
(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA
1 ottobre 2024
ORIO AL SERIO, CODACONS: PASSEGGERI CHE HANNO SUBITO CANCELLAZIONE DEL VOLO
HANNO DIRITTO AL RIMBORSO DEL BIGLIETTO
CAUSA DI FORZA MAGGIORE NON ESCLUDE OBBLIGO DELLE COMPAGNIE AEREE DI FORNIRE
ASSISTENZA
Anche in caso di forza maggiore, le compagnie aeree sono tenute a rispettare
i diritti dei passeggeri riconoscendo riprotezioni, rimborsi e assistenza.
Lo afferma il Codacons, che interviene sullo stop all?aeroporto Orio al
Serio dopo l?incidente che ha interessato un aereo della Ryanair.
Lo scoppio degli pneumatici e i conseguenti danni alla pista d?atterraggio
rientrano nelle cause di forza maggiore, ossia circostanze eccezionali non
imputabili alle compagnie aeree ? spiega il Codacons ? Nonostante ciò, i
vettori sono tenuti a garantire i diritti dei passeggeri coinvolti nei
disagi legati all?incidente.
Nello specifico i viaggiatori che hanno subito oggi la cancellazione del
proprio volo hanno diritto alla scelta tra il rimborso del biglietto,
l’imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena
possibile, oppure l’imbarco su un altro volo in una data successiva in
condizioni di trasporto comparabili. Sia in caso di cancellazione che in
caso di ritardo prolungato del volo, la compagnia aerea deve garantire poi
l?assistenza sottoforma di pasti e bevande in relazione alla durata
dell’attesa, sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o
più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e