigenti sanitari (non solo medici);
• risorse adeguate per il rinnovo contrattuale;
• risorse ulteriori per l’indennità di specificità e soprattutto per la sua perequazione
della dirigenza sanitaria ad oggi vittima palese di discriminazione;
• risorse adeguate per i contratti di formazione per TUTTI gli specializzandi e in
particolare per le specializzazioni storicamente dimenticate (biologi, chimici,
farmacisti, fisici, psicologi e veterinari).
In merito all’ipotesi di defiscalizzazione della indennità di specificità segnaliamo
l’errata cultura del vantaggio del beneficio fiscale rispetto al fisiologico sistema
dell’incremento salariale legato al tasso inflattivo e alle risorse previste per i rinnovi
contrattuali, regolarmente tassato al pari di quanto avviene per tutta la popolazione
contribuente senza privilegi gratuiti.
Anche venendo alle due cifre, a fronte di promesse economiche per gratificare i
dipendenti della sanità anche per invogliare dirigenti e comparto ad entrare nel
sistema o, ancora peggio ad evitarne la fuga verso il privato, gli incrementi delle
indennità di specificità sono di importi non significativi: per la dirigenza medica e
veterinaria (art. 61) di € 50 milioni per il 2025 e € 327 milioni a decorrere dal 2026; per
la dirigenza sanitaria non medica (art. 62) di € 5,5 milioni a decorrere dal 2025;
l’indennità di specificità infermieristica e quella per la tutela del malato e la
promozione della salute (art. 63) riceveranno € 35 milioni nel 2025 e € 285 milioni dal
2026, a cui si aggiungeranno € 15 milioni nel 2025 e € 150 milioni dal 2026 per altre
figure sanitarie. è lampante che tutte queste indennità sono briciole e saranno esigibili,
oltre a tutto, a partire dal 2026.
L’articolo 62 incrementa il vigente valore dell’indennità di specificità sanitaria di cui
all’art 66 del CCNL dell’Area Dirigenza medica e sanitaria stipulato il 23 gennaio 2024
2025. La formulazione dell’articolo 62 della Legge finanziaria crea una evidente
disparità di trattamento rispetto alla rivalutazione dell’indennità di specificità medica
e veterinaria così come prevista dall’art. 61 che prevede una prima rivalutazione per
l’anno 2025 ed una successiva, con significativo incremento delle risorse a ciò
destinate, a decorrere dall’anno 2026. Ciò determina un incremento, non giustificato,
ulteriore della differenza già pesantemente esistente tra l’indennità di specificità
medica e veterinaria e l’indennità di specificità sanitaria. Si ricorda che è stato proprio
il CCNL del 23 gennaio 2024 ad istituire l’indennità di specificità sanitaria allo scopo di
ridurre la ‘forbice’ nel trattamento economico tra la dirigenza medica e veterinaria e
l’indennità di specificità sanitaria. L’articolo 62 di cui si chiede la modifica di fatto
vanifica lo sforzo fatto dal citato CCNL aumentando la distanza tra il valore
economico dell’indennità di specificità medica e quella di specificità sanitaria
determinando una disparità che potrebbe superare i 200 € lordi al mese a partire dal
2026. Alla luce di ciò e considerando che tutti i profili professionali della dirigenza
medica e sanitaria del sistema sanitario concorrono all’erogazione delle prestazioni
essenziali, si ritiene opportuno proporre un emendamento ad iso-risorse per ridurre
questa disparità tra le due indennità.
Le risorse per sanare questa differenza possono essere assorbite dagli
accantonamenti previsti dall’art.47, riguardante rinnovo contrattuale della sanità del
2028. Nello specifico nel 2026 le risorse stanziate ammonterebbero a 5078 milioni.
L’ammontare per il finanziamento del correttivo alla disparità della specificità sarebbe
di poco inferiore allo 0,4%.
Per ultimo non possiamo non sottolineare che, di contro alle mancate aspettative per
la sanità pubblica, si alza il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da
soggetti privati accreditati, non tacitando così il continuo rafforzamento di una sanità
alternativa non sempre valida e soprattutto non accessibile ai più.
ISTRUZIONE
TITOLO X
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA
CAPO I MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI MERITO
ART. 84. (Misure in materia di istruzione e di merito)
Al comma 1 dell’articolo 84 del ddl 2112-bis aumentare significativamente le cifre ivi
indicate, destinando l’incremento a mantenere gli attuali livelli retributivi dei dirigenti
Considerato che a pagina 23 della Tabella 7 – Stato di previsione del Ministero
dell’Istruzione e del Merito – allegata alla Legge di bilancio 2025 è riportato il seguente
passaggio: “….in coerenza con l’Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL dell’Area
Istruzione e Ricerca, si intende favorire la prosecuzione di un percorso già avviato,
finalizzato al riconoscimento delle responsabilità connesse al ruolo del dirigente
scolastico”, si chiede di prevedere nel ddl 2112-bis le risorse finalizzate alla
perequazione piena della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella degli altri
dirigenti MIM di seconda fascia, incrementando la parte variabile della retribuzione di
posizione e la retribuzione di risultato nella misura necessaria a garantire per ognuno
dei dirigenti scolastici in organico pari trattamento economico con gli altri dirigenti
MIM di pari fascia.
Si dà atto che le somme appostate nell’allegato 10 capitolo 2354/01 (per il primo
ciclo) e nell’allegato 15 capitolo 2349/01 (secondo ciclo), colonna “Altri assegni e
indennità stipendiali”, della Tabella n.7 – Stato di previsione del MIM per l’anno
finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, rispetto alle medesime voci indicate lo
scorso anno 2024, realizzano un incremento di circa il 20% degli importi già previsti per
il 2025 e il 2026. Tale incremento rimane tuttavia lontano dall’allineare la retribuzione
dei dirigenti scolastici agli altri dirigenti del MIM di pari fascia, e non assicura
comunque la copertura del Fondo Unico Nazionale così come definito nel CCNI
Roma, 4 novembre 2024
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