Il TAR del Lazio ha respinto con fermezza il ricorso presentato dalla società Urbs Srl, legata al Grande Oriente d’Italia (GOI), e quindi rappresentativa dell’istituzione massonica presieduta dal Gran Maestro Stefano Bisi. Con una sentenza articolata e approfondita, il tribunale ha smontato punto per punto le motivazioni avanzate dal ricorrente, confermando così l’ennesima sconfitta giudiziale per Bisi e per il GOI.
Il caso: La rivendicazione su Palazzo Giustiniani
Il cuore della disputa legale verteva sulla proprietà di Palazzo Giustiniani, storico edificio romano che, secondo Urbs, era stato oggetto di un’occupazione abusiva da parte del Senato della Repubblica Italiana. Urbs sosteneva che il palazzo, acquistato dal Grande Oriente d’Italia nel 1911, fosse stato indebitamente sottratto al legittimo proprietario a causa delle persecuzioni fasciste contro la massoneria e in virtù di atti illeciti. La società rivendicava quindi il rilascio dell’immobile e un risarcimento per l’occupazione sine titolo da parte dello Stato.
Le argomentazioni del TAR Lazio
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile, mettendo in luce numerose contraddizioni e lacune nelle tesi sostenute dal GOI e dal suo rappresentante. Uno dei punti chiave della sentenza è la solidità del decreto ministeriale del 1926, attraverso il quale il Ministero della Pubblica Istruzione esercitò il diritto di prelazione sull’immobile, rendendo lo Stato il legittimo proprietario. Secondo il TAR, questo decreto rappresenta un provvedimento amministrativo consolidato e non contestabile, anche perché Urbs aveva già rinunciato più volte, in passato, a opporvisi in sede giudiziale.
L’inadeguatezza delle prove e le debolezze delle tesi storiche
Il TAR ha evidenziato come le violenze perpetrate dal regime fascista contro la massoneria non intacchino la validità giuridica degli atti amministrativi che hanno interessato Palazzo Giustiniani. Il tribunale ha sottolineato che, sebbene alcuni episodi di persecuzione fossero innegabili, essi non potevano essere confusi con le azioni legali dello Stato, che operava, per quanto in un contesto dittatoriale, attraverso procedure amministrative ritenute legittime. Questo punto demolisce l’argomentazione del GOI, che mirava a sostenere l’illegittimità del decreto di prelazione come conseguenza di un’occupazione forzata e ingiusta.
Considerazioni giuridiche sul diritto di proprietà e la prescrizione
Il TAR ha respinto anche i tentativi del GOI di annullare retroattivamente il diritto di prelazione dello Stato, dimostrando come il termine per contestare il decreto sia ampiamente decorso. Inoltre, il tribunale ha sottolineato che la natura stessa dell’atto di prelazione, vincolato dal diritto pubblico e relativo alla tutela del patrimonio culturale, rendeva improprie le pretese di annullamento avanzate dal GOI. Tale difesa legale del diritto di prelazione rafforza la legittimità della proprietà dello Stato su Palazzo Giustiniani.
Conclusione: Un’ulteriore sconfitta per Stefano Bisi
La sentenza rappresenta un’altra sconfitta per Stefano Bisi e per il Grande Oriente d’Italia, che hanno visto nuovamente respinte le loro rivendicazioni su Palazzo Giustiniani. Non solo la decisione ha confermato la solidità giuridica della proprietà statale, ma ha anche scoraggiato ulteriori tentativi di impugnazione, sottolineando la decadenza di ogni pretesa giurisdizionale in merito.